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act BSWW ha prestato consulenza nell’emissione delle obbligazioni di Murapol S.A.

I legali della act BSWW hanno prestato consulenza a favore degli investitori finanziari nell’ambito dell’emissione delle obbligazioni da parte di Murapol S.A. e dalla società del gruppo Murapol S.A. – Aoram sp. z o.o., del valore nominale complessivo di circa 72 mln zloty (nell’ambito di due emissioni delle obbligazioni).

Murapol S.A. ha emesso obbligazioni non garantite di serie BA del valore nominale di circa 28 mln zloty, e Aoram sp. z o.o. – obbligazioni garantite di serie A del valore nominale di circa 44 mln zloty. Lo Studio act BSWW ha redatto l’intera documentazione legata all’emissione delle obbligazioni in oggetto, in particolare i documenti di garanzia delle obbligazioni di serie A emesse da parte di Aoram sp. z o.o. I soci supervisori dei lavori sul progetto erano gli avvocati Iwona Kurylak e Piotr Smołuch.

Murapol S.A. è il leader del settore di sviluppo immobiliare in Polonia, che nell’anno 2016 ha venduto oltre 3 mila locali. Si specializza nella realizzazione dei complessi abitativi, possiede investimenti nelle più grandi città polacche, viene premiato per la migliore qualità. Oltre all’attività immobiliare, Murapol S.A. è comproprietario e sponsor principale del club di calcio Widzew Łódź.

Problema con l’attualità dei documenti dell’appaltatore, la cui offerta è stata valutata in modo più alto

Pareva che l’emendamento della legge del 29 gennaio 2004 sul diritto degli appalti pubblici („legge Dap”) abbia cambiato in modo significativo il modo in cui dimostrare la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento e la mancanza della base per l’esclusione, poiché adesso, invece dei documenti, l’appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione preliminare, di cui all’ art. 25 comma 1 della legge Dap (nei procedimenti che superano i limiti dell’UE la dichiarazione viene presentata con il formulario di Documento di Gara unico Europeo – „DGUE”). Di conseguenza è sembrato che sia stato pure modificato l’approccio sull’attualità dei documenti attestanti le circostanze indicate nella data dichiarazione preliminare, che è obbligato a presentare l’appaltatore, la cui offerta è stata valutata in modo più alto.

Allo stato precedente, vigente fino al 27 luglio 2016 i documenti attestanti la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento e la mancanza della base per l’esclusione, dovevano tenere l’aggiornamento al giorno della presentazione delle offerte (oppure al giorno della presentazione delle domande di partecipazione). Non era al contempo esenzionale se i documenti erano stati presentati con l’offerta o in risposta al richiamo dell’appaltante al completamento, in base all’art. 26 comma 3 della legge Dap – dovevano confermare le circostanze rivelate attraverso di loro, entro e non oltre il giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della domande di partecipazione nel procedimento o il termine di presentazione delle offerte.
Allo stato legale attuale non vi è alcuna disposizione corrispondente per quanto riguarda il momento in cui i documenti presentati dagli appaltatori devono confermare la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento e la mancanza della base per l’esclusione.

L’art. 25a della legge Dap introdotto alla legge in via dell’emendamento indica, che al. momento della presentazione della dichiarazione afferma in modo preliminare le circostanze di cui sopra. Contemporaneamente nell’ art. 26 comma 2f della legge Dap è stata prevista la possibilità di verificare da parte dell’appaltante la soddisfazione di tali condizioni in ogni fase del procedimento tramite la possibilità di richiedere la presentazione di tutti o di alcuni documenti, se l’appaltante lo ritiene necessario per assicurare l’adatto svolgimento del procedimento.

