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Proposte per l’esecuzione di contratti di appalto pubblico

Il Ministero dello Sviluppo sta lavorando su nuove normative riguardanti il cosiddetto “scudo anticrisi”. Il progetto di legge pubblicato riguardante la modifica della legge sulle disposizioni speciali per evitare, prevenire e combattere la COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate ed alcuni altri atti (“Progetto di Legge“) riguarda pure la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici (la “LAP“), compresi i contratti stipulati in tale modalità.

Nella parte finale del rapporto abbiamo incluso le nostre raccomandazioni per gli appaltatori ed i committenti che possono aiutare a portare in modo corretto – nella situazione attuale di stato di epidemia – i progetti attuali alla fine. A nostro parere, il Progetto di Legge non introduce alcuna modifica rivoluzionaria alla procedura LAP. Essa si concentra principalmente sulla flessibilità della cooperazione tra le parti del contratto LAP in relazione alla situazione corrente. Abbiamo notato modifiche della procedura LAP negli ambiti:

(i) mancata penalizzazione dei committenti ai sensi della legge sulla disciplina delle finanze pubbliche per azioni che consistono nella modifica di un contratto di appalto pubblico nonché di non procedere con le rivendicazioni dagli appaltatori che sono risultato dalla COVID-19 se ciò influisce sull’esecuzione di un determinato contratto;

(ii) evidenziamento di alcune possibilità che esistevano finora, ad esempio per quanto riguarda le modifiche del contratto LAP;

(iii) disponimento alle parti del contratto LAP di adottare la dovuta diligenza nei confronti della reciproca e immediata notifica dell’impatto dell’attuale situazione epidemica sulla realizzazione del contratto LAP;

di conseguenza, il Progetto di Legge fornisce una “guida per il futuro” nell’ambito della futura regolamentazione dei rapporti contrattuali nei procedimenti in corso.

Di seguito presentiamo sinteticamente le modifiche previste, accompagnate da commenti.

1. ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE LAP – art. 6 comma 1 del Progetto di Legge

1.1. Il Progetto di Legge modifica l’attuale articolo 6 della legge in vigore in modo tale che è stato precisato che la LAP non si applica ai contratti per servizi o forniture necessari per lottare contro la COVID-19 se esiste un’alta probabilità di una rapida e incontrollata diffusione della malattia o se la protezione della salute pubblica lo richiede. Rispetto alla normativa ancora in vigore, la modifica riguarda l’oggetto del contratto: attualmente si tratta di “beni o servizi” che sarà sostituito da “servizi o forniture”.

Consideriamo il cambiamento come positivo. In primo luogo, il concetto di merce non è lo stesso del concetto di fornitura ai sensi della LAP e avrebbe certamente potuto restringere illegalmente il catalogo delle merci che possono essere ordinate in una situazione di emergenza, ad eccezione del regime della LAP. Ricordiamo che secondo la LAP le forniture sono: “acquisto di merci e altri beni, in particolare sulla base di un contratto di vendita, fornitura, affitto e leasing con o senza opzione di acquisto, che può includere in aggiunta il collocamento o l’installazione”.

Esempio: dopo la modifica, se l’oggetto del contratto è l’acquisto di reagenti per analisi da laboratorio, sono i committenti che potranno acquistare i reagenti, compresa l’installazione delle attrezzature necessarie, escluse le disposizioni della LAP, a condizione che la tutela della salute pubblica lo richieda e se sarà necessario lottare contro il COVID-19.

1.2. Facciamo presente che ai sensi dell’art. 46c della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e lotta contro le infezioni e le malattie infettive dell’essere umano (“Legge sulle Epidemie“): “agli appalti per servizi, forniture o lavori di costruzione concessi in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un’epidemia in una zona in cui è stato annunciato un rischio di epidemia o uno stato di epidemia non si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici”.

Tale disposizione copre in modo molto chiaro una gamma più ampia di appalti che sono esclusi dall’applicazione dalla legge LAP in caso di epidemia in quanto comprendono lavori di costruzione.

2. BANCA ECONOMICA NAZIONALE [BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO] – art. 6 comma 2 del Progetto di Legge

2.1. Da notare, in via eccezionale, che finora la maggior parte degli strumenti attuati da BGK sono stati realizzati mediante una struttura di fondi (gestiti da BGK) e intermediari finanziari (ad es. fondi di credito) selezionati da BGK – generalmente attraverso appalti pubblici.

