In considerazione alla situazione verificatasi dalla pandemia del cosiddetto coronavirus (COVID-19), il Ministero della Giustizia ha preparato un pacchetto di regolamenti straordinari riguardanti, in particolare, i procedimenti giudiziari.
Le disposizioni elaborate dal Ministero della Giustizia sono incluse nel progetto di legge che modifica la legge sul regime speciale per la prevenzione, la prevenzione e la lotta contro COVID-19, le altre malattie infettive e le situazioni di crisi da esse causate (di seguito il “Progetto di Legge“). Attualmente è in corso una consultazione interministeriale nell’ambito del disegno di legge.
I cambiamenti pianificati più rilevanti:
1. Casi urgenti
1.1. Il Ministero della Giustizia prevede di creare un catalogo di casi urgenti. L’obiettivo è quello di permettere ai tribunale di giustiziare in determinate categorie i casi urgenti che richiedono una giurisdizione assoluta, anche nei casi in cui il tribunale competente per località ha completamente sospeso qualsiasi azione a causa di COVID-19 – anche nel caso di necessita di sottoporre in quarantena i giudici, gli assessori giudiziari o i dipendenti del tribunale.
Il Progetto di Legge prevede l’aggiunta all’attuale legge di un regolamento, secondo il quale i casi urgenti sono, in particolare:
– domande di arresto cautelare
– in cui si applica la detenzione
– in cui è stata rilasciata una misura di protezione
– in materia del mandato d’arresto europeo
– ordinazione di un’interruzione dell’esecuzione della sanzione nel sistema di sorveglianza elettronica
– applicazione di una misura di detenzione sotto forma di collocamento di uno straniero in un centro sorvegliato o in un di arresto per stranieri
– in caso di esecuzione di una pena detentiva o di un’altra pena o misura coercitiva che comporti la pena detentiva, se la decisione del tribunale riguarda la liberazione della persona in detenzione dal carcere o dalla custodia cautelare o è necessaria per l’esecuzione di tale pena o misura coercitiva in tale custodia cautelare o carcere
– revoca dell’autorità genitoriale o rimanente in custodia
– di cui alla legge sulla tutela della salute mentale
– relativa al collocamento o all’estensione di un minorenne in un rifugio per minorenni
– relativa al collocamento di un minorenne straniero in un istituto di cura ed educativo
– richieste di concessione di sicurezza
– interrogatorio dal tribunale della persona per la sicurezza delle prove o per la quale risulta un dubbio di non poter essere ascoltata al processo
– amministrativa, quando la legge fissa un termine per il loro esame da parte del tribunale e i casi di richieste di sospensione dell’esecuzione dell’atto o delle azioni
1.2. L’introduzione di un dato caso nel catalogo dei casi “urgenti” avrebbe le seguenti conseguenze:
– in caso di cessazione totale delle attività da parte del tribunale comune o militare a causa di COVID-19, il presidente della corte d’appello potrà indicare un altro tribunale equivalente, situato nella stessa area di appello, come competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività;
– in caso di cessazione totale delle attività da parte di tutti i tribunali comuni o militari nell’area di appello COVID-19, il Primo Presidente della Corte Suprema potrà, su richiesta del presidente della corte d’appello in cui area i tribunali hanno cessato attività, indicare un altro tribunale equivalente, situato possibilmente in un’area di appello vicina, come competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività;
– in caso di cessazione completa delle attività da parte del tribunale amministrativo voivodale a causa della COVID-19, il Presidente del Tribunale Amministrativo Supremo potrà indicare un altro tribunale amministrativo voivodale competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività.
1.3. Il tribunale indicato come tribunale competente rimarrebbe, a seguito dell’indicazione a trattare i casi urgenti secondo il punto 1.2 come tribunale competente a concludere il procedimento nella data istanza.
2. Decorrenza dei termini
2.1. Il Progetto di Legge prevede che durante il periodo di stato di rischio epidemico o di stato di epidemia dichiarato a causa di COVID-19, la decorrenza dei termini per i procedimenti giudiziari, tra cui:
– procedimenti giudiziari amministrativi;
– procedimenti esecutivi;
– penali, penali e fiscali, reati di infrazione;
– amministrativi, esecutivi in amministrazione;
– nonché i termini per altri procedimenti svolti ai sensi della legge
non si avvia e quello in corso viene sospeso per tale periodo, ossia il periodo dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemia dichiarata a causa della COVID-19.
2.1.1. La regola di cui sopra vale inoltre per la decorrenza del termine:
– per la gestione silenziosa della questione;
– in un altro caso in cui la mancanza di un’obiezione, di una decisione, di un ordine o di un’altra transazione da parte dell’autorità autorizza la parte o il partecipante ad agire, ad intraprendere un’azione o a influisce sui diritti e gli obblighi di una parte del procedimento o di un partecipante al procedimento;
– per esprimere una posizione o per dare un’interpretazione individuale da parte dell’autorità.
