Nel Pacchetto Impulsi Controllo per la Sicurezza e lo Sviluppo nel settore del mercato dei capitali, la Commissione di Vigilanza Finanziaria (KNF) ha previsto agevolazioni per gli imprenditori riguardanti, in particolare, la procedura dei documenti di offerta. Le disposizioni dello “scudo anticrisi” emanato il 31 marzo 2020 prevedono tale modifica nel caso del memorandum informativo presentato alla Commissione di Vigilanza Finanziaria in relazione alle cosiddette offerte rotative.
L’emendamento della legge del 29 luglio 2005 sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di circolazione organizzato nonché sulle società pubbliche (Gazzetta Ufficiale del 2005, n. 184, punto 1539, e successive modifiche) “Legge sull’offerta“, entrata in vigore il 30 novembre 2019, è stato introdotto un regolamento in base a cui un’offerta pubblica di titoli indirizzata a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per uno stato membro, diverse dagli investitori qualificati, per la quale il numero di persone a cui erano indirizzate tali offerte pubbliche, dello stesso tipo di titoli, effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti superano il numero di 149, richiede la pubblicazione di una nota informativa, che è soggetta all’approvazione dalla Commissione.
In altre parole, il numero di proposte di acquisto presentate nel periodo di 12 mesi viene sommato e se deve superare i 149 destinatari, tale offerta richiede la pubblicazione di un memorandum informativo approvato dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria (tuttavia la Legge sull’offerta prevede un’eccezione se l’offerta è rivolta solo ai possessori dello stesso tipo di titoli dello stesso emittente o a soggetti a cui sono state offerte le obbligazioni dell’emittente nell’ambito della conversione dei crediti per l’acquisto di altre obbligazioni di tale emittente emesse in precedenza).
La legge sulla modifica della legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al contrasto e alla lotta contro COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti (Gazzetta ufficiale del 2020, punto 568), adottata il 31 marzo 2020, prevede che in caso di annuncio di stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, durante il periodo di validità di questi stati ed entro un mese dalla loro revoca, l’obbligo di approvare il memorandum informativo da parte della Commissione di Vigilanza Finanziaria non si applica in caso di tali offerte pubbliche.
Ciò significa un’importante agevolazione procedurale per gli emittenti che intenderanno acquisire capitali mediante diverse offerte a meno di 150 destinatari diversi dagli investitori qualificati.
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