2.2. Nel caso di scelta di nuovi intermediari finanziari per il sostegno alle MŚP colpite da COVID-19, non si applicano le disposizioni della LAP. Tuttavia, le procedure di scelta dovranno essere aperte, trasparenti, chiare, non discriminatorie e prive di conflitti d’interesse.

3. REGOLE SULLA CONCESSIONE DI APPALTI ESCLUSI DALLA LAP E DALLA BGK – ART. 6 COMMA 1 E 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

3.1. Il committente e la BGK, nella concessione di appalti esclusi ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 del Progetto di Legge, saranno obbligati ad attenersi alle seguenti regole:

3.1.1. garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento dei soggetti interessati all’esecuzione dell’appalto e considerare le circostanze che possono influire sulla sua concessione;

3.1.2. non diffondere informazioni relative al presente ordine, che costituiscono un segreto commerciale ai sensi delle disposizioni sulla lotta alla concorrenza sleale, se il soggetto interessato all’esecuzione dell’appalto, entro e non oltre la stipula del contratto per l’esecuzione del presente ordine, ha riservato che esse non possono essere diffuse;

3.1.3. pubblicare immediatamente sul proprio sito web del Bollettino di Informazione Pubblica le informazioni concernenti la concessione dell’appalto, indicando la denominazione (ditta) o il nome e cognome del soggetto con cui ha stipulato il contratto per l’esecuzione dell’appalto, o l’informazione sulla mancata concessione di tale appalto.

3.2. L’esclusione dell’applicazione delle disposizioni della LAP in questo caso non comporta la possibilità per i committenti di ordinare l’appalto a qualsiasi appaltatore, ad esempio mediante una procedura negoziata. A nostro avviso, ci sarà comunque l’obbligo di eseguire la procedura (escludendo ovviamente le disposizioni della LAP), ma in modo tale da garantire la possibilità di partecipare a tale procedura ad almeno alcuni soggetti che possono essere esecutori di forniture o di servizi.

3.3. Nel caso di lavori di costruzione, l’applicazione delle stesse regole può essere soggetta a discussione. Per i lavori di costruzione si applicheranno le disposizioni della Legge sulle Epidemie.

4. MODIFICHE NEI CONTRATTI DI ORDINI PUBBLICI

4.1. Il Progetto di Legge prevede:

4.1.1. possibilità di modificare il contratto LAP stipulato, in termini di scadenze, così come in termini dell’importo del compenso concordato nel contratto;

4.1.2. esclusione della responsabilità degli appaltatori (compresi appaltatori di settore) per la rinuncia alla definizione e alla rivendicazione nei confronti dei committenti (ad es. penali contrattuali) o alla modifica del contratto, secondo le regole previste dal progetto.

Ad 4.2.1. – modifiche al contratto LAP

a. Ciascuna delle parti del contratto LAP è obbligata ad informare sull’impatto delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del presente contratto, se tale circostanza si è verificata o può verificarsi (“Informazione“). L’obbligo informativo si applica solo alle circostanze che hanno o possono avere impatto sulla futura esecuzione di un determinato ordine.

b. Le informazioni devono essere accompagnate da una dichiarazione o da documenti (che possono essere autodichiarazioni, così come altre da terzi, presentate o disponibili anche in formato elettronico), che possono riguardare in particolare – facciamo notare che non si tratta di un’enumerazione chiusa:

(i) il numero e le posizioni dei dipendenti o delle persone che svolgono un lavoro retribuito su una base diversa da quella del rapporto di lavoro che sono o potrebbero essere coinvolte nell’esecuzione del contratto:
• soggetti a ricovero ospedaliero obbligatorio per la lotta contro la COVID-19 o la quarantena o la sorveglianza epidemiologica per il contatto con persone la cui salute è stata messa in pericolo dalla COVID-19;
• esenzionati dallo svolgimento del lavoro a causa della necessità di occuparsi personalmente di un bambino o di un bambino con un grado di disabilità grave o media fino all’età di 18 anni o di un bambino con un certificato di disabilità in caso di chiusura dell’asilo nido, del club per bambini, della scuola materna, della scuola o di un altro istituto frequentato dal bambino, o dell’incapacità lavorativa da parte della baby-sitter o di una persona che si prende cura di una tata o di un accompagnatore diurno a causa del diffondersi di COVID-19;