Nella fase successiva l’appaltatore, la cui offerta è stata valutata in modo più alto, in base all’ art. 26 comma 1 della legge Dap viene chiamato (in caso di procedimenti inferiori ai livelli dell’UE la chiamata ha carattere facoltativo) a presentare entro il termine indicato le dichiarazioni o i documenti aggiornati al giorno della presentazione i quali affermano le circostanze, di cui all’art. 25 comma 1 della legge Dap.
Dal contenuto della disposizione di cui sopra risulta che tali documenti devono essere attuali al giorno della presentazione, il che significa che i documenti presentati dal tato appaltatore non devono essere aggiornati al giorno della presentazione delle offerte ma al giorno della presentazione all’appaltante.

Esempio: se il termine della presentazione delle offerte è stato stabilito per il 5 maggio 2017, e successivamente l’appaltatore, la cui offerta è stata valutata in modo più alto è stato chiamato a completare i documenti, ai sensi dell‘art. 26 comma 1 della legge Dap e gli è stato indicato il termine per la presentazione dei documenti entro il 7 luglio 2017, allora i documenti attestanti la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento oppure la mancanza di base per l’esclusione, possono essere emessi dopo la data della presentazione delle offerte, ovvero dopo il 5 maggio 2017.
La presente interpretazione è stata ampiamente approvata sia dalla giurisprudenza che della dottrina giuridica.

Krajowa Izba Odwoławcza [Camera Nazionale di Appello] in una delle sue sentenze ha indicato che „il concetto presentato [descritto di sopra] corrisponde alle intenzioni del legislatore, sia nazionale che europeo, hanno posto particolare attenzione alla valutazione della situazione personale degli appaltatori in base alle informazioni più aggiornate. La realizzazione di questa idea in base alla legge nazionale sono in particolare le disposizioni dell’ art. 26 comma 2f del Dap che permette di obbligare l’appaltatore in ogni fase del procedimento, in particolare a presentare le dichiarazioni attuali o i documenti, oppure l’art. 24 comma 12 del Dap che autorizza l’appaltante ad escludere l’appaltatore in ogni fase del procedimento sulla concessione dell’appalto. Diversamente, in base alla legge europea è sufficiente appellarsi al punto 84 del Preambolo della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti che abroga la Direttiva 2004/18/WE, dalla quale risulta che “[…]Gli Istituti ordinanti dovrebbero avere anche il diritto di chiedere in qualsiasi momento per i documenti interi o in parte che affermano, quando considerano necessario che il corretto svolgimento del procedimento […]”, come il Punto 85, dove si legge, in particolare che “[…] È importante che le decisioni degli istituti ordinanti si basino sulle informazioni attuali, soprattutto se riguarda le questioni di esclusione, a causa del fatto che le modifiche sostanziali possono avvenire molto rapidamente […]” (sentenza di KIO [Camera Nazionale di Appello] del 9 maggio 2017, KIO 785/17).

Per quanto riguarda l’attualità dei documenti, il legislatore ha stabilito che i documenti attestanti la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento, i criteri della selezione e la mancanza della base per l’esclusione, devono essere attuali al giorno della loro presentazione e non alla scadenza del termine della presentazione delle offerte o delle domande, come allo stato legale precedente (P. Granecki, Diritto di appalti. Commento. Ediz. 5, Varsavia 2016).

Tuttavia, nella sentenza del 20 aprile 2017, KIO 707/17 il Consiglio ha preso la posizione opposta, motivando che „anche allo stato attuale, l’appaltatore è tuttora obbligato a dimostrare – a pena di esclusione dal procedimento – la soddisfazione delle condizioni di partecipazione del procedimento, al giorno della presentazione delle offerte, il che conferma con la sua assicurazione nel documento DGUE e nelle dichiarazioni separate in forma scritta allegate all’offerta, e tale stato deve mantenersi fino alla stipula del contratto. La modifica del contenuto dell’art. 26 comma 3 della legge Dap ha solo l’effetto che i documenti integrati dagli appaltatori su richiesta dell’ art. 26 comma 3 Dap, possono essere rilasciati con data corrente, ma allo stesso tempo devono avere nel suo contenuto la conferma di soddisfazione della condizione da parte dell’appaltatore al giorno della presentazione dell’offerta. (…) Non è quindi possibile interpretare la disposizione dell’ art. 26 comma 1 e dell’ art. 26 comma 3 della legge Dap e le „attualità” dei documenti richiesti in modo diverso dalla dichiarazione presentata. L’introduzione della risoluzione basata sulla dichiarazione dell’appaltatore stipulata con DGUE aveva sicuramente lo scopo di in formalizzare il procedimento e di esonerare l’appaltatore del completamento dei documenti ai fini di ogni procedimento sulla concessione dell’ordine, richiesta dall’appaltatore, ma l’appaltatore chiamato è tenuto a confermare i fatti sostanziali, di cui alla dichiarazione, tramite i documenti richiesti nel procedimento del contenuto corrispondente al termine della presentazione delle offerte.

