Dal 1 gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone, saranno tassati per l’imposta CIT al corrente per tale reddito.
Il 29 novembre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (pos. 1926) la revisione della legge, in particolare sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nel testo finale della legge si trovano disposizioni concernenti la tassazione dei fondi di investimento chiusi, di cui abbiamo scritto nel nostro alert del 15 novembre. Soprattutto, in conformità alle disposizioni modificate, dal 1° gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone saranno tassate per l’imposta CIT per tali redditi al corrente (mancanza di deroga).
Di seguito presentiamo le modifiche più importanti nelle disposizioni:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le nuove regole descritte nell’ambito di sopra entrano in vigore il 1°gennaio 2017. L’emendamento non prevede disposizioni transitorie.
http://www.bswwlegal.pl/pl/news/cit-na-struktury-optymalizacyjne-utrzymany
CIT (imposta sul reddito delle societá) per le strutture di ottimizzazione mantenuto
Il 14 novembre la Commissione delle Finanze Pubbliche (Komisja Finansów Publicznych) ha apportato le modifiche al progetto modificativo della legge sull’imposta sul reddito delle societá, che introduce la tassazione CIT dei fondi di investimento.
In paragone con il progetto originale di cui abbiamo scritto il 2 novembre a.c, l’aggiornamento prevede tra l’altro.:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le regole entreranno in vigore il 1°gennaio 2017, quindi entro i termini previsti inizialmente.
Attualmente il progetto attende l’approvazione finale in Sejm, i lavori presso il Senato nonché la firma del Presidente e la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.