(ii) decisioni emesse dall’Ispettorato Generale Sanitario o dall’ente agente dietro sua autorizzazione, in relazione alla lotta contro il COVID-19, che richiedono all’appaltatore di adottare determinate misure preventive o di controllo;

(iii) ordini emessi da voivodi o decisioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla lotta contro il COVID-19 – gestione dei rifiuti;

(iv) sospensione delle consegne di prodotti, componenti o materiali, difficoltà di accesso alle attrezzature o difficoltà nella fornitura di servizi del trasporto.

c. L’Appaltatore può invocare tutte le suddette circostanze nella misura in cui esse si applicano anche ad un subappaltatore o successivi subappaltatori.

d. Ciascuna delle parti della LAP può richiedere ulteriori dichiarazioni o documenti che confermano l’impatto delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del presente contratto.

e. Al ricevimento delle informazioni, la parte contrattuale sarà tenuta a valutare, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti in suo possesso, l’impatto delle circostanze indicate sulla corretta esecuzione di un contratto di concessione dell’appalto. Non sarà consentito lasciare le informazioni ricevute senza controllo e comunicazione all’altra parte una posizione adeguata. Termine per prendere posizione: 7 giorni dalla data di ricevimento dell’Informazione.

f. Il Progetto di Legge prevede che le modifiche ammissibili comprendano le modifiche di cui all’articolo 144 comma 1, punto 3) della LAP, tuttavia il Progetto di Legge prevede la possibilità di modifiche in tre aree:

(i) modifiche del termine per l’esecuzione del contratto della sua parte, o la sospensione temporanea dell’esecuzione del contratto della sua parte. In caso di problemi temporanei nell’esecuzione del contratto causati da circostanze relative a COVID-19 (ad esempio, interruzioni della catena di fornitura, mancanza di un numero sufficiente di dipendenti), le parti avranno il diritto di rimodellare le questioni relative al momento del completamento della LAP, ad esempio: potranno sospendere il contratto (in totale o in parte), ovvero sospendere le attività finalizzate all’esecuzione del contratto fino alla cessazione dei motivi della sospensione, o continuare l’esecuzione del contratto o di una sua parte, tenendo conto delle limitazioni derivanti dalle circostanze causate da COVID-19, compresa la contemporanea proroga del termine per la sua esecuzione. A nostro avviso, insieme a tale modifica, si potrebbe richiedere di apportare le opportune modifiche al compenso, nonché la constatazione che l’appaltatore non è responsabile dell’esecuzione del contratto entro il termine;

(ii) modifiche nelle modalità di consegna, di servizio o di lavori di costruzione. Ciò può consentire alle parti della LAP di adeguare i requisiti originari relativi alle modalità di esecuzione del contratto alle limitazioni derivanti dall’esistenza di COVID-19.

Ad esempio: in caso di mancanza di accesso ad una specifica tecnologia, attrezzatura o materiali, sarà consentito eseguire l’oggetto del contratto utilizzando una tecnologia, attrezzatura o materiali diversi (equivalenti al precedente). La modifica delle modalità di esecuzione dell’ordine può essere tempestiva o indefinita. La modifica del metodo di esecuzione dell’ordine può anche comportare una modifica dell’esecuzione delle singole fasi dell’ordine (modifica della sequenza di esecuzione dell’ordine);

(iii) modifiche dell’ambito dell’ordine compresa la corrispondente variazione dei compensi. La modifica dell’ambito del contratto può assumere la forma di una modifica temporanea, ossia per il periodo in cui si verificano circostanze relative alla trasmissione del virus COVID-19 (ad esempio, nel caso di forniture, servizi continui o periodici) o una modifica definitiva che consiste nella determinazione definitiva di un nuovo ambito del contratto (ad esempio, riduzione dell’ambito di una singola fornitura o servizio). La modifica dell’ambito di applicazione del contratto richiederà una corrispondente modifica del compenso.

g. Limitazione nelle modifiche: l’aumento del compenso derivante da qualsiasi modifica non può superare il 50% del valore del contratto originario.