Nonostante il fatto che la seconda sentenza KIO citata presenta la posizione di minoranza, tale divergenza delle giurisprudenza rende insicuri gli appaltatori per quanto riguarda l’esclusione dal procedimento, e successivamente la loro offerta non sarà rifiutata a causa della presentazione dei documenti che non confermeranno lo stato attuale al giorno della presentazione delle offerte.
Pertanto, al fine di garantire gli interessi, è meglio disporre documenti che confermano la soddisfazione delle condizioni di partecipazione nel procedimento e la mancanza della base per l’esclusione attuali al giorno della presentazione delle offerte.

act BSWW ha consigliato a favore di Reino Partners e del Gruppo Buma in occasione del progetto Cu Office

Reino Partners e Gruppo Buma realizzano insieme il loro primo progetto in materia di costruzione. L’investimento a Breslavia sarà composto da due edifici ad uso ufficio per una superficie complessiva di oltre 23 000 mq. Il collaudo dei primi uffici è previsto già alla fine dell’anno 2018.

Lo Studio ACT BSWW ha consigliato in tutte le fasi della realizzazione del progetto. I legali di Varsavia hanno lavorato sia sulle questioni riguardanti l’esame legale dell’immobile sia sulla transazione del suo acquisto con destinazione alla costruzione di Cu Office, prestando anche consulenza alle questioni fiscali del tutto il processo. Hanno anche assistito Reino Partners e Gruppo Buma in materia di formazione e servizio per joint venture ed il processo di investimento.

Il partner che ha guidato il lavoro del team è stato avvocato Michał Wielhorski, il socio gestore, assistito da Michał Sołtyszewski e Mateusz Prokopiuk – i legali dello studio.

La costruzione del primo edificio più grande (13 000 mq ) ad uso ufficio è appena cominciata. Il secondo edificio, più piccolo, sarà di una superficie di 10 000 mq. L’investimento si distinguerà dalle terrazze verdi pubbliche sugli edifici di 8 piani e da una moderna infrastruttura per le bicilette.

– Siamo molto lieti che sia per la Reino Partners che per il Gruppo Buma siamo un consulente legale di fiducia, invitato sempre alla collaborazione per i nuovi progetti. La consulenza in materia di joint venture per i due leader sul mercato immobiliare, quali sono Reino Partners e Gruppo Buma, è una sfida notabile ma anche un’esperienza interessante – commenta l’avvocato Michał Wielhorski.

Due promozioni partner e nuovo leader nel dipartimento fiscale dello studio act BSWW di Varsavia

Iwona Kurylak e Łukasz Piekarski sono entrati nel gruppo dei partner dello studio act BSWW, entrambi con pratica nell’emissione dei titoli. Il team dei legali ha rinforzato inoltre Małgorzata Wąsowska, consulente fiscale con esperienza pluriennale in consulenza, tra cui nella cosiddetta Big Four.

„Il mercato delle obbligazioni societarie in Polonia si è sviluppato negli ultimi anni in un modo stabile grazie ai tassi d’interesse relativamente bassi. L’impatto positivo sul mercato del debito aveva anche la stagnazione sul mercato di borsa e sul mercato azionario. Grazie ai summenzionati fattori nonché alla specializzazione più profonda e all’allargamento del portfolio dei clienti dello studio, il nostro team di consulenza nell’ambito dell’emissione dei titoli cresce fortemente. Le promozioni in partner di Iwona Kurylak e Łukasz Piekarski sono una conseguenza naturale dell’ingrandimento della nostra partecipazione nel mercato delle operazioni dell’emissione dei titoli.” – cominica l’avvocato Piotr Smołuch, il leader nella pratica di emissione dei titoli act BSWW. „I problemi fiscali costituiscono un argomento rilevante per le questioni commerciali dei nostri Clienti, soprattutto nella situazione economica attuale. È molto importante che il Cliente possa sentire di essere in buone mani. Małgorzata Wąsowska è un esperto fiscale, di cui i nostri Clienti possono sicuramente fidarsi.” – aggiunge.

Iwona Kurylak è avvocato e socio della act BSWW. Presta assistenza legale nelle transazioni attinenti all’emissione dei titoli, con particolare riguardo all’emissione delle obbligazioni garantite. Possiede esperienza complessiva nell’ambito delle transazioni M&A (tra cui la preparazione di NDA, supervisione ed esecuzione delle ricerche due diligence e negoziazioni della struttura di transazione, preparazione e negoziazione dei documenti transativi, compresi i contratti di investimento, di vendita delle partecipazioni/azioni oppure delle imprese/ dei suoi rami d’azienda/ dei componenti del patrimonio, preparazione dei contratti nell’ambito del progetto comune). Assiste nei progetti concernenti il diritto fallimentare e nei processi di ristrutturazione. Si dedica all’assistenza corporativa quotidiana alle società di diritto commerciale, ivi comprese quelle pubbliche. Nell’ambito della propria pratica professionale si è occupata del diritto dei mercati di capitali, del diritto commerciale e del diritto fallimentare.

Łukasz Piekarski è avvocato e socio della act BSWW. Si occupa del diritto economico inteso in senso lato e del diritto penale, considerando il carattere specifico delle cause economiche penali. Vanta spiccata esperienza nelle procedure giudiziarie, sia civili che penali. Si è inoltre dedicato alla consulenza in occasione delle emissioni dei titoli.

Małgorzata Wąsowska possiede esperienza complessiva nella consulenza fiscale nell’ambito delle transazioni M&A, transazioni sulle attività e sulle partecipazioni. Ha supervisionato ed effettuato numerose ricerche legali fiscali due diligence, si occupava dell’elaborazione delle strutture di transazioni, negoziazioni dei contratti di vendita delle partecipazioni/azioni e delle imprese/dei suoi rami d’azienda/dei componenti del patrimonio. Negli anni 2006-2015 ha lavorato per un’impresa della cosiddetta Big Four, dove nel periodo 2013-2015 esercitava la funzione di manager nel team di M&A. Possiede esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza fiscale quotidiana, tra cui per i soggetti del settore immobiliare, edile, e-commerce, energetico, FMCG. Possiede anche vasta esperienza nei procedimenti davanti agli organi fiscali nonché alle corti amministrative e nell’ambito di consulenza internazionale.

act legal – la nuova società legale europea

A maggio 2017 gli studi legali europei primari i quali offrono consulenza societaria – la BSWW Legal & Tax (Polonia), AC Tischendorf (Germania), Vivien & Associés (Francia), WMWP (Austria), MPH (Repubblica Slovacchia) e Řanda Havel Legal (Repubblica Ceca) uniscono le forze sotto la denominazione act legal (www.actlegal.com).

La act legal è costituita da oltre 250 legali che forniscono un servizio completo di consulenza legale, da consulenti tributari ed esperti di business, supportati da un personale amministrativo qualificato. La fondazione della act legal permette di prestare servizi di massima qualità, sul mercato europeo competitivo. La act legal è stata costituita come alternativa per i maggiori studi legali internazionali, per Clienti che necessitano servizi legali transfrontalieri o regionali di massima qualità. Grazie all’approccio individuale ed alla reputazione locale consolidata, alle buone relazioni ed alla conoscenza dei mercati di capitali nazionali, la act legal fornisce soluzioni strettamente abbinate alle esigenze del Cliente nonché alle condizioni locali e internazionali.

L’appartenenza pluriennale alle reti degli studi legali internazionali, comprendenti i centri di business mondiali più importanti permette di assicurare ai Clienti un forte ed efficace supporto anche nelle giurisdizioni non comprese direttamente dalla act legal.

Marek Wojnar, socio gestore della BSWW spiega che:

„L’obbiettivo che ci ha portato alla costituzione della act legal è ovvio – offrire il migliore in tutti i campi di consulenza legale tramite la fusione di studi legali rinomati, i quali forniscono ai Clienti una gamma di servizi completi di altissima qualità, a condizioni competitive nei confronti di quelli offerti da altre società di rete.
Desidero sottolineare che le risorse più importanti del nostro studio sono le persone, e la act legal dà ai migliori legali la possibilità di sviluppo professionale presso gli uffici delle società estere.”

Nei prossimi due anni la act legal prevede l’apertura di uffici in tutti i maggiori paesi dell’Europa. Sono già in corso colloqui preliminari con le società della Scandinavia ed inoltre dell’Europa Meridionale ed Occidentale, che si occupano della consulenza societaria, delle fusioni e acquisizioni nonché della circolazione immobiliare intesa in modo generale.

Lo studio BSWW è nuovamente presente nei ranking legali internazionali

Siamo lieti di annunciare che lo studio BWW Law & Tax ed i nostri legali sono presenti in due ranking legali internazionali e più prestigiosi – Legal 500 e Chambers Europe.
Le nostre pratiche raccomandate da Legal 500 sono:

• Commercial, corporate and M&A
• Real Estate and Construction
• Dispute resolution
• Capital markets (debt)
• Employment
• Intellectual Property
• Tax
• Banking and Finance

Marek Wojnar, Jacek Bieniak, Marta Kosiedowska e Giuseppe La Rosa hanno ottenuto le raccomandazioni individuali nella categoria Commercial, Corporate and M&A. Inoltre Marek Wojnar è stato riconosciuto nella categoria Intellectual Property e Michał Wielhorski nella specializzazione Tax.

Il Ranking Legal 500 scrive di noi: “Giuseppe La Rosa ed il socio gestore Jacek Bieniak dalla BSWW Legal & Tax hanno assistito la società Cartotecnica Goldprint nella fondazione della società in Polonia. Marta Kosiedowska ha consigliato a favore di GS Investments in relazione alla vendita delle partecipazioni per un valore di 2,7 mln EUR dall’azionista di maggioranza della società collegata. Marek Wojnar ha ottenuto una raccomandazione.”

Nel ranking Chambers Europe lo studio BSWW Legal & Tax è stato riconosciuto nella categoria Real Estate. Ulteriormente Michał Wielhorski è raccomandato come uno degli avvocati leader specializzati nel diritto immobiliare in Polonia.

Secondo Chambers i clienti apprezzano il nostro team per l’imprenditorialità. „[I legali della BSWW] sono molto disponibili e disposti ad aiutare, proponendo le sue soluzioni prendono in considerazione gli aspetti affaristici”.

Dal Chambers: „Michał Wielhorski consiglia spesso agli sviluppatori nei progetti d’ufficio e commerciali. Ultimamente ha assistito il Gruppo ECC nella realizzazione del centro commerciale Nowa Stacja. I clienti lo stimano per »l’approccio affaristico e l’efficienza«”.

Il finanziamento destinato alla copertura della transazione del tipo LBO (Leveraged Buy Out) tramite un invito al 100% delle azioni di Development S.A

Lo studio ha prestato consulenza nella concessione del finanziamento a favore della società Fedha Sp. z o.o. destinato alla copertura dei costi per l’invito all’iscrizione alla vendita fino al 100% delle azioni della società Vantage Development S.A.

La Vantage Development S.A. è uno sviluppatore di una veloce crescita, derivante dal mercato della Breslavia, il quale conduce attualmente progetti anche a Varsavia e in altre città. Società quotata in GPW si Varsavia dall’anno 2012.

Fedha Sp. z o.o. è una società controllata indirettamente da Grzegorz Dzik – l’azionista principale della Vantage Development S.A. L’invito è stato annunciato da Fedh, in accordo con Grzegorz Dzik e la sua società controllata – la Nutit a.s., come pure con Józef Biegaj e la sua società controllata – Trade Bridge Czechy a.s. essente il secondo azionista della Vantage Development secondo il valore dell’azioni nel capitale sociale.

Nell’ambito del procedimento lo Studio ha prestato consulenza complessiva al soggetto cui concede finanziamento per LBO, compresa la preparazione dell’intera documentazione debitaria nonché la documentazione delle garanzie. L’importo del finanziamento risulta decine di milioni di zloty.

Il CIT per le strutture di ottimizzazione mantenuto

CIT (imposta sul reddito delle societá) per le strutture di ottimizzazione mantenuto

Il 14 novembre la Commissione delle Finanze Pubbliche (Komisja Finansów Publicznych) ha apportato le modifiche al progetto modificativo della legge sull’imposta sul reddito delle societá, che introduce la tassazione CIT dei fondi di investimento.
In paragone con il progetto originale di cui abbiamo scritto il 2 novembre a.c, l’aggiornamento prevede tra l’altro.:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.

2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.

3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le regole entreranno in vigore il 1°gennaio 2017, quindi entro i termini previsti inizialmente.
Attualmente il progetto attende l’approvazione finale in Sejm, i lavori presso il Senato nonché la firma del Presidente e la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.

Fondi schiacciati dalle tasse

Dal 1 gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone, saranno tassati per l’imposta CIT al corrente per tale reddito.
Il 29 novembre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (pos. 1926) la revisione della legge, in particolare sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nel testo finale della legge si trovano disposizioni concernenti la tassazione dei fondi di investimento chiusi, di cui abbiamo scritto nel nostro alert del 15 novembre. Soprattutto, in conformità alle disposizioni modificate, dal 1° gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone saranno tassate per l’imposta CIT per tali redditi al corrente (mancanza di deroga).

Di seguito presentiamo le modifiche più importanti nelle disposizioni:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le nuove regole descritte nell’ambito di sopra entrano in vigore il 1°gennaio 2017. L’emendamento non prevede disposizioni transitorie.

http://www.bswwlegal.pl/pl/news/cit-na-struktury-optymalizacyjne-utrzymany

CIT (imposta sul reddito delle societá) per le strutture di ottimizzazione mantenuto

Il 14 novembre la Commissione delle Finanze Pubbliche (Komisja Finansów Publicznych) ha apportato le modifiche al progetto modificativo della legge sull’imposta sul reddito delle societá, che introduce la tassazione CIT dei fondi di investimento.
In paragone con il progetto originale di cui abbiamo scritto il 2 novembre a.c, l’aggiornamento prevede tra l’altro.:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.

Le regole entreranno in vigore il 1°gennaio 2017, quindi entro i termini previsti inizialmente.

Attualmente il progetto attende l’approvazione finale in Sejm, i lavori presso il Senato nonché la firma del Presidente e la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.

Legge antiusura pericolosa per il mercato delle obbligazioni

Il progetto di revisione della legge antiusura presentato il 7 dicembre stà causando da una settimana vivaci discussioni nel settore dei prestiti. La maggior parte di essi riguarda la limitazione dei costi dei prestiti diversi dagli interessi. Le modifiche proposte possono avere tuttavia ulteriori conseguenze per l’intero settore finanziario, tra cui il mercato delle obbligazioni.

