La Corte Amministrativa Suprema [Naczelny Sąd Administracyjny] prende parte dei contribuenti nella controversia concernente la detrazione dell’IVA nell’acquisizione degli immobili commerciali
È stata pubblicata la motivazione della sentenza della Corte Amministrativa Suprema del 24 novembre 2016, fascicolo numero I FSK 1316/15. In questa decisione il Tribunale ha abrogato la sentenza precedente del tribunale amministrativo regionale [wojewódzki sąd administracyjny], il quale conferisce agli organi tributari il consenso in merito alle qualifiche di vendita degli immobili commerciali funzionanti come cessione del ramo d’azienda non soggetta all’IVA, e non come accettato in precedenza dal contribuente, fornitura della merce soggetta all’imposizione IVA.
Secondo CAS:
• I soli immobili non costituiscono un complesso capace di svolgere autonomamente un’attività economica, a meno che non siano finanziariamente e organizzativamente separati dalla struttura del venditore L’affitto dell’immobile da parte del venditore ai fini di locazione, similmente come da parte dell’acquirente, non pregiudica che l’oggetto della transazione sia il ramo d’azienda.
• Tali circostanze come i legami di capitale o personali tra le parti della transazione, l’affidamento ai soggetti della tenuta dei servizi contabili e la gestione degli immobili, la stipula dei contratti di servizio da parte dell’acquirente immediatamente dopo la transazione non significano che l’oggetto della cessione è il ramo d’azienda.
Nel caso descritto la differenza tra il modello universale della transazione riscontrato sul mercato era la risoluzione dei contratti di locazione prima della vendita nonché la stipula dei nuovi, con gli stessi locatari. Tuttavia, il motivo principale dell’accettazione della lamentela da parte di CAS risultava il fatto che l’immobile non essendo finanziariamente e organizzativamente separate dal venditore (ovvero non creando una struttura organizzata), non possono costituire una parte dell’impresa.
Si spera che questa argomentazione venga accettata da parte degli organi tributari che mettono in discussione da un certo tempo il diritto di detrarre l’IVA nelle transazioni immobiliari.