Si prega di notare che prima della scadenza del termine di cui al punto 2.1.1 – l’autorità o il soggetto potrà emettere, d’ufficio, una decisione che comprendi pienamente la richiesta di una parte o di un partecipante del procedimento, un certificato di assenza di motivi di opposizione, esprima una posizione o emetta un’interpretazione individuale.
L’autorità, il tribunale o l’ente competente potrà convocare la persona obbligata a compiere l’azione entro un determinato termine, se la mancata esecuzione delle azioni potrebbe comportare:
– un pericolo per la vita o la salute umana o animale;
– gravi danni per l’interesse pubblico;
– danni materiali irreparabili.
In tal caso, la persona obbligata dovrebbe adempiere all’obbligo entro un determinato termine.
Le azioni nei procedimenti sopra indicati, svolte durante il periodo di rischio epidemico o di stato di epidemia annunciato a causa di COVID-19 – sono efficaci.
Il Progetto di Legge prevede che durante il periodo di rischio epidemico o di epidemia dichiarata a causa di COVID-19:
– non si applicano le disposizioni sulla carenza delle autorità e sull’obbligo dell’autorità e dell’ente di comunicare ad una parte o ad un partecipante del procedimento il mancato trattamento del caso entro il termine;
– non vengono imposte sanzioni alle autorità o agli enti per la mancata risoluzione entro i termini di legge.
Inoltre, il Progetto di Legge prevede che la cessazione delle attività da parte del tribunale o dell’autorità durante il periodo di rischio epidemico o di epidemia o annunciato a causa di COVID-19 non può costituire la base di misure legali riguardanti l’inattività, l’eccessività o la violazione del diritto di una parte per l’esame del procedimento senza ritardi ingiustificati.
2.2. Il Progetto di Legge prevede inoltre che i termini previsti dal diritto civile e amministrativo non saranno avviati ma saranno sospesi. Sono i termini seguenti:
– la cui soddisfazione è una condizione la concessione della tutela legale davanti a un tribunale o a un’autorità e i termini entro i quali una parte deve compiere azioni che formano i diritti e i doveri della sua o dell’altra parte del rapporto giuridico;
– occupazione, prescrizione, omissione;
– perentorio, dove l’inosservanza della legge comporta conseguenze negative per la parte;
– termini per gli enti o le unità organizzative soggette all’iscrizione nel registro degli imprenditori o nel registro delle associazioni, di altre organizzazioni sociali e professionali, fondazioni e istituzioni sanitarie pubbliche indipendenti dal Registro Nazionale Giudiziario o di un altro registro tenuto da un’autorità di amministrazione pubblica per lo svolgimento di attività che comportino l’obbligo di presentare al registro competente, nonché termini per l’adempimento da parte di tali enti degli obblighi previsti dalla normativa sul loro ordinamento.
Come nel caso dei termini indicati al punto 2.1 – l’autorità, il tribunale o l’ente competente potrà convocare la persona obbligata a compiere l’azione entro un determinato termine, se la mancata esecuzione dell’azione potrebbe comportare
– pericolo per la vita o la salute umana o animale;
– gravi danni all’interesse pubblico;
– danni materiali irreparabili;
In tal caso, la persona obbligata dovrebbe adempiere all’obbligo entro un determinato termine.
Va tenuto presente che le azioni compiute per esercitare il diritto o l’obbligo durante il periodo di interruzione dell’avvio o di sospensione dei termini indicati nel presente punto – sono efficaci.
3. Presentazione di lettere processuali
Il Ministero della Giustizia prevede di aggiungere al Progetto di Legge in vigore una disposizione secondo la quale, durante uno stato di emergenza o di epidemia o in caso di cessazione dell’attività di un operatore postale che fornisce i servizi comuni, si può presentare una lettera di ricorso al tribunale utilizzando la piattaforma e-PUAP, tuttavia tale lettera deve essere accompagnata da una firma elettronica qualificata.
Inoltre, è possibile presentare al tribunale tramite posta elettronica una lettera con firma elettronica qualificata o la riproduzione digitale di una lettera firmata a mano.
Se la lettera è stata inviata da un indirizzo e-mail precedentemente indicato del mittente o se non vi sono dubbi sulla persona del mittente, la lettera si considera munita di una firma equivalente a quella manoscritta.
Alla lettera presentata in uno dei metodi di cui sopra non deve essere accompagnata da allegati cartacei, ma solo da copie digitali di tutti gli allegati.
Si riserva che le modifiche di legge sopra descritte sono costantemente trattate e pertanto le disposizioni finali possono entrare in vigore con un contenuto modificato.
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