Le discussioni precedenti sul progetto sembrano ignorare il fatto che oltre alle revisioni della legge sul prestito e sul diritto bancario pianificate, il progetto preveda modifiche significative al codice civile. Il contenuto delle modifiche proposte può essere decisivo non solo per i prestiti dei consumatori ma anche per i prestiti e crediti concessi ai professionisti, per il mercato delle obbligazioni e per il mercato di tutti gli altri finanziamenti. Tali modifiche richiedono, in nostro parere, discussioni urgenti e consultazioni con il legislatore. Il loro testo è soprattutto contrario alle modifiche proposte contemporaneamente alla legge sui prestiti ed al diritto bancario. Inoltre tali modifiche comprendono tutti i finanziamenti (compresi quelli non debitori), introducendo limitazioni, che sembrano essere completamente staccate dalla motivazione del progetto e dal suo scopo di base, ovvero l’introduzione di restrizioni sul mercato di prestiti concessi ai consumatori.

Questo si riferisce alla proposta di aggiungere al codice civile il nuovo art. 387(1). Tale norma ha lo scopo di limitare il valore dei costi per la prestazione dei servizi in modo tale che l’importo degli interessi, spese, provvigioni, differenziazioni e costi aggiuntivi non possa superare l’importo pari all’equivalente degli interessi massimi spettanti ed agli interessi massimi per il ritardo. Il problema risulta sul fatto che la norma in oggetto duplica il progetto delle restrizioni nella legge sui prestiti e nel diritto bancario. Ciò che va sottolineato è di fatto che raddoppia in modo contraddittorio. Qualora i limiti nei prestiti e crediti concessi ai consumatori riguardino solo l’importo dei costi diversi dagli interessi conteggiati separatamente e indipendentemente dagli interessi, la nuova disposizione del codice civile somma sia gli interessi che altri costi limitando la somma totale fino alla quota massima degli interessi e massima per i ritardi. Ossia, se il mandante del servizio calcola in base al contratto gli interessi massimi, non può più calcolare nessun altro costo aggiuntivo. Paragonando le modifiche proposte tramite la stessa legge sui prestiti e il contenuto dell’ art. 387(1), è necessario concludere che le restrizioni introdotte nella legge sui prestiti saranno meno rigorose dalla regola introdotta nell’art. 387(1). Sembra quindi che si tratti di un errore legislativo di fatti lo scopo della revisione era quello di limitare i costi diversi dagli interessi nei prestiti e crediti per i consumatori, e invece il legislatore introduce una regola generale molto più rigorosa dalla regola speciale implementata alla legge sui prestiti ai consumatori e al diritto bancario.

Per le società che offrono prestiti ai consumatori, tale contrarietà può significare che la disposizione modificata, come norma speciale, escluderà l’applicazione dell’errata disposizione del codice civile. Tuttavia, per mezzo di interpretazione delle due disposizioni coincidenti si può presumere che la società di prestito da una parte sarà limitata nella calcolazione di costi diversi da interessi, dall’altra tali costi insieme agli interessi non potranno superare la quota degli interessi massima. L’entrata in vigore di entrambi le disposizioni potrebbe causare una distorsione dello scopo che il legislatore trovava nella revisione in corso.

Ancora più importante è il fatto che la disposizione proposta nel codice civile è universale, riguarda non solo i prestiti e crediti concessi ai consumatori. Se entrerà in vigore, riguarderebbe anche i crediti e prestiti per gli imprenditori. Più grave è il fatto che la norma non restringe in modo esplicito l’ambito della sua applicazione ai finanziamenti non debitori, tratta in generale degli interessi e dei costi sostenuti in relazione all’“ottenimento del servizio monetario”. Nella fase attuale è persino difficile immaginare a quale tipo di servizi avrebbero applicazione, ma potenzialmente si tratta di un ampio ambito di contratti commerciali.

Le regole descritte di sopra si applicano fatto salvo le disposizioni speciali. Potenzialmente non influenzeranno molto sul mercato delle obbligazioni. Va ricordato, che in conformità alla legge sulle obbligazioni, per calcolare la percentuale non si applicano le disposizioni sugli interessi massimi. Le norme progettate non cambiano tale regola nell’ambito del valore degli interessi sulle obbligazioni. Prendendo invece in considerazione il contenuto letterale della disposizione, essa può essere potenzialmente applicata per eventuali provvigioni e spese, per.es. spese preparatorie o di ristrutturazione che sono presenti soprattutto sul mercato private debt. Conseguentemente, se il solo valore della percentuale supera gli interessi massimi, la somma di tali interessi con eventuali costi aggiuntivi supererà sempre il livello previsto dalla legge ed in effetto l’obbligazionista non potrà aggiungere altre spese ulteriori.
La seconda modifica introdotta con l’articolo 387(1) può essere dannosa per l’intero mercato di finanziamenti con debito, tra cui il mercato delle obbligazioni. Vale a dire che il paragrafo 3 dell’art. 387(1) essente in fase di elaborazione limita la somma di sicurezza dei crediti. Essa dovrà essere inferiore alla quota del finanziamento concesso, maggiorata degli interessi massimi calcolati dalla quota della prestazione concessa per l’intero periodo di credito, prolungato di 6 mesi (a meno che la diposizione non indichi diversamente).

Questa disposizione, come l’intero art. 387(1), sarà applicabile a tutti i finanziamenti, sia dei consumatori che dei professionisti. Nella pratica della circolazione si riferisce, di solito, al valore nominale e non agli interessi. Di regola la somma di garanzia risale tra il 120% e il 150% della quota nominale. Nel caso di entrata in vigore delle modifiche pianificate, la costituzione delle garanzie fino al 150 % del valore nominale o a quote superiori non sarà più possibile. Tutto dipenderà dal periodo creditizio oppure dal tenore delle obbligazioni. Per esempio, considerando l’obbligazione più frequente, ovvero quella di 3 anni, la somma di garanzia potrà essere al livello massimo di 135% del valore nominale. Ma tale quota in molti casi può risultare non sufficiente per coprire pienamente i crediti. Questo accadrà soprattutto quando l’obbligazione accreditata supererà il livello degli interessi massimi. In tal caso si rileverà una dissonanza nelle regolamentazioni legali – da una parte le obbligazioni potranno essere tassate con una percentuale maggiore agli interessi massimi, ma dall’altra la garanzia mostrerà solo una parte di tali interessi, l’obbligazionista avrà la garanzia solo fino alla quota massima degli interessi. Inoltre il legislatore pare presumere che il periodo massimo di ritardo nel pagamento dei crediti sarà di 6 mesi e solo tale periodo viene da lui considerato come periodo di ritardo coperto dalla garanzia. La pratica di entrambi conferma che nella maggior parte dei casi il periodo di recupero dei crediti è notevolmente più lungo. Per di più è difficile comprendere dalla disposizione se nel caso di costituzione di diverse garanzie per un debito, la limitazione della somma di garanzia riguarderà ogni singola garanzia concessa o sarà la somma totale massima per tutte le garanzie concesse.

L’entrata in vigore della legge nel contenuto attuale può essere dannosa per l’intero mercato dei finanziamenti. In tal caso le discussioni sulla limitazione dei costi diversi dagli interessi fino al 75% potrebbe essere uno dei problemi minori delle società di presto, delle banche e degli obbligazionisti.
Per di più, le modifiche proposte sembrano essere diverse dalla motivazione del progetto. Anzi, paiono essere più un errore di redazione o una lacuna legislativa che un’intenzione reale del legislatore. Sperando che sia effettivamente così, abbiamo necessità di un’ampia consultazione con il legislatore nell’ambito del contenuto dettagliato della legge. Tanto più urgente, in quanto la vacatio legis previsto nel progetto è solo di 14 giorni.