h. Se il contratto LAP contiene disposizioni per penali contrattuali o danni a titolo della responsabilità per mancata o impropria esecuzione a causa di circostanze designate, l’ Informazione deve includere i dati sull’impatto del verificarsi di COVID-19 sulla sua corretta esecuzione e sull’impatto della modifica del contratto, sulla legittimità di stabilire e perseguire tali penali o danni, o sul loro ammontare.

i. In caso di conferma da parte del committente dell’impatto di uno stato di epidemie sull’esecuzione della LAP può astenersi dal determinare e dall’indagare le penali o i danni contrattuali stipulati o, in determinati casi di contributo dell’appaltatore alla ritardata / impropria esecuzione del contratto LAP, misurarli.

Ad 4.2.2. – esclusione della responsabilità

Il Progetto di Legge propone che la modifica del contratto e il recesso dalla definizione e dal recupero dei crediti derivanti dall’inadempimento o dall’esecuzione impropria del contratto di appalto pubblico a seguito delle circostanze indicate non costituiscano una violazione della disciplina di finanza pubblica. Ciò significa che il committente, agendo sulla base delle disposizioni del Progetto di Legge, afferma che l’inadempimento o l’esecuzione impropria del contratto è il risultato delle azioni di COVID-19, e pertanto si asterrà dal richiedere penalità contrattuali stabilite o compensazioni o modificherà il contratto LAP, non sarà responsabile per la violazione della disciplina di finanza pubblica. A nostro avviso, tale soluzione dovrebbe incoraggiare i committenti a utilizzare soluzioni contenute nel Progetto di Legge.

AZIONI RACCOMANDATE – APPALTATORI:

1. Verifica dei contratti nel campo dei termini, obblighi contrattuali, piani di esecuzione, responsabilità, comprese le penali contrattuali.

2. Verifica della situazione attuale in termini di potenziale personale/tecnico in termini di dipendenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori e catena di fornitura.

3. La comunicazione continuativa con il cliente e la determinazione delle ulteriori misure da adottare, compreso lo scambio di informazioni, la corrispondenza attuale e l’adozione di misure per modificare il contratto – anche nella forma di tale comunicazione.

4. Raccolta di documenti che confermano l’impatto dello stato dell’epidemia sulla corretta esecuzione del contratto – la forma dei documenti e delle dichiarazioni può certamente essere anche elettronica.

5. Se necessario: (i) preparare una motivazione dettagliata della propria posizione, indicando tutte le circostanze che possono influire sulla corretta esecuzione del contratto, (ii) raccomandazione: progetto di modifica del contratto per facilitare il dialogo con il committente.

AZIONI RACCOMANDATE – COMMITTENTI:

1. I committenti che conducono il procedimento dovrebbero considerare la possibilità di introdurre nel contratto disposizioni che prevedano la possibilità di modificare il contratto sulla base del contenuto del Progetto di Legge.

2. I committenti che hanno concluso contratti di appalto pubblico devono: (i) analizzare inoltre in dettaglio le sue disposizioni in termini di possibilità di apportare modifiche in relazione al Progetto di Legge; (ii) consentire il dialogo con gli appaltatori; (iii) preparare i propri dipendenti a una valutazione efficiente delle informazioni; (iv) informare i dipendenti responsabili della supervisione e del coordinamento dei contratti LAP delle modifiche previste dal Progetto di Legge, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di responsabilità per la violazione della disciplina in materia di finanze pubbliche.

Siamo a Vostra completa disposizione e Vi assisteremo nella valutazione della Vostra situazione. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento via e-mail, telefono o via messaggero istantaneo:

Sebastian Pietrzyk – co-gestore degli appalti pubblici
+48 606 406 531 – WhatsApp
sebastian.pietrzyk@actlegal-bsww.com

Marcelina Daszkiewicz – co-gestore degli appalti pubblici
+48 665 667 667 670 – WhatsApp
marcelina.daszkiewicz@actlegal-bsww.com

Allerta fiscale: Dettagli dello Scudo Anticrisi

Possibilità di liquidazione retroattiva delle perdite fiscali in PIT e CIT subite nel 2020.

