Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore qualche cruciale modifica nel diritto del lavoro. Ciascuna delle parti nel rapporto di lavoro – sia datore di lavoro sia dipendente – ci troverà qualcosa di vantaggioso. Di sotto un breve riassunto delle nuove modifiche più importanti .
Il salario minimo per il lavoro non è più così basso.
La quota del salario minimo nei contratti di lavoro dal 1 gennaio 2017 è pari a 2.000 zloty (nell’anno precedente è stato 1850 zloty). Inoltre, è stata abrogata la norma che consente di assumere i dipendenti nel primo anno di lavoro a titolo del salario pari a 80% del salario minimo. Dal 1 gennaio 2017 tutti i dipendenti nonostante l’anzianità dovrebbero ottenere il salario minimo nella quota indicata. La modifica è favorevole per i dipendenti. La questione dell’influenza sui datori di lavoro – (soprattutto questi piccoli, principianti) – rimane aperta. Possono non essere soddisfatti i dipendenti con media anzianità, i quali ottengono lo stipendio sul livello di 2.500 – 3.000 zloty, perché le regolazioni introdotte non cambiano la loro posizione (addirittura possono impedire la lotta per l’aumento di stipendio nonché appianare la loro situazione con i dipendenti con minor anzianità, con le competenze minori). L’introduzione della modifica della quota del salario minimo porta delle conseguenze più ampie, ad esempio influisce la quota di: l’indennità per lavoro notturno, il massimo trattamento di fine rapporto per cause non dipendenti dai dipendenti, la quota esente da detrazioni.
I contratti di mandato sempre più simili ai contratti di lavoro
È stata inoltre introdotta la paga oraria minima nonché l’obbligo della registrazione delle ore di lavoro per i contratti di mandato. Nel 2017 la paga oraria minima di persone assunte in base ai contratti di mandato (art. 734 c.c.) nonché ai contratti di servizio (art. 750 c.c.) è pari a 13 zl lordo (sarà valorizzata annualmente). La presente modifica non include i contratti di agenzia o i contratti di opera (però secondo gli annunci anche questi contratti saranno rivoluzionati). Non riguarda anche i contratti in cui di luogo o periodo di esecuzione d’ordine o di prestazione dei servizi decide il ricevente d’ordine o il fornitore dei servizi e gli spetta esclusivamente la provvigione. La quota minima spetta solo alle persone fisiche. È interessante notare che, se qualche persona accetta l’ordine o si impegna a prestare dei servizi comuni, a ciascuna di loro spetta la paga oraria minima. Gli obblighi di sopra descritti si applicano anche ai contratti di mandato e ai contratti di servizio conclusi prima del 1 gennaio e vigenti la stessa data.
Il termine ragionevole per presentare il ricorso per la disdetta
Dal 1 gennaio 2017 saranno prorogati ed unificati i termini per la presentazione del ricorso per la disdetta del contratto di lavoro o licenziamento senza preavviso entro 21 giorni (secondo le norme precedentemente vigenti il dipendente aveva 7 giorni o nel caso di licenziamento disciplinare – 14 giorni). Finora il termine valido di 7 giorni per la presentazione del ricorso per la disdetta presso il tribunale del lavoro nel contesto dei procedimenti legati al diritto del lavoro che si prolungano (nei casi estremi durano perfino qualche anno) sembrava irrazionale. Inoltre, è stata incomprensibile e senza alcun ragione differenziata da parte del legislatore la posizione del dipendente licenziato per motivi disciplinari nonché il dipendente a cui è stata rilasciata la dichiarazione della disdetta del contratto di lavoro. Le norme emendate si applicano ai termini, che non sono scaduti prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge. La modifica dovrebbe essere considerata positivamente. Adesso davanti al legislatore stà il compito più difficile – miglioramento del sistema giudiziario in modo che il dipendente nel caso della risoluzione difettosa del contratto da parte del datore di lavoro – in luogo della lotta davanti al tribunale che si prolunga, abbia la garanzia di breve riassunzione.
I piccoli datori di lavoro – meno formalità
Dal 1 gennaio 2017 è stato aumentato il numero dei lavoratori, la cui assunzione decide della necessità di introduzione del regolamento del lavoro o di retribuzione – da 20 a 50 dipendenti. Qualora l’assunzione di non meno di 20 lavoratori e meno di 50 lavoratori, l’obbligo del rilascio dei regolamenti nascerebbe solamente nel caso della presentazione della domanda adeguata dall’aziendale organizzazione sindacale. Occorre però osservare che i regolamenti finora vigenti dai datori di lavoro che assumono almeno 20 e non meno di 50 dipendenti restano validi e la loro annullazione richiederà nel maggiore dei casi la consegna delle disdette modificanti o la stipula degli accordi con i lavoratori.
Una prestazione di lavoro per tutti i periodi di lavoro del 2017 ha portato i benefici per i datori di lavoro legati all’obbligo di emissione delle prestazioni di lavoro nel caso d’intenzione di continuazione d’assunzione del dipendente. Nel caso di instaurare un altro rapporto di lavoro con lo stesso dipendente entro 7 giorni dal momento di risoluzione o di scadenza del precedente rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà obbligato a rilasciare al dipendente la prestazione di lavoro esclusivamente su sua richiesta, presentata in forma cartacea o elettronica. Qualora il dipendente non presenti tale richiesta, l’obbligo di rilasciare la prestazione di lavoro non sorge fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Vale la pena attirare l’attenzione sulla norma transitoria, cioè art. 22 della legge modificativa, il cui testo possiamo trovare di sotto.
I testi delle leggi modificative possiamo trovarli sotto ai seguenti link nella Gazzetta Ufficiale:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1265/1