Facciamo notare che, con decorrenza 1° gennaio 2017, cambiano le regole concernenti le transazioni cashless tra gli imprenditori, aventi anche un impatto sull’ammontare dei costi deducibili.
In primo luogo, è stato modificato il contenuto dell’art. 22 della legge sulla libertà di iniziativa economica, che permetteva agli imprendItori di regolare i pagamenti in contanti – per una singola transazione – fino all’importo di 15.000 euro.
Dal 1° gennaio 2017, invece in ciascun caso, l’effettuazione o il ricevimento dei pagamenti legati all’attività svolta verrano eseguiti attraverso il conto bancario dell’imprenditore, quando il valore della singola transazione, indipendentemente dal numero delle transazioni che ne derivano, supererà l’importo di 15.000 PLN.
Nel caso in cui le transazioni vengano fatte in valuta straniera, tale valore viene convertito in zloty secondo il tasso medio delle valute straniere annunciato dalla banca Narodowy Bank Polski l’ultimo giorno lavorativo prima della data della transazione.
Inoltre, nelle disposizioni sull’imposta sul reddito (CIT e PIT), sono state introdotte sanzioni in caso di effettuamento dei pagamenti al di fuori del conto bancario. Ossia, i contribuenti non calcoleranno come costi deducibili quelle spese in cui il pagamento, sulla transazione di cui all’art. 22 della legge sulla libertà di iniziativa economica, è stata effettuato senza l’uso del conto di bancario. Comunque, nel caso di classificazione nei costi deducibili delle spese nella parte in cui il pagamento sulla transazione è stata effettuato senza l’uso del conto bancario i contribuenti:
• diminuiscono i costi deducibili, oppure
• in mancanza di possibilità di ridurre i costi deducibili – aumentano i redditi nel mese, in cui è stato effettuato il pagamento senza l’uso del conto bancario.
Le norme modificate della legge su CIT e PIT saranno applicabili per i pagamenti effettuati nell’anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 2016. D’altra parte tali norme non si applicano per i pagamenti sulle transazioni concluse prima del 1° gennaio 2017 se il valore della transazioni non abbia superato il limite attuale di 15.000 euro. L’emendamento non riguarderà anche i pagamenti concernenti i costi calcolati nei costi deducibili prima dell’entrata in vigore della suddetta norma.
A causa dei dubbi sorti, il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet alcune delucidazioni secondo le quali le nuove regolamentazioni non si applicano alle transazioni contabilizzate in forma di compenso e barter. Pur non rivestendo carattere di interpretazione, l’informazione del Ministero risulta tuttavia essere un consiglio importante su come comprendere le norme descritte.