• Contribuenti che, a causa di COVID-19:
i) hanno subito una perdita nel 2020 e
(ii) hanno raggiunto nel 2020 redditi inferiori di almeno il 50% rispetto a quelli raggiunti nel 2019 da questa attività
– possono, nella dichiarazione CIT-8 per il 2019, ridurre una tantum il reddito dell’importo della perdita subita nel 2020, ma non più di 5 milioni di PLN.

Rinvio dell’imposta sul reddito degli edifici fino al 20 luglio 2020.

• Rinvio della data di pagamento dell’imposta sul reddito da edifici per i mesi da marzo-maggio 2020 fino al 20 luglio 2020 quando:
(i) il contribuente ha subito conseguenze economiche negative a causa della COVID-19 in un determinato mese;
(ii) i redditi raggiunti dal contribuente in un determinato mese sono inferiori di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Rinvio degli anticipi PIT fino al 1° giugno 2020.

• L’obbligo di pagare gli anticipi PIT per marzo e aprile 2020 sui redditi da contratti di lavoro, contratti di mandato e contratti d’opera, a titolo di diritti di proprietà (se si applica il 50% delle spese deducibili) e sulle prestazioni finanziarie previdenziali riscosse dagli ordinanti è rinviato fino al 1° giugno 2020 se gli ordinanti hanno subito conseguenze economiche negative a causa di COVID-19.

Esenzione dal PCC

Esenzione dal PCC dei contratti di prestito conclusi fino al 31 agosto 2020 – volta agli imprenditori la cui liquidità si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute a COVID-19.

Cancellazione dell’obbligo di applicare lo sgravio per i crediti inesigibili da parte dei debitori in caso di mancato pagamento

• Il debitore non è obbligato ad aumentare il reddito che costituisce la base per il calcolo degli anticipi sul CIT per il 2020 del valore delle passività commerciali non pagate se ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni:
(i) ha subito in un determinato periodo di esercizio conseguenze economiche negative a causa di COVID-19;
(ii) i redditi percepiti dal debitore in un determinato mese sono inferiori di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.

Possibilità di rinunciare alla forma semplificata di pagamento degli anticipi per marzo-dicembre 2020.

• I piccoli contribuenti che utilizzano la forma semplificata di pagamento degli anticipi nel 2020 possono rinunciare durante l’anno fiscale alla forma semplificata di pagamento degli anticipi per i mesi marzo-dicembre 2020 se subiscono conseguenze economiche negative a causa della COVID-19.

• Il contribuente dovrebbe informare l’agenzia delle entrate della rinuncia nella sua dichiarazione per l’anno 2020.

Detrazione delle donazioni per la lotta contro COVID-19

• Il contribuente può dedurre dalla base imponibile il valore delle donazioni (finanziarie o in natura) effettuate nel 2020 per la lotta contra COVID-19:
(i) il soggetto che svolge attività terapeutiche, iscritte nell’elenco di cui alla legge su COVID-19;
(ii) l’Agenzia per le Riserve Materiali ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla legge;
(iii) la Banca Dati Centrale delle Riserve Sanitarie e Anti epidemiche ai fini dello svolgimento delle sue attività statutarie.

Rinvio dei termini di entrata in vigore

• Imposta sulla vendita al dettaglio: al 1° gennaio 2021.

• Nuova matrice delle aliquote IVA: Rinvio dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020.

• JPK IVA con dichiarazione per le grandi imprese: Rinvio dell’entrata in vigore al 1° luglio 2020.

Niente tasse in caso di concessione di sgravi fiscali e previdenziali per il rinvio

• Abrogazione della tassa per il rinvio in caso di decisione di concessione di sgravi fiscali (in base ad una domanda presentata durante la vigenza dello stato di rischio epidemico o entro 30 giorni dalla sua cancellazione, e in caso di annuncio di epidemia – durante la sua vigenza o entro 30 giorni dalla sua cancellazione)

• Abrogazione della tassa per il rinvio in caso di differimento del termine di pagamento o ripartizione in rate degli importi dovuti per i contributi ZUS dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 (in base ad una domanda presentata durante la vigenza dello stato di rischio epidemico o entro 30 giorni dalla sua cancellazione, e in caso di annuncio di epidemia – durante la sua vigenza o entro 30 giorni dalla sua cancellazione).

