Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni della legge del 14 maggio 2020 sulla modifica di alcune disposizioni sulle misure di protezione in relazione alla diffusione del virus di SARS-CoV-2 (Gazz. Uff. del 2020, punto 875), denominata scudo 3.0. In particolare, nella procedura civile sono state introdotte soluzioni per aumentare la possibilità di tenere udienze sotto forma di videoconferenze e di aggiudicare in riunioni segrete.
Secondo la nuova legge, durante il periodo di stato di epidemia e di pericolo di epidemia ed entro un anno dall’annullamento di quest’ultimo, nei casi esaminati secondo il Codice di Procedura Civile:
• le udienze si svolgeranno sotto forma di videoconferenze. Finora, la condizione per svolgere una riunione pubblica a distanza è stata la presenza delle parti del procedimento negli edifici del tribunale, ad esempio nelle città della propria residenza. Attualmente, le parti potranno partecipare all’udienza senza uscire di casa. Le udienze tradizionali potranno avere luogo in via eccezionale – nei casi in cui il loro svolgimento non comporti un rischio eccessivo per la salute delle persone che partecipano in esse. Il legislatore ha lasciato un ampio spazio all’interpretazione dei criteri da applicare per valutare se lo svolgimento di un’udienza non comporti un rischio eccessivo per la salute dei partecipanti. Sembra che tali criteri possano essere ad esempio l’età dei partecipanti, il numero totale di persone che parteciperanno alla riunione, la fase dell’epidemia, ecc.;
• se il tribunale non sarà in grado di tenere una video udienza e l’udienza tradizionale potrebbe mettere in pericolo la salute dei partecipanti, il tribunale potrà esaminare il procedimento in una riunione segreta, a meno che una delle parti non si opponga. L’opposizione può essere presentata entro 7 giorni dalla consegna dell’avviso di rinvio del procedimento a udienza segreta. Solo le persone che agiscono senza un avvocato professionista saranno informate del diritto a tale opposizione;
• se, per particolari circostanze, il Presidente del tribunale così dispone, i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del segretario, potranno partecipare all’udienza con mezzi di comunicazione elettronica ( ossia potranno partecipare all’udienza da casa), ad eccezione della riunione in cui l’udienza viene chiusa;
• nei casi in cui il procedimento delle prove sia già stato interamente svolto, il tribunale può chiudere l’udienza ed emettere una decisione in udienza segreta dopo che le parti o i partecipanti del procedimento abbiano preso posizione per iscritto;
• è stato temporaneamente esteso l’ambito di applicazione dell’art. 374 del Codice di Procedura Civile, prevedendo la possibilità di esaminare in riunione segreta i ricorsi presentati entro il 7 novembre 2019 (a meno che una delle parti non richieda un’udienza o richieda che vengano prese prove dalle testimonianze dei testimoni o richieda l’ascolto delle parti). La richiesta di svolgimento dell’udienza deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di consegna della comunicazione dell’invio dell’udienza a riunione segreta. In caso di ritiro del ricorso, dell’appello o se il procedimento non è valido, il tribunale esamina il procedimento in riunione segreta.
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