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Assunzione delle delibere degli organi di società di capitali e restrizioni derivanti dallo stato di epidemia in vigore

La chiusura delle frontiere, la cancellazione dei voli e le notevoli restrizioni nell’organizzazione delle riunioni e degli spostamenti dovute allo stato attuale di epidemia possono in modo significativo rendere difficile l’attuale funzionamento delle società e, in particolare, l’assunzione di delibere da parte dei soci, dei consigli di amministrazione e dei consigli di sorveglianza.

La mancata possibilità di assumere delibere da parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione può influire negativamente sul funzionamento della società o addirittura causare la paralisi della sua attività economica.

Al fine di soddisfare le esigenze dei soci e dei membri degli organi societari, suggeriamo quali soluzioni permetteranno di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dallo stato di epidemia, e riassumiamo le proposte di modifica del Codice delle società commerciali all’interno del cosiddetto scudo anticrisi.

Consiglio di Sorveglianza

Il funzionamento dei consigli di sorveglianza può essere facilitato tramite l’applicazione dei seguenti meccanismi:
– assunzione delle delibere per iscritto (diffusione);
– votazione sulla delibera tramite mezzi di comunicazione elettronica;
– votazione da parte del membro del consiglio di sorveglianza per iscritto tramite un altro membro del consiglio di sorveglianza.

Le azioni di cui sopra sono consentite solo se lo statuto o l’atto costitutivo prevedono tale possibilità.

Tuttavia, attualmente sono in corso lavori sulle nuove normative in questo settore nell’ambito del cosiddetto “scudo anticrisi”. Il progetto di legge emanato per modificare la legge sulle soluzioni speciali relative alla precauzione, alla prevenzione e alla lotta contro la COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti (“Progetto di Legge“) prevede la possibilità di assumere delibere nelle modalità sopra indicate senza necessità di specificare la base di tale azione nello statuto o nell’atto costitutivo (a meno che lo statuto o l’atto costitutivo non escludano espressamente tale possibilità).

In forma scritta (diffusione) e tramite mezzi di comunicazione elettronica non può essere assunta alcuna delibera riguardante: materie poste all’ordine del giorno della riunione del consiglio di sorveglianza, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di sorveglianza, nomina del membro del consiglio di amministrazione, revoca e sospensione di tali persone. Nell’ambito del cosiddetto scudo anticrisi, il legislatore prevede di consentire l’assunzione di delibere su tali questioni nelle modalità sopra indicate.

Consiglio di Amministrazione

Attualmente non esistono disposizioni che in modo diretto consentano di assumere delibere del consiglio di amministrazione in forma scritta (per diffusione) o con mezzi di comunicazione elettronica (ad es. videoconferenza). L’ammissibilità dell’utilizzo di tali modalità da parte del consiglio di amministrazione è controversa. Pertanto, si raccomanda di regolamentare completamente le modalità di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione nel contratto della società (statuto).

Tuttavia, nell’ambito del Progetto di Legge relativo al cosiddetto scudo anticrisi, il legislatore sta pianificando di:
– consentire la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di comunicazione diretta a distanza (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– consentire, ai sensi della legge, l’assunzione di delibere del consiglio di amministrazione per iscritto (per diffusione) o tramite mezzi di comunicazione elettronica (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– introdurre, ai sensi di legge, la possibilità di voto per iscritto da parte di un membro del consiglio di amministrazione attraverso un altro membro del consiglio di amministrazione (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità).

Comunque, finora, non sono state adottate modifiche al riguardo.

Assemblee dei soci e assemblee generali degli azionisti

Le assemblee dei soci (in una società a responsabilità limitata) e le assemblee generali degli azionisti (in una società per azioni) possono essere tenute esclusivamente sul territorio della Repubblica di Polonia. Esse dovrebbero essere tenute nella citta di sede della società o in un altro luogo indicato nello statuto o determinato da tutti i soci.

Nel caso in cui i soci non possano incontrarsi di persona all’assemblea, possono utilizzare le seguenti soluzioni:

1) Costituzione del procuratore per votare all’assemblea
Il socio o l’azionista può nominare un procuratore che parteciperà all’assemblea in nome e per conto suo ed eserciterà il diritto di voto all’assemblea (a meno che la legge o lo statuto societario non contengano limitazioni in tal senso).
La procura per la votazione dovrebbe essere concessa in forma scritta a pena di nullità.
I membri del consiglio di Amministrazione della data società e i suoi dipendenti non possono essere procuratori all’assemblea dei soci.

2) Votazione per iscritto (nella società a responsabilità limitata)
Nella società a responsabilità limitata vi è la possibilità di assumere delibere dei soci in forma scritta, ossia attraverso:
– assunzione della delibera per iscritto (tramite il consenso dei soci in forma scritta per la data delibera); oppure
– consenso di tutti i soci per una votazione scritta e in seguito una votazione scritta sulla delibera.

La votazione scritta può avvenire indipendentemente dal luogo in cui si trovano i soci.

Tuttavia, la modalità di adozione delle delibere per diffusione non può essere applicata a tutte le delibere – ad esempio, le delibere che richiedono il segreto del voto (ad esempio, delibere sulla revoca dei membri del consiglio di amministrazione o delibere su altre questioni personali).

3) Partecipazione all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica

Vi è la possibilità che i soci partecipino all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Al momento ciò è possibile solo se il contratto o lo statuto della società prevedono la possibilità di svolgere un’assemblea in questo modo.

La partecipazione dei soci all’assemblea senza necessità di essere fisicamente presenti all’assemblea, e solo mediante mezzi di comunicazione elettronica, è consentita se la trasmissione dell’assemblea avviene in tempo reale, e i soci che si trovano al di fuori del luogo dell’assemblea hanno la possibilità di comunicare e di esprimersi durante l’assemblea in tempo reale.

Tuttavia, tale modalità non equivale alla tenuta dell’assemblea in modo completamente virtuale.
Questo significa in particolare che:
– l’assemblea dovrebbe svolgersi in un luogo determinato in Polonia, designato in conformità alle disposizioni del Codice delle Società Commerciali e dello statuto societario;
– presso il luogo dell’assemblea deve presentarsi il presidente e il segretario (o il notaio – nel caso di verbale redatto sotto forma di atto notarile), e solo i soci possono comunicare per via elettronica;
– deve essere redatto un verbale scritto sulla riunione.

I soci possono partecipare e votare in assemblea con mezzi di comunicazione elettronica anche mediante un procuratore, nel secondi i principi sopra indicati.

4) Utilizzo del sistema telematico

L’assunzione delle delibere dei soci mediante un modello di delibera reso disponibile nel sistema telematico è possibile solo nel caso delle società a responsabilità limitata, che sono state costituite secondo il modello di contratto nel sistema telematico.

L’assunzione di tale delibera non richiede la formale convocazione dell’assemblea dei soci e l’unica condizione per la sua assunzione è l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti i soci mediante la presentazione di una dichiarazione nel sistema telematico.

La presentazione delle dichiarazioni nell’ambito della votazione sulla delibera in tale modalità richiede la sottoscrizione con firma elettronica, firma elettronica qualificata o firma segreta.

Assemblea Ordinaria dei Soci / Assemblea Generale degli Azionisti

Il Progetto di Legge prevede inoltre soluzioni volte ad evitare problemi legati al tempestivo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci (nella società a responsabilità limitata) e dell’assemblea generale degli azionisti (nella società per azioni), il cui oggetto è, in particolare, l’approvazione del bilancio della società per l’esercizio precedente.

Secondo il codice delle società commerciali, sia l’assemblea ordinaria dei soci che l’assemblea generale ordinaria dovrebbero svolgersi entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio. Nell’ambito del Progetto di Legge, il legislatore prevede di rilasciare un’autorizzazione per l’emissione di un’ordinanza da parte del ministro delle finanze pubbliche, in base alla quale il ministro, in caso di annuncio di uno stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, può stabilire, in particolare, altre date per l’approvazione dei bilanci, tenendo conto della necessità di garantire il corretto adempimento di tali obblighi (è necessario notare che il 20 marzo 2020 è stata emanata l’ordinanza del ministro della sanità sull’annuncio dello stato di epidemia sul territorio della Repubblica di Polonia). La suddetta autorizzazione avrebbe tuttavia carattere facoltativo. Nel caso in cui il regolamento preveda un nuovo termine per l’adempimento degli obblighi di approvazione del bilancio, che sia superiore a 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’assemblea ordinaria dei soci e l’assemblea generale degli azionisti dovrebbero tenersi entro la data indicata nell’ordinanza.

Politica dei compensi

Il Progetto di Legge prevede inoltre modifiche alla legge del 16 ottobre 2019 che modifica la legge sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di commercio organizzato e sulle società pubbliche e alcuni altri atti. Le modifiche previste prevedono che l’assemblea generale della società (ossia una società con sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia, con almeno un’azione ammessa nel mercato regolamentato) adotti una delibera sulla politica dei compensi dei membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza della società fino al 31 agosto 2020.

Molte delle soluzioni presentate sopra possono semplificare e accelerare in modo significativo il funzionamento degli organi societari e la loro operatività quotidiana, non solo durante il periodo di epidemia e delle restrizioni che ne derivano.

Alcune delle soluzioni di cui sopra possono essere applicate solo se le disposizioni statutarie lo consentono. Pertanto, è opportuno prevedere fin d’ora apposite disposizioni statutarie in merito o concessione di apposite procure.

Il nostro team di diritto societario rimane a Vostra disposizione. Vi invitiamo a contattarci.

Marek Wojnar
marek.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 601 379 610, +48 22 420 59 59

Piotr Wojnar
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Janusz Szeliński
janusz.szelinski@actlegal-bsww.com
+48 501 108 468, +48 22 420 59 59

Katarzyna Góra
katarzyna.gora@actlegal-bsww.com
+48 609 255 616, +48 22 420 59 59

Scudo per gli imprenditori. Proposte di modifica della legge speciale COVID-19 e il diritto del lavoro e sostegno ai datori di lavoro per il pagamento dei compensi

In relazione ai lavori in corso sull’emendamento della cosiddetta legge speciale COVID-19, presentiamo alcune informazioni selezionate riguardanti i cambiamenti proposti dal governo in materia di occupazione dei dipendenti e di sostegno ai datori di lavoro nell’organizzazione del lavoro e nel pagamento dei compensi al fine di proteggere i posti di lavoro.

Sovvenzioni dei compensi

Finanziate dal Fondo delle Prestazioni Garantite ai Dipendenti

Il pagamento di prestazioni per sovvenzionare i compensi dei dipendenti (persone impiegate sulla base di contratti di lavoro, contratti di mandato e altri contratti di diritto civile dai quali vengono pagati i contributi previdenziali) coperti dall’inattività economica o dalla riduzione dell’orario di lavoro nonché per pagare i contributi previdenziali dei dipendenti dovuti dal datore di lavoro, per un periodo complessivo di 3 mesi dopo la data di sottoscrizione del contratto di concessione della prestazione.

La sovvenzione nell’importo:
– non superiore al 50% della retribuzione minima per il lavoro (1300 PLN) – nel caso di dipendenti coperti da tempi di inattività economica;
– metà del compenso, ma non superiore al 40% dello stipendio medio mensile del trimestre precedente (2079,43 PLN) – nel caso di dipendenti coperti da orario di lavoro ridotto (del 20%, ma non più di metà ore del tempo pieno).
Il finanziamento sarebbe disponibile durante il periodo di inattività economica o di riduzione dell’orario di lavoro introdotto dal datore di lavoro a causa del verificarsi di una diminuzione del fatturato economico in relazione al COVID 19, inteso come diminuzione delle vendite di beni o servizi, in termini di quantità o di valore:
– non meno del 15%, calcolato come rapporto tra il fatturato totale in 2 mesi consecutivi nel periodo da gennaio 2020 e il fatturato totale dei analoghi 2 mesi dell’anno precedente, oppure
– non meno del 25% del fatturato mensile nel periodo da gennaio 2020 rispetto al mese precedente.

Finanziamento da parte dei presidenti del comune (ufficio comunale del lavoro)

Sovvenzione di una parte dei costi dei compensi dei dipendenti e dei contributi previdenziali dovuti per le micro, piccole e medie imprese che impiegano dipendenti, in caso di diminuzione del fatturato economico a seguito del verificarsi della COVID-19 entro 2 mesi consecutivi dopo il 1° gennaio 2020, rispetto al fatturato totale entro 2 mesi di calendario consecutivi dell’anno precedente, concesso per un periodo non superiore a 6 mesi per le micro e piccole imprese e a 3 mesi per le medie imprese.

Tale sovvenzione è destinata a coprire, a seconda della diminuzione del fatturato:

(i) diminuzione del fatturato di almeno 30% – moltiplicato del numero di dipendenti e del 50% del compenso minimo,

(ii) calo del fatturato di almeno 50 % – moltiplicato del numero di dipendenti e del 70 % del compenso minimo,

(iii) calo del fatturato di almeno 80 % – moltiplicato del numero di dipendenti e del 90 % del compenso minimo.

La concessione delle singole prestazioni di cui sopra sarà inoltre soggetta ad una serie di criteri aggiuntivi, che a causa dell’ampiezza dell’argomento non possono essere discussi nella presente allerta.

Esami periodici di qualificazione per l’ammissione al lavoro

Si propone di sospendere l’obbligo di effettuare esami periodici e post-lavoro con alcune sostanze pericolose e di vietare il lavoro senza un certificato medico valido. Tali esami dovranno essere effettuati entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di cancellazione dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemica.

Resta comunque valido l’obbligo di effettuare controlli ed esami preliminari, ma in caso non sia disponibile un medico con autorizzazione temporanea, il controllo potrà essere effettuato e potrà rilasciare il certificato un altro medico.

Assegno di assistenza supplementare

Ai dipendenti che si occupano dei bambini fino a 8 anni di età vengono offerti altri 14 giorni di indennità di assistenza (non sono inclusi i giorni sfruttati in base alle disposizioni della legge speciale prima dell’emendamento).

Anche l’indennità di tutela supplementare verrebbe concessa per 14 giorni:

1. assicurato per la necessità di prendersi cura di una persona con un grado di invalidità significativo o moderato fino all’età di 18 anni o con un certificato di invalidità

2. una persona assicurata esentata dal lavoro a causa della necessità di occuparsi personalmente di un adulto invalido;

Allo stesso tempo, si propone che il Consiglio dei Ministri possa prolungare tali periodi oltre i periodi indicati nella legge specialistica, qualora ciò si renda necessario a causa dell’estensione dei periodi di chiusura delle strutture assistenziali e delle scuole.

Cambiamento delle condizioni di lavoro in condizioni meno convenienti.

Si propone inoltre che da un datore di lavoro che abbia registrato una certa diminuzione del fatturato economico e che non sia in ritardo con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, dell’assicurazione sanitaria, ecc. (con eccezioni) fino alla fine del terzo trimestre 2019, sia ammissibile:

– limitare il riposo giornaliero minimo ininterrotto a non meno di 8 ore (da 11 ore) e il riposo settimanale minimo ininterrotto a non meno di 32 ore (da 35 ore), che copra almeno 8 ore di riposo giornaliero ininterrotto, tuttavia in tale caso il lavoratore avrebbe diritto a un periodo di riposo equivalente – la differenza tra 11 ore e il numero di ore di riposo più breve preso dal dipendente, che il datore di lavoro è tenuto a concedere al lavoratore per un periodo non superiore a 8 settimane;

– di concludere un accordo per applicare ai dipendenti condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti di lavoro conclusi con tali dipendenti nella misura e per la durata concordata nell’accordo concluso con le organizzazioni sindacali o i rappresentanti dei lavoratori, qualora non vi siano organizzazioni sindacali presso il datore di lavoro.

In caso di domande, Vi invitiamo a contattarci:

Ewa Bieniak
Avvocato / Of Counsel
ewa.bieniak@actlegal-bsww.com
+48 691 951 285

Piotr Pośnik
Avvocato / Socio
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+48 607 880 133

Ewa Ostaszkiewicz-Sobiczewska
Avvocato / Socio
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Emendamento del diritto fallimentare: pre-pack

L’epidemia di coronavirus ha cambiato la realtà polacca, ma non ha bloccato l’entrata in vigore dell’emendamento della legge fallimentare introdotta dalla legge del 30 agosto 2009. Già da oggi (24 marzo 2020) sono in vigore le nuove disposizioni. Oltre alle modifiche fondamentali nel fallimento dei consumatori, che da ora spetterà praticamente a tutti, ai cambiamenti nell’indebitamento degli imprenditori essenti persone fisiche e all’aumento degli obblighi del curatore in materia di presentazione dei crediti, sta cambiando, in particolare, l’istituzione del pre-pack.

Che cos’è il pre-pack?

Il pre-pack, ovvero la liquidazione preparata, è un istituto di diritto fallimentare polacco avente lo scopo di consentire una transizione fluida dell’imprenditore fallito nelle mani dell’acquirente non appena dichiarato il fallimento. Grazie a questo, l’impresa rimane in movimento, i posti di lavoro, i contratti e i clienti sono mantenuti. Il successo del pre-pack rende più brevi i tempi della procedura fallimentare, riduce i costi e aumenta la soddisfazione dei creditori. La procedura consiste nel fatto che già nella fase della procedura fallimentare, il partecipante di tale procedura presenta una domanda di approvazione delle condizioni di vendita della massa fallimentare. Il pre-pack può coprire l’intera impresa del fallito, una parte della sua organizzazione o i beni che costituiscono una parte significativa dell’impresa. Alla domanda si allega la descrizione e la stima di una determinata parte del patrimonio preparata da un perito, si indica il prezzo proposto e l’acquirente. L’acquirente può essere praticamente qualsiasi soggetto.

Se il tribunale ritiene che l’offerta presentata sia più vantaggiosa della vendita del patrimonio del fallito in una procedura di fallimento “tradizionale”, approva le condizioni di vendita contemporaneamente alla dichiarazione di fallimento. Grazie al pre-pack, l’intera impresa può essere consegnata all’acquirente al momento della dichiarazione di fallimento del debitore.

Modifiche più importanti introdotte dalla nuova legge

1. possibilità di presentare una domanda di pre-pack in qualsiasi fase della procedura fallimentare (finora era possibile solo insieme alla domanda di fallimento);

2. ad ogni partecipante della procedura fallimentare spetterà la legittimità di presentare una domanda di pre-pack; la domanda potrà quindi essere presentata tramite:
– un creditore che presenta la domanda di fallimento del debitore,
– un debitore che presenta la domanda di fallimento,
– un debitore che non presenta la propria domanda di fallimento, in particolare in risposta alla domanda del creditore (anche come eventuale domanda, formulata nel caso in cui il tribunale, nonostante la posizione contraria del debitore, dichiari il suo fallimento);

3. la domanda di approvazione delle condizioni di vendita potrà riguardare più di un acquirente;

4. è stato introdotto un requisito di cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Se il contratto di vendita non viene concluso per colpa dell’acquirente, il curatore trattiene la cauzione;

5. sarà introdotta una maggiore tutela dei creditori garantiti dal patrimonio del debitore – il ricorrente sarà obbligato ad allegare un elenco di garanzie costituite dai creditori sul patrimonio del debitore con copie della domanda per i creditori noti garantiti dal patrimonio del debitore. Il tribunale li informa del procedimento in corso e gli consegna le copie della domanda. I creditori materiali potranno presentare la loro posizione al tribunale (entro 14 giorni dalla consegna della domanda). In particolare, essi dovrebbero verificare se la valutazione del bene allegata dal depositante non sia sottovalutata;

6. in caso di presentazione della domanda di pre-pack, sarà nominato un supervisore giudiziario temporaneo (eventualmente un amministratore obbligato). Il suo compito sarà, in particolare, di esaminare la situazione del debitore e di stilare una relazione contenente informazioni rilevanti ai fini della domanda di approvazione delle condizioni di vendita. Questo per garantire che il pre-pack venga eseguito in modo efficiente e trasparente;

7. l’informazione relativa alla presentazione di una domanda per il pre-pack sarà annunciata nel MSiG. Da una parte, l’annuncio mira a inviare un segnale ad altri potenziali acquirenti affinché presentino la propria domanda di pre-pack nella stessa procedura. Dall’altra parte, tale soluzione serve per proteggere i partecipanti del procedimento contro le accuse di violazione dei diritti dei creditori, mediante la vendita ad un prezzo ribassato, senza un adeguato esame dell’ interesse di altri partecipanti presenti sul mercato per l’acquisizione del patrimonio del debitore;

8. nel caso in cui siano state presentate almeno due domande di approvazione delle condizioni di vendita, tra gli acquirenti sara effettuata un’asta per selezionare le condizioni di vendita più favorevoli. L’obiettivo è quello di ottenere il prezzo di vendita più alto possibile, tuttavia la questione è molto controversa. Prima di tutto, può avere un impatto molto negativo sulla velocità del procedimento, che finora è stata il principale vantaggio del pre-pack. Tanto più che la domanda di approvazione delle condizioni di vendita non potrà essere esaminata prima di 30 giorni dalla data dell’annuncio in MSiG sulla sua presentazione. Inoltre, non è stato definito il caso in cui l’oggetto delle due domande di partecipazione al pre-pack non sia lo stesso; come si deve svolgere l’asta e quali criteri adottare se una delle domande riguarderà l’intera impresa e l’altra una parte organizzativa dell’impresa? A queste e ad altre domande si troverà risposta solo nella pratica.

L’emendamento ha certamente sciolto alcuni dei dubbi sulla procedura di liquidazione preparata, e, in alcuni casi, ha sanzionato la prassi dei tribunali che è stata modellata nei 4 anni di funzionamento di questo istituto (ad esempio, nella nomina di un supervisore giudiziario temporaneo). Il vantaggio di tale emendamento è certamente l’introduzione dell’istituto della cauzione, il rafforzamento della posizione dei creditori materiali o l’introduzione di una maggiore trasparenza delle procedure. Tuttavia, alcune soluzioni completamente nuove hanno causato una valanga di ulteriori domande sull’applicazione della legge. In particolare, l’introduzione di un’asta obbligatoria per diverse aste in caso di domande concorrenti solleva una serie di dubbi. Le risposte definitive a questi dubbi saranno note nei prossimi anni di funzionamento dell’istituto pre-pack, in quanto saranno maturate solo dalla dottrina e dalla pratica dei tribunali.

In caso di domande, Vi invitiamo a contattarci:

Barbara Szczepkowska
barbara.szczepkowska@actlegal-bsww.com
+48 602 260 127, +48 22 420 59 59

Marek Miszkiel
marek.miszkiel@actlegal-bsww.com
+48 603 553 566, +48 22 420 59 59

Proposte per l’esecuzione di contratti di appalto pubblico

Il Ministero dello Sviluppo sta lavorando su nuove normative riguardanti il cosiddetto “scudo anticrisi”. Il progetto di legge pubblicato riguardante la modifica della legge sulle disposizioni speciali per evitare, prevenire e combattere la COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate ed alcuni altri atti (“Progetto di Legge“) riguarda pure la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici (la “LAP“), compresi i contratti stipulati in tale modalità.

Nella parte finale del rapporto abbiamo incluso le nostre raccomandazioni per gli appaltatori ed i committenti che possono aiutare a portare in modo corretto – nella situazione attuale di stato di epidemia – i progetti attuali alla fine. A nostro parere, il Progetto di Legge non introduce alcuna modifica rivoluzionaria alla procedura LAP. Essa si concentra principalmente sulla flessibilità della cooperazione tra le parti del contratto LAP in relazione alla situazione corrente. Abbiamo notato modifiche della procedura LAP negli ambiti:

(i) mancata penalizzazione dei committenti ai sensi della legge sulla disciplina delle finanze pubbliche per azioni che consistono nella modifica di un contratto di appalto pubblico nonché di non procedere con le rivendicazioni dagli appaltatori che sono risultato dalla COVID-19 se ciò influisce sull’esecuzione di un determinato contratto;

(ii) evidenziamento di alcune possibilità che esistevano finora, ad esempio per quanto riguarda le modifiche del contratto LAP;

(iii) disponimento alle parti del contratto LAP di adottare la dovuta diligenza nei confronti della reciproca e immediata notifica dell’impatto dell’attuale situazione epidemica sulla realizzazione del contratto LAP;

di conseguenza, il Progetto di Legge fornisce una “guida per il futuro” nell’ambito della futura regolamentazione dei rapporti contrattuali nei procedimenti in corso.

Di seguito presentiamo sinteticamente le modifiche previste, accompagnate da commenti.

1. ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE LAP – art. 6 comma 1 del Progetto di Legge

1.1. Il Progetto di Legge modifica l’attuale articolo 6 della legge in vigore in modo tale che è stato precisato che la LAP non si applica ai contratti per servizi o forniture necessari per lottare contro la COVID-19 se esiste un’alta probabilità di una rapida e incontrollata diffusione della malattia o se la protezione della salute pubblica lo richiede. Rispetto alla normativa ancora in vigore, la modifica riguarda l’oggetto del contratto: attualmente si tratta di “beni o servizi” che sarà sostituito da “servizi o forniture”.

Consideriamo il cambiamento come positivo. In primo luogo, il concetto di merce non è lo stesso del concetto di fornitura ai sensi della LAP e avrebbe certamente potuto restringere illegalmente il catalogo delle merci che possono essere ordinate in una situazione di emergenza, ad eccezione del regime della LAP. Ricordiamo che secondo la LAP le forniture sono: “acquisto di merci e altri beni, in particolare sulla base di un contratto di vendita, fornitura, affitto e leasing con o senza opzione di acquisto, che può includere in aggiunta il collocamento o l’installazione”.

Esempio: dopo la modifica, se l’oggetto del contratto è l’acquisto di reagenti per analisi da laboratorio, sono i committenti che potranno acquistare i reagenti, compresa l’installazione delle attrezzature necessarie, escluse le disposizioni della LAP, a condizione che la tutela della salute pubblica lo richieda e se sarà necessario lottare contro il COVID-19.

1.2. Facciamo presente che ai sensi dell’art. 46c della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e lotta contro le infezioni e le malattie infettive dell’essere umano (“Legge sulle Epidemie“): “agli appalti per servizi, forniture o lavori di costruzione concessi in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un’epidemia in una zona in cui è stato annunciato un rischio di epidemia o uno stato di epidemia non si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici”.

Tale disposizione copre in modo molto chiaro una gamma più ampia di appalti che sono esclusi dall’applicazione dalla legge LAP in caso di epidemia in quanto comprendono lavori di costruzione.

2. BANCA ECONOMICA NAZIONALE [BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO] – art. 6 comma 2 del Progetto di Legge

2.1. Da notare, in via eccezionale, che finora la maggior parte degli strumenti attuati da BGK sono stati realizzati mediante una struttura di fondi (gestiti da BGK) e intermediari finanziari (ad es. fondi di credito) selezionati da BGK – generalmente attraverso appalti pubblici.

2.2. Nel caso di scelta di nuovi intermediari finanziari per il sostegno alle MŚP colpite da COVID-19, non si applicano le disposizioni della LAP. Tuttavia, le procedure di scelta dovranno essere aperte, trasparenti, chiare, non discriminatorie e prive di conflitti d’interesse.

3. REGOLE SULLA CONCESSIONE DI APPALTI ESCLUSI DALLA LAP E DALLA BGK – ART. 6 COMMA 1 E 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

3.1. Il committente e la BGK, nella concessione di appalti esclusi ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 del Progetto di Legge, saranno obbligati ad attenersi alle seguenti regole:

3.1.1. garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento dei soggetti interessati all’esecuzione dell’appalto e considerare le circostanze che possono influire sulla sua concessione;

3.1.2. non diffondere informazioni relative al presente ordine, che costituiscono un segreto commerciale ai sensi delle disposizioni sulla lotta alla concorrenza sleale, se il soggetto interessato all’esecuzione dell’appalto, entro e non oltre la stipula del contratto per l’esecuzione del presente ordine, ha riservato che esse non possono essere diffuse;

3.1.3. pubblicare immediatamente sul proprio sito web del Bollettino di Informazione Pubblica le informazioni concernenti la concessione dell’appalto, indicando la denominazione (ditta) o il nome e cognome del soggetto con cui ha stipulato il contratto per l’esecuzione dell’appalto, o l’informazione sulla mancata concessione di tale appalto.

3.2. L’esclusione dell’applicazione delle disposizioni della LAP in questo caso non comporta la possibilità per i committenti di ordinare l’appalto a qualsiasi appaltatore, ad esempio mediante una procedura negoziata. A nostro avviso, ci sarà comunque l’obbligo di eseguire la procedura (escludendo ovviamente le disposizioni della LAP), ma in modo tale da garantire la possibilità di partecipare a tale procedura ad almeno alcuni soggetti che possono essere esecutori di forniture o di servizi.

3.3. Nel caso di lavori di costruzione, l’applicazione delle stesse regole può essere soggetta a discussione. Per i lavori di costruzione si applicheranno le disposizioni della Legge sulle Epidemie.

4. MODIFICHE NEI CONTRATTI DI ORDINI PUBBLICI

4.1. Il Progetto di Legge prevede:

4.1.1. possibilità di modificare il contratto LAP stipulato, in termini di scadenze, così come in termini dell’importo del compenso concordato nel contratto;

4.1.2. esclusione della responsabilità degli appaltatori (compresi appaltatori di settore) per la rinuncia alla definizione e alla rivendicazione nei confronti dei committenti (ad es. penali contrattuali) o alla modifica del contratto, secondo le regole previste dal progetto.

Ad 4.2.1. – modifiche al contratto LAP

a. Ciascuna delle parti del contratto LAP è obbligata ad informare sull’impatto delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del presente contratto, se tale circostanza si è verificata o può verificarsi (“Informazione“). L’obbligo informativo si applica solo alle circostanze che hanno o possono avere impatto sulla futura esecuzione di un determinato ordine.

b. Le informazioni devono essere accompagnate da una dichiarazione o da documenti (che possono essere autodichiarazioni, così come altre da terzi, presentate o disponibili anche in formato elettronico), che possono riguardare in particolare – facciamo notare che non si tratta di un’enumerazione chiusa:

(i) il numero e le posizioni dei dipendenti o delle persone che svolgono un lavoro retribuito su una base diversa da quella del rapporto di lavoro che sono o potrebbero essere coinvolte nell’esecuzione del contratto:
• soggetti a ricovero ospedaliero obbligatorio per la lotta contro la COVID-19 o la quarantena o la sorveglianza epidemiologica per il contatto con persone la cui salute è stata messa in pericolo dalla COVID-19;
• esenzionati dallo svolgimento del lavoro a causa della necessità di occuparsi personalmente di un bambino o di un bambino con un grado di disabilità grave o media fino all’età di 18 anni o di un bambino con un certificato di disabilità in caso di chiusura dell’asilo nido, del club per bambini, della scuola materna, della scuola o di un altro istituto frequentato dal bambino, o dell’incapacità lavorativa da parte della baby-sitter o di una persona che si prende cura di una tata o di un accompagnatore diurno a causa del diffondersi di COVID-19;

(ii) decisioni emesse dall’Ispettorato Generale Sanitario o dall’ente agente dietro sua autorizzazione, in relazione alla lotta contro il COVID-19, che richiedono all’appaltatore di adottare determinate misure preventive o di controllo;

(iii) ordini emessi da voivodi o decisioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla lotta contro il COVID-19 – gestione dei rifiuti;

(iv) sospensione delle consegne di prodotti, componenti o materiali, difficoltà di accesso alle attrezzature o difficoltà nella fornitura di servizi del trasporto.

c. L’Appaltatore può invocare tutte le suddette circostanze nella misura in cui esse si applicano anche ad un subappaltatore o successivi subappaltatori.

d. Ciascuna delle parti della LAP può richiedere ulteriori dichiarazioni o documenti che confermano l’impatto delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del presente contratto.

e. Al ricevimento delle informazioni, la parte contrattuale sarà tenuta a valutare, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti in suo possesso, l’impatto delle circostanze indicate sulla corretta esecuzione di un contratto di concessione dell’appalto. Non sarà consentito lasciare le informazioni ricevute senza controllo e comunicazione all’altra parte una posizione adeguata. Termine per prendere posizione: 7 giorni dalla data di ricevimento dell’Informazione.

f. Il Progetto di Legge prevede che le modifiche ammissibili comprendano le modifiche di cui all’articolo 144 comma 1, punto 3) della LAP, tuttavia il Progetto di Legge prevede la possibilità di modifiche in tre aree:

(i) modifiche del termine per l’esecuzione del contratto della sua parte, o la sospensione temporanea dell’esecuzione del contratto della sua parte. In caso di problemi temporanei nell’esecuzione del contratto causati da circostanze relative a COVID-19 (ad esempio, interruzioni della catena di fornitura, mancanza di un numero sufficiente di dipendenti), le parti avranno il diritto di rimodellare le questioni relative al momento del completamento della LAP, ad esempio: potranno sospendere il contratto (in totale o in parte), ovvero sospendere le attività finalizzate all’esecuzione del contratto fino alla cessazione dei motivi della sospensione, o continuare l’esecuzione del contratto o di una sua parte, tenendo conto delle limitazioni derivanti dalle circostanze causate da COVID-19, compresa la contemporanea proroga del termine per la sua esecuzione. A nostro avviso, insieme a tale modifica, si potrebbe richiedere di apportare le opportune modifiche al compenso, nonché la constatazione che l’appaltatore non è responsabile dell’esecuzione del contratto entro il termine;

(ii) modifiche nelle modalità di consegna, di servizio o di lavori di costruzione. Ciò può consentire alle parti della LAP di adeguare i requisiti originari relativi alle modalità di esecuzione del contratto alle limitazioni derivanti dall’esistenza di COVID-19.

Ad esempio: in caso di mancanza di accesso ad una specifica tecnologia, attrezzatura o materiali, sarà consentito eseguire l’oggetto del contratto utilizzando una tecnologia, attrezzatura o materiali diversi (equivalenti al precedente). La modifica delle modalità di esecuzione dell’ordine può essere tempestiva o indefinita. La modifica del metodo di esecuzione dell’ordine può anche comportare una modifica dell’esecuzione delle singole fasi dell’ordine (modifica della sequenza di esecuzione dell’ordine);

(iii) modifiche dell’ambito dell’ordine compresa la corrispondente variazione dei compensi. La modifica dell’ambito del contratto può assumere la forma di una modifica temporanea, ossia per il periodo in cui si verificano circostanze relative alla trasmissione del virus COVID-19 (ad esempio, nel caso di forniture, servizi continui o periodici) o una modifica definitiva che consiste nella determinazione definitiva di un nuovo ambito del contratto (ad esempio, riduzione dell’ambito di una singola fornitura o servizio). La modifica dell’ambito di applicazione del contratto richiederà una corrispondente modifica del compenso.

g. Limitazione nelle modifiche: l’aumento del compenso derivante da qualsiasi modifica non può superare il 50% del valore del contratto originario.

h. Se il contratto LAP contiene disposizioni per penali contrattuali o danni a titolo della responsabilità per mancata o impropria esecuzione a causa di circostanze designate, l’ Informazione deve includere i dati sull’impatto del verificarsi di COVID-19 sulla sua corretta esecuzione e sull’impatto della modifica del contratto, sulla legittimità di stabilire e perseguire tali penali o danni, o sul loro ammontare.

i. In caso di conferma da parte del committente dell’impatto di uno stato di epidemie sull’esecuzione della LAP può astenersi dal determinare e dall’indagare le penali o i danni contrattuali stipulati o, in determinati casi di contributo dell’appaltatore alla ritardata / impropria esecuzione del contratto LAP, misurarli.

Ad 4.2.2. – esclusione della responsabilità

Il Progetto di Legge propone che la modifica del contratto e il recesso dalla definizione e dal recupero dei crediti derivanti dall’inadempimento o dall’esecuzione impropria del contratto di appalto pubblico a seguito delle circostanze indicate non costituiscano una violazione della disciplina di finanza pubblica. Ciò significa che il committente, agendo sulla base delle disposizioni del Progetto di Legge, afferma che l’inadempimento o l’esecuzione impropria del contratto è il risultato delle azioni di COVID-19, e pertanto si asterrà dal richiedere penalità contrattuali stabilite o compensazioni o modificherà il contratto LAP, non sarà responsabile per la violazione della disciplina di finanza pubblica. A nostro avviso, tale soluzione dovrebbe incoraggiare i committenti a utilizzare soluzioni contenute nel Progetto di Legge.

AZIONI RACCOMANDATE – APPALTATORI:

1. Verifica dei contratti nel campo dei termini, obblighi contrattuali, piani di esecuzione, responsabilità, comprese le penali contrattuali.

2. Verifica della situazione attuale in termini di potenziale personale/tecnico in termini di dipendenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori e catena di fornitura.

3. La comunicazione continuativa con il cliente e la determinazione delle ulteriori misure da adottare, compreso lo scambio di informazioni, la corrispondenza attuale e l’adozione di misure per modificare il contratto – anche nella forma di tale comunicazione.

4. Raccolta di documenti che confermano l’impatto dello stato dell’epidemia sulla corretta esecuzione del contratto – la forma dei documenti e delle dichiarazioni può certamente essere anche elettronica.

5. Se necessario: (i) preparare una motivazione dettagliata della propria posizione, indicando tutte le circostanze che possono influire sulla corretta esecuzione del contratto, (ii) raccomandazione: progetto di modifica del contratto per facilitare il dialogo con il committente.

AZIONI RACCOMANDATE – COMMITTENTI:

1. I committenti che conducono il procedimento dovrebbero considerare la possibilità di introdurre nel contratto disposizioni che prevedano la possibilità di modificare il contratto sulla base del contenuto del Progetto di Legge.

2. I committenti che hanno concluso contratti di appalto pubblico devono: (i) analizzare inoltre in dettaglio le sue disposizioni in termini di possibilità di apportare modifiche in relazione al Progetto di Legge; (ii) consentire il dialogo con gli appaltatori; (iii) preparare i propri dipendenti a una valutazione efficiente delle informazioni; (iv) informare i dipendenti responsabili della supervisione e del coordinamento dei contratti LAP delle modifiche previste dal Progetto di Legge, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di responsabilità per la violazione della disciplina in materia di finanze pubbliche.

Siamo a Vostra completa disposizione e Vi assisteremo nella valutazione della Vostra situazione. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento via e-mail, telefono o via messaggero istantaneo:

Sebastian Pietrzyk – co-gestore degli appalti pubblici
+48 606 406 531 – WhatsApp
sebastian.pietrzyk@actlegal-bsww.com

Marcelina Daszkiewicz – co-gestore degli appalti pubblici
+48 665 667 667 670 – WhatsApp
marcelina.daszkiewicz@actlegal-bsww.com

Allerta fiscale: Dettagli dello Scudo Anticrisi

Possibilità di liquidazione retroattiva delle perdite fiscali in PIT e CIT subite nel 2020.

• Contribuenti che, a causa di COVID-19:
i) hanno subito una perdita nel 2020 e
(ii) hanno raggiunto nel 2020 redditi inferiori di almeno il 50% rispetto a quelli raggiunti nel 2019 da questa attività
– possono, nella dichiarazione CIT-8 per il 2019, ridurre una tantum il reddito dell’importo della perdita subita nel 2020, ma non più di 5 milioni di PLN.

Rinvio dell’imposta sul reddito degli edifici fino al 20 luglio 2020.

• Rinvio della data di pagamento dell’imposta sul reddito da edifici per i mesi da marzo-maggio 2020 fino al 20 luglio 2020 quando:
(i) il contribuente ha subito conseguenze economiche negative a causa della COVID-19 in un determinato mese;
(ii) i redditi raggiunti dal contribuente in un determinato mese sono inferiori di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Rinvio degli anticipi PIT fino al 1° giugno 2020.

• L’obbligo di pagare gli anticipi PIT per marzo e aprile 2020 sui redditi da contratti di lavoro, contratti di mandato e contratti d’opera, a titolo di diritti di proprietà (se si applica il 50% delle spese deducibili) e sulle prestazioni finanziarie previdenziali riscosse dagli ordinanti è rinviato fino al 1° giugno 2020 se gli ordinanti hanno subito conseguenze economiche negative a causa di COVID-19.

Esenzione dal PCC

Esenzione dal PCC dei contratti di prestito conclusi fino al 31 agosto 2020 – volta agli imprenditori la cui liquidità si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute a COVID-19.

Cancellazione dell’obbligo di applicare lo sgravio per i crediti inesigibili da parte dei debitori in caso di mancato pagamento

• Il debitore non è obbligato ad aumentare il reddito che costituisce la base per il calcolo degli anticipi sul CIT per il 2020 del valore delle passività commerciali non pagate se ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni:
(i) ha subito in un determinato periodo di esercizio conseguenze economiche negative a causa di COVID-19;
(ii) i redditi percepiti dal debitore in un determinato mese sono inferiori di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.

Possibilità di rinunciare alla forma semplificata di pagamento degli anticipi per marzo-dicembre 2020.

• I piccoli contribuenti che utilizzano la forma semplificata di pagamento degli anticipi nel 2020 possono rinunciare durante l’anno fiscale alla forma semplificata di pagamento degli anticipi per i mesi marzo-dicembre 2020 se subiscono conseguenze economiche negative a causa della COVID-19.

• Il contribuente dovrebbe informare l’agenzia delle entrate della rinuncia nella sua dichiarazione per l’anno 2020.

Detrazione delle donazioni per la lotta contro COVID-19

• Il contribuente può dedurre dalla base imponibile il valore delle donazioni (finanziarie o in natura) effettuate nel 2020 per la lotta contra COVID-19:
(i) il soggetto che svolge attività terapeutiche, iscritte nell’elenco di cui alla legge su COVID-19;
(ii) l’Agenzia per le Riserve Materiali ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla legge;
(iii) la Banca Dati Centrale delle Riserve Sanitarie e Anti epidemiche ai fini dello svolgimento delle sue attività statutarie.

Rinvio dei termini di entrata in vigore

• Imposta sulla vendita al dettaglio: al 1° gennaio 2021.

• Nuova matrice delle aliquote IVA: Rinvio dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020.

• JPK IVA con dichiarazione per le grandi imprese: Rinvio dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020.

Niente tasse in caso di concessione di sgravi fiscali e previdenziali per il rinvio

• Abrogazione della tassa per il rinvio in caso di decisione di concessione di sgravi fiscali (in base ad una domanda presentata durante la vigenza dello stato di rischio epidemico o entro 30 giorni dalla sua cancellazione, e in caso di annuncio di epidemia – durante la sua vigenza o entro 30 giorni dalla sua cancellazione)

• Abrogazione della tassa per il rinvio in caso di differimento del termine di pagamento o ripartizione in rate degli importi dovuti per i contributi ZUS dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 (in base ad una domanda presentata durante la vigenza dello stato di rischio epidemico o entro 30 giorni dalla sua cancellazione, e in caso di annuncio di epidemia – durante la sua vigenza o entro 30 giorni dalla sua cancellazione).

Controlli fiscali, esecuzione

• Possibilità di sospendere d’ufficio o su richiesta del procedimento o del controllo fiscale o del controllo doganale e fiscale. La decisione comporta effetti legali dal momento in cui viene emessa. L’autorità consegna la decisione immediatamente, ma non oltre la data di adozione della decisione sulla sospensione del procedimento o del controllo. Ai periodi di sospensione dei procedimenti e dei controlli non si aggiungono i periodi della loro sospensione.

Relazioni – rinvio dei termini

• Proroga del termine per la presentazione della notifica di pagamento su un conto non risultante nella lista bianca fino a 14 giorni dalla data dell’ordine del bonifico durante il periodo di vigenza dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemia annunciato a causa di COVID-19.

• Sospensione dei termini notifica degli schemi fiscali (non transfrontalieri) nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2020.

• Proroga di 6 mesi del termine per l’emissione di interpretazioni fiscali

Competenze delle autorità su ulteriori sgravi e convenienze

• Il Consiglio comunale può, per una parte dell’anno 2020, adottare un’esenzione dal PON per terreni, edifici e costruzioni legate alle attività commerciali – per gli imprenditori la cui liquidità finanziaria si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla COVID-19.

• Il sindaco (sindaco, presidente del comune), può, mediante un’ordinanza, prorogare i termini di pagamento delle rate dell’imposta sugli immobili, pagabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, non oltre il 30 settembre 2020. – concerne gruppi di imprenditori indicati nell’ordinanza la cui liquidità finanziaria si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla COVID-19.

• Il MF ha la possibilità di posticipare, mediante un’ordinanza, della data di redazione, approvazione, messa a disposizione e presentazione del bilancio.

In caso di domande, Vi preghiamo di contattarci:

Małgorzata Wąsowska
Consulente tributario / Partner
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com
+48 691 477 047

Mercati dei capitali – riduzione dell’onere normativo dovuto all’epidemia di coronavirus

Pacchetto Impulsi Controllo – l’Ufficio KNF propone di ridurre l’onere normativo e i cambiamenti nella supervisione in relazione all’epidemia.

In considerazione della situazione relativa alla diffusione dell’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2, l’Ufficio KNF ha preparato un pacchetto di proposte per le entità controllate per facilitare il loro funzionamento nell’attuale contesto di mercato, annunciato sotto il nome di – Pacchetto Impulsi Controllo per la Sicurezza e lo Sviluppo nell’area del mercato dei capitali (PIC).Pacchetti simili sono stati presentati per il settore bancario e assicurativo.

PIC nel settore del mercato dei capitali assume azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• garantire la liquidità del mercato;
• consentire l’adempimento degli obblighi normativi posticipando i termini di rendicontazione;
• facilitare la raccolta di capitali da parte delle imprese;
• consentendo di concentrarsi sul servizio clienti e sui processi chiave.

L’Ufficio KNF indica tra le attività previste:

A. Approccio individuale alla questione del superamento dei limiti di investimento applicabili ai fondi di investimento, adeguando le attività di vigilanza alla situazione attuale del mercato;

B. Intraprendere e sostenere attività finalizzate alla creazione o al lancio di strumenti a sostegno della liquidità nel settore dei titoli del Tesoro.

C. Proposte legislative che comprendono, in particolare:
• proroga dei termini per la preparazione, l’approvazione e la pubblicazione dei bilanci annuali e dei bilanci consolidati annuali delle entità soggette alla vigilanza di KNF;
• proroga del termine per la presentazione delle relazioni trimestrali e delle relazioni trimestrali consolidate degli emittenti per il primo trimestre dell’esercizio a partire dal 1° gennaio 2020;
• proroga del termine per l’Assemblea generale;
• proroga del termine per l’approvazione della politica di remunerazione;
• cambiamenti riguardanti la preparazione di memorandum informativi che portano a facilitare e accelerare la procedura di offerta dei documenti necessari per la raccolta di capitali da parte degli imprenditori.

D. Approccio pragmatico alle attività di vigilanza selezionate, in particolare:
• nell’attuale reporting, l’Ufficio KNF esaminerà le informazioni ottenute al fine di ridurre al minimo gli obblighi imposti alle entità controllate; l’Ufficio KNF tiene anche conto della necessità di accettare turni nell’esecuzione di tali obblighi;
• posticipazione delle attività pianificate oltre la rendicontazione (per esempio: ricerca, acquisizione di informazioni);
• in caso di violazione degli standard di adeguatezza patrimoniale, l’Autorità terrà conto dell’impatto dei fattori legati all’attuale situazione epidemica quando adotterà le opportune azioni di vigilanza;
• attualizzazione da parte dell’Ufficio del KNF del piano di controllo (verifica delle attività di controllo svolte nel prossimo futuro) mantenendo gli obiettivi di supervisione;
• un approccio pragmatico per posticipare le singole scadenze di vigilanza, ad esempio le scadenze per le raccomandazioni a seguito delle attività di audit, anche in relazione alle scadenze originariamente fissate;
• le valutazioni di vigilanza dell’UKNF, che saranno effettuate nel 2020, saranno fornite in una formula semplificata e terranno conto della situazione di emergenza relativa all’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2;
• rinviare di sei mesi la scadenza per gli uffici di intermediazione per conformarsi alle linee guida dell’EBA sull’esternalizzazione.

Inoltre, nella comunicazione con gli enti controllati, l’Ufficio KNF amplierà ulteriormente l’ambito di utilizzo dei canali elettronici, principalmente PORTALE, e-PUAP ed e-mail.

Il PIC è un insieme aperto di iniziative i cui singoli elementi devono essere implementati a seconda dell’evoluzione della situazione. Resta quindi da osservare attentamente come queste iniziative si tradurranno in legge e nella prassi di vigilanza. È importante sottolineare che l’autorità di vigilanza ha anche dichiarato la propria apertura a suggerimenti e discussioni con gli operatori del mercato su eventuali iniziative segnalate volte a minimizzare gli effetti negativi della situazione sulle entità del mercato dei capitali.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio fondatore
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Małgorzata Stefaniak
Avvocato/ Socio
malgorzata.stefaniak@actlegal-bsww.com
+48 692 546 207, +48 22 420 59 59

Nuove restrizioni nei centri commerciali

Secondo l’ultima Ordinanza, sono state rafforzate le restrizioni nel commercio e nei servizi nelle strutture commerciali che superano i 2000 mq .

Le restrizioni negli uffici (mense, ristoranti, caffè) sono state prolungate senza modifiche significative.

Chi può operare dal 21 marzo 2020 in una struttura commerciale di oltre 2000 m2?

1. Quei Locatari la cui attività principale consiste nella vendita di:

a. alimentari
b. prodotti cosmetici diversi da quelli destinati al profumo o abbellimento,
c. articoli di toiletteria,
d. prodotti per la pulizia,
e. medicinali, compresi quelli in farmacia o in punti farmaceutici,
f. dispositivi medici
g. prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’articolo 3 comma 3 punto 43 della legge del 25 agosto 2006 sulla sicurezza alimentare e nutrizionale,
h. giornali,
i. articoli per la costruzione o ristrutturazione,
j. articoli per animali domestici
k. carburante;

2. Quei Locatari di servizi la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi: medici, bancari, assicurativi, postali, di lavanderia o di ristorazione che consistono solo nella preparazione e nella consegna di alimenti.

Gli altri Locatari diversi da 1 e 2 non possono svolgere attività.

Sono state completamente escluse le attività di commercio al dettaglio e di servizi (dalla formulazione dell’Ordinanza sembra che tutti) nelle isole commerciali.

Pertanto, da oggi, ci dovrebbero essere anche tali Locatari che potrebbero e, in base ai Contratti di Locazione, avrebbero dovuto svolgere attività – ad esempio, agenzie di viaggio, servizi di telecomunicazione, gioielli, ecc.

Attualmente stiamo esaminando l’ordinanza per poterVi fornire immediatamente una consulenza complessiva.

In caso di domande, non esitate a contattarci:

Michał Wielhorski
Diritto immobiliare
Avvocato / Socio fondatore
michal.wielhorski@actlegal-bsww.com
+48 605 911 303

Alicja Sołtyszewska
Diritto immobiliare
Consulente legale / Partner
alicja.soltyszewska@actlegal-bsww.com
+48 663 004 333

Imprenditore – vuoi aiutare? Ti aiuteremo pro bono

Vuoi aiutare la Repubblica di Polonia nella lotta contro la pandemia?
Fornire beni o servizi all’Ospedale, fornire macchine, attrezzature, locali?
Temi che le buone intenzioni possano rivoltarsi contro di Te e che in futuro avrai problemi con la contabilità e la documentazione per tale aiuto?

Anche noi vogliamo aiutare!

Il nostro team tributario e legale Ti aiuterà pro bono – consiglieremo come pagare le tasse e preparare i documenti adeguati.

Contattateci e passate parola!

Michał Wielhorski
Socio fondatore
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Un’ulteriore dose di azioni anticrisi nel settore fiscale

Secondo un comunicato pubblicato il 19 marzo a.c., il Ministero delle Finanze propone le seguenti soluzioni anticrisi nelle imposte:

• Possibilità di liquidazione retroattiva delle perdite fiscali in PIT e CIT.

La perdita subita nel 2020 potrà essere detratta dai redditi conseguiti nel 2019. A tal fine, i contribuenti presenteranno una correzione alla loro dichiarazione per l’anno 2019. Questo sarà possibile per coloro i cui redditi conseguiti nel 2020 diminuiranno di almeno il 50% rispetto ai redditi conseguiti nel 2019. Dal reddito per il 2019 può essere detratta una perdita fino a 5 milioni di PLN (l’eccedenza sarà detratta negli anni successivi).

• Proroga del termine per il pagamento dell’imposta minima sugli immobili commerciali per marzo-maggio 2020 fino al 20 luglio 2020.

Questa opzione sarà disponibile per i contribuenti il cui reddito in un determinato mese sarà inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno fiscale precedente. Tale imposta sarà disponibile anche in un secondo momento per quei contribuenti che non hanno generato ricavi nell’anno precedente, ma che nel periodo marzo-maggio subiscono conseguenze economiche negative a causa del coronavirus.

• Esclusione dell’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito per quanto riguarda i cosiddetti crediti negativi verso i debitori, che dovrebbero includere le passività non pagate nel calcolo delle imposte anticipate sul reddito.

L’esenzione da tale obbligo sarà disponibile per i contribuenti i cui ricavi generati nei periodi di regolazione (mensili o trimestrali) rispetto agli stessi periodi del 2019 diminuiranno di almeno il 50%. L’esenzione sarà disponibile anche per coloro che non hanno generato alcun reddito nell’anno precedente, ma che nel 2020 subiranno le conseguenze economiche negative del coronavirus.

• Introduzione della possibilità di rinunciare agli anticipi semplificati nel 2020 e di calcolare gli anticipi mensili sul reddito corrente.

I “piccoli contribuenti” potranno rinunciare ai pagamenti anticipati semplificati. I contribuenti che rinunceranno agli anticipi semplificati per il periodo da marzo a dicembre 2020 calcoleranno gli anticipi mensili sul reddito corrente.

• Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni CIT-8 per le organizzazioni non governative.