Controlli fiscali, esecuzione

• Possibilità di sospendere d’ufficio o su richiesta del procedimento o del controllo fiscale o del controllo doganale e fiscale. La decisione comporta effetti legali dal momento in cui viene emessa. L’autorità consegna la decisione immediatamente, ma non oltre la data di adozione della decisione sulla sospensione del procedimento o del controllo. Ai periodi di sospensione dei procedimenti e dei controlli non si aggiungono i periodi della loro sospensione.

Relazioni – rinvio dei termini

• Proroga del termine per la presentazione della notifica di pagamento su un conto non risultante nella lista bianca fino a 14 giorni dalla data dell’ordine del bonifico durante il periodo di vigenza dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemia annunciato a causa di COVID-19.

• Sospensione dei termini notifica degli schemi fiscali (non transfrontalieri) nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2020.

• Proroga di 6 mesi del termine per l’emissione di interpretazioni fiscali

Competenze delle autorità su ulteriori sgravi e convenienze

• Il Consiglio comunale può, per una parte dell’anno 2020, adottare un’esenzione dal PON per terreni, edifici e costruzioni legate alle attività commerciali – per gli imprenditori la cui liquidità finanziaria si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla COVID-19.

• Il sindaco (sindaco, presidente del comune), può, mediante un’ordinanza, prorogare i termini di pagamento delle rate dell’imposta sugli immobili, pagabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, non oltre il 30 settembre 2020. – concerne gruppi di imprenditori indicati nell’ordinanza la cui liquidità finanziaria si è deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla COVID-19.

• Il MF ha la possibilità di posticipare, mediante un’ordinanza, della data di redazione, approvazione, messa a disposizione e presentazione del bilancio.

In caso di domande, Vi preghiamo di contattarci:

Małgorzata Wąsowska
Consulente tributario / Partner
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com
+48 691 477 047

Mercati dei capitali – riduzione dell’onere normativo dovuto all’epidemia di coronavirus

Pacchetto Impulsi Controllo – l’Ufficio KNF propone di ridurre l’onere normativo e i cambiamenti nella supervisione in relazione all’epidemia.

In considerazione della situazione relativa alla diffusione dell’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2, l’Ufficio KNF ha preparato un pacchetto di proposte per le entità controllate per facilitare il loro funzionamento nell’attuale contesto di mercato, annunciato sotto il nome di – Pacchetto Impulsi Controllo per la Sicurezza e lo Sviluppo nell’area del mercato dei capitali (PIC).Pacchetti simili sono stati presentati per il settore bancario e assicurativo.

PIC nel settore del mercato dei capitali assume azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• garantire la liquidità del mercato;
• consentire l’adempimento degli obblighi normativi posticipando i termini di rendicontazione;
• facilitare la raccolta di capitali da parte delle imprese;
• consentendo di concentrarsi sul servizio clienti e sui processi chiave.

L’Ufficio KNF indica tra le attività previste:

A. Approccio individuale alla questione del superamento dei limiti di investimento applicabili ai fondi di investimento, adeguando le attività di vigilanza alla situazione attuale del mercato;

B. Intraprendere e sostenere attività finalizzate alla creazione o al lancio di strumenti a sostegno della liquidità nel settore dei titoli del Tesoro.

C. Proposte legislative che comprendono, in particolare:
• proroga dei termini per la preparazione, l’approvazione e la pubblicazione dei bilanci annuali e dei bilanci consolidati annuali delle entità soggette alla vigilanza di KNF;
• proroga del termine per la presentazione delle relazioni trimestrali e delle relazioni trimestrali consolidate degli emittenti per il primo trimestre dell’esercizio a partire dal 1° gennaio 2020;
• proroga del termine per l’Assemblea generale;
• proroga del termine per l’approvazione della politica di remunerazione;
• cambiamenti riguardanti la preparazione di memorandum informativi che portano a facilitare e accelerare la procedura di offerta dei documenti necessari per la raccolta di capitali da parte degli imprenditori.

D. Approccio pragmatico alle attività di vigilanza selezionate, in particolare:
• nell’attuale reporting, l’Ufficio KNF esaminerà le informazioni ottenute al fine di ridurre al minimo gli obblighi imposti alle entità controllate; l’Ufficio KNF tiene anche conto della necessità di accettare turni nell’esecuzione di tali obblighi;
• posticipazione delle attività pianificate oltre la rendