La revisione delle leggi sulle imposte sul reddito porta cambiamenti nella tassazione dei conferimenti in natura nelle società di capitali nonchè introduce una clausola anti- elusiva nel campo del cosiddetto scambio delle quote di partecipazione.
Le normative vigenti, sia quella sul PIT (imposta sul reddito delle persone fisiche) che quella del CIT (imposta sul reddito delle societá), prevedono che il reddito del socio che dá un conferimento in natura (in forma diversa dall’azienda o ramo d’azienda) nella società di capitale è pari al valore nominale delle quote di partecipazione acquisite in cambio di tale contributo. In tal modo, se il socio decideva di trasferire una parte del contributo non monetario nel capitale di riserva della società (sovraprezzo), in questo caso di regola, non si produceva il reddito nell’imposta PIT/CIT.
Tuttavia, a decorrere dal nuovo anno il reddito del socio avrá come valore il contributo indicato nello statuto o nel contratto societario, ed in loro assenza, il valore del contributo stabilito in un altro documento di carattere simile. Se comunque tale importo sarà inferiore al valore di mercato di questo contributo o se il valore del contributo non sarà indicato nello statuto, come reddito verrà considerato il valore di mercato di tale contributo determinato al giorno del trasferimento della proprietà dell’oggetto del medesimo conferimento.
Ciò significa che l’aumento del capitale con l’utilizzo del sovraprezzo non avrà alcun impatto sull’ammontare del reddito del socio che conferisce il contributo. Inoltre, il legislatore ha deciso di introdurre la clausola anti-elusiva nel campo dello scambio delle quote di partecipazione.
Da ció ne consegue che, se saranno soddisfatte determinate condizioni, l’operazione di apportare delle quote di partecipazione di una società, in cambio delle quote di un’altra società, non causerà conseguenze fiscali per i soci conferenti le quote di partecipazione e per la società che le acquisisce.
In tale ambito la normativa prevede ulteriori condizioni per l’utilizzo di tale privilegio fiscale. In primo luogo, tale operazione sará tassata solo se l’obiettivo principale o uno degli obiettivi principali dello scambio delle quote di partecipazione é quello di evitare il pagamento o eludere la tassazione. In secondo luogo si presuppone che se lo scambio delle quote non venga giustificato debitamente da ragioni economiche valide, si presume che l’obiettivo principale o uno degli obiettivi principali di tale operazione sia quello di evitare o eludere la tassazione.
Le modifiche di cui sopra entrano in vigore dal 1° gennaio 2017 salvo che, se il trasferimento alla società della proprietà del contributo non monetario abbia avuto luogo nell’anno fiscale prima del 1° gennaio 2017 e se il reddito a tale titolo è stato prodotto nell’anno fiscale che ha avuto inizio dopo il 31 dicembre 2016, dunque il reddito a tale titolo viene stabilito in base alle disposizioni finora vigenti.
Inoltre, ai contribuenti CIT, il cui anno d’imposta è diverso ed è iniziato prima del 1° gennaio 2017 e terminato entro il 31 dicembre 2016, si applicano fino alla fine dell’anno fiscale di competenza le disposizioni della legge sul CIT vigenti in quel tempo.