• Introduzione di una detrazione nell’imposta PIT e CIT per le donazioni (in contanti o in natura) destinate alla prevenzione e alla lotta contro l’infezione di coronavirus per i soggetti che prestano assistenza sanitaria, compreso il trasporto sanitario, nonche quelle donate all’Agenzia per le Riserve Materiali e alla Banca Dati Centrale delle Riserve Sanitarie e Antipidemiche.

• Proroga del termine per il trasferimento da parte dei committenti degli anticipi per l’imposta sugli stipendi percepiti per i mesi di marzo e aprile.

Si prevede che il pagamento di questi anticipi sarà possibile fino al 1° giugno 2020.

• Rinuncia temporanea al pagamento rateale o rinvio delle imposte e degli arretrati d’imposta, che costituiscono un reddito del bilancio dello stato per tutta la durata dell’epidemia.

• Rinvio dell’obbligo di presentare nuove JPK_VAT con una dichiarazione per le grandi imprese fino al 1° luglio 2020.

• Rinvio delle notifiche al Registro Centrale dei Beneficiari Reali (CRBR) fino al 1° luglio 2020.

• Possibilità per i comuni di introdurre esenzioni dall’imposta sugli immobili per gli imprenditori in relazione alle conseguenze economiche negative dovute al coronavirus.

• Maggiore flessibilità dell’Amministrazione Finanziaria Nazionale nella realizzazione degli incarichi in una situazione di crisi. Possibilità di sospendere le ispezioni fiscali, i procedimenti fiscali, i controlli doganali e fiscali per tutta la durata dello stato di epidemia.

Rendere più flessibili i principi di gestione finanziaria degli enti del settore della finanza pubblica, comprese le unità di governo locale, i fondi speciali, le agenzie esecutive e il budget dello stato, al fine di garantire l’uso più rapido ed efficiente dei fondi pubblici per combattere la COVID-19.

• Possibilità di sospendere la procedura di esecuzione amministrativa dei crediti pecuniari.

In caso di domande, Vi preghiamo di contattarci:

Małgorzata Wąsowska
Consulente fiscale / Partner
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

Responsabilità del consiglio di amministrazione della mancata presentazione della domanda di fallimento entro i tempi previsti contro lo stato del rischio di epidemia – aggiunta all’avviso di ristrutturazione e di fallimento

La pandemia di coronavirus e lo stato di emergenza epidemica che ne deriva possono senza dubbio avere un impatto negativo sul funzionamento di molti stabilimenti. In alcuni casi, l’impatto può essere così forte da causare problemi di liquidità. In tale situazione, gli imprenditori potrebbero trovarsi di fronte addomanda se i problemi finanziari della loro impresa sono così gravi da portare all’insolvenza.

Ciò solleva la legittima domanda se le attuali restrizioni derivanti dalla dichiarazione dello stato di rischio epidemico e gli atti giuridici adottati in relazione ad esso abbiano un impatto sugli obblighi dell’imprenditore polacco di presentare una domanda di dichiarazione di fallimento entro i termini previsti.

Obbligo di presentare una dichiarazione di fallimento

Purtroppo, nessuno degli atti giuridici finora emanati in risposta alla pandemia modifica le norme relative all’obbligo di dichiarazione di fallimento. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 il Presidente e il Primo Ministro hanno annunciato l’introduzione di una serie di soluzioni per attenuare gli effetti del coronavirus sugli imprenditori. Sono ancora in fase di elaborazione soluzioni legislative dettagliate, ma non è stata annunciata alcuna regolamentazione simile a quella in Germania, dove l’obbligo di dichiarare il fallimento è stato sospeso fino al 30 settembre 2020.

Ciò significa che, nonostante la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, sia i motivi di insolvenza che i termini per la presentazione della domanda di fallimento rimarranno probabilmente invariati.

Pertanto, va ricordato che:
• Ogni imprenditore che si è trovato in stato di insolvenza è tenuto a presentare una domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data di sollevazione dello stato di insolvenza.
• Per dare avvio a tale termine non è importante che l’imprenditore sia soggettivamente capace di determinare se lo stato di insolvenza è sorto o meno. In altre parole, le difficoltà dell’imprenditore nel determinare se è stato colpito dallo stato di insolvenza non incidono sul suo obbligo di presentare la domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data dello stato di insolvenza.
• Su summenzionato periodo non incidono inoltre le difficoltà derivanti dalla limitazione dell’attività dei tribunali, degli uffici o delle banche nell’ultimo periodo.

Responsabilità per il danno derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine previsto

In modo alquanto diverso può essere valutata la situazione di potenziale responsabilità della direzione della società dell’imprenditore per un danno del creditore derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine – prevista dall’articolo 21 comma 3 della Legge fallimentare, dall’articolo 299 § 1 del Codice delle società commerciali o dall’articolo 116 § 1 dell’Ordinanza tributaria.

In ciascuno dei casi di cui sopra, il membro del consiglio di amministrazione può esonerarsi dalla responsabilità, in particolare se dimostrerà di non essere colpevole della mancata presentazione entro il termine previsto della domanda di fallimento.

Ciò significa che a seguito della pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione potrà in ogni caso esonerarsi dalla responsabilità? Ovviamente no.

Appare relativamente chiara la situazione in cui un membro della direzione è colpito dal coronavirus e viene ricoverato in ospedale o in quarantena, e quindi la malattia gli impedisce di intraprendere azioni di gestione. In tale situazione, la possibilità di firmare il documento – sia la domanda di fallimento che un’adeguata procura – è fortemente limitata, il che potrebbe potenzialmente costituire una base per esonerarlo dalla responsabilità connessa alla tardiva presentazione della domanda di fallimento.

Tuttavia, va ricordato che se le circostanze di cui sopra riguardano solo uno dei membri dell’organo di gestione pluripersonale, la responsabilità dei restanti membri del consiglio di amministrazione per la tempestiva presentazione della domanda di fallimento rimane invariata.

Una situazione più complicata può verificarsi invece quando il consiglio di amministrazione è in grado di svolgere una funzione (non rimane in ospedale o in quarantena), ma vi sono difficoltà nel flusso di informazioni finanziarie necessarie per valutare le condizioni finanziarie della società da parte della contabilità che rimane in cura, in quarantena, o semplicemente ha possibilità limitate di gestire i documenti a causa del lavoro svolto in modalità “home office”. Ciascuno di questi casi richiede un approccio individuale e approfondito.

Indubbiamente, i consigli di amministrazione delle società dovrebbero ricordarsi di tre questioni fondamentali:
• I membri del consiglio di amministrazione della società hanno un ruolo speciale nella sua struttura. Ciò significa che le loro azioni sono valutate attraverso il prisma di una misura di cura superiore, adeguata per i professionisti.
• Se uno stabilimento è colpito da difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione dovrebbe impegnarsi a documentare l’andamento di tali difficoltà. Ad esempio, se una società ha un problema con l’accesso ai documenti elettronici a causa di malfunzionamenti del server, dovrebbe inviare un’adeguata e-mail alla ditta che si occupa dei documenti o una nota interna. Possono essere cose secondarie, ma importanti se si dovrà affrontare un problema più grave, ovvero la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione per i danni del creditore derivanti dalla mancata presentazione della domanda di fallimento nei tempi previsti.
• La dimissione o la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dalla sua funzione nella durata del termine per la presentazione della domanda di fallimento non comporta l’esonero dalla responsabilità per il danno menzionato. Tanto più importante è quindi ricordarsi dei commenti riportati nei punti precedenti.

Azioni raccomandate:

1. Monitoraggio corrente e con diligenza della situazione finanziaria della società nonché adeguata attenzione a piccole o temporanee difficoltà legate alla soddisfazione degli obblighi, in quanto tali possono avere conseguenze molto gravi a fronte di una crisi del mercato.
2. Intraprendimento di azioni riparative immediate (ad esempio sotto forma di trattative con i contraenti, rinegoziazione dei termini o delle condizioni di pagamento, ecc.).
3. Documentazione affidabile delle difficoltà della società e delle azioni intraprese.

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