Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni del cosiddetto scudo anticrisi 3.0. La legge sblocca i termini giudiziali e processuali. Quando inizieranno a decorrere le scadenze e come dovranno essere conteggiate?
Finora, durante l’epidemia di coronavirus, il corso dei termini processuali e giudiziari era stato sospeso, in particolare nei procedimenti civili, penali o amministrativi. Il congelamento dei termini è stato previsto dall’art. 15zzs comma 1, introdotto dal cosiddetto scudo anticrisi 1.0 alla legge del 2 marzo 2020 sulle soluzioni speciali relative alla precauzione, prevenzione e lotta contro COVID-19, alle altre malattie infettive e alle situazioni di crisi da esse causate. Lo scudo 3.0. prevede l’abrogazione della suddetta disposizione. Ai sensi dell’articolo 68, comma 1 e 2 della modifica, i termini iniziano a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, ossia il 24 maggio.
Nelle disposizioni dello scudo 3.0. vi sono alcune lacune legislative. In particolare, l’abrogazione della disposizione sul congelamento dei termini entra in vigore il giorno successivo alla data dell’emanazione della legge (ovvero il 16 maggio). Pertanto, non esiste una base giuridica per sospendere le scadenze tra il 16 e il 23 maggio 2020. Tuttavia, nonostante queste lacune, le intenzioni del legislatore sono ovvie. A nostro avviso, non vi è alcun dubbio che i termini inizino a decorrere prima del 24 maggio.
Si noti che le scadenze sospese, che non sono affatto iniziate, riprenderanno a decorrere. D’altra parte, le scadenze che sono iniziate a decorrere anche prima dell’entrata in vigore dello scudo 1.0 e che sono state sospese non decorrono dall’inizio, ma continuano a decorrere.
Esempio 1:
Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 15 aprile 2020. Il termine di due settimane per presentare l’opposizione all’ingiunzione di pagamento non ha quindi iniziato a decorrere. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il primo giorno del termine. Si prega di notare che il termine non può scadere né di sabato né di domenica. Pertanto, in questo caso scadrà l’8 giugno 2020.
Esempio 2:
Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 18 marzo 2020. Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il termine per presentare l’opposizione è stato sospeso, ma sono già trascorsi 12 giorni di questo periodo di due settimane (19-30 marzo) e ne rimangono solo 2. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il 13° giorno del termine. Il termine scade quindi il 25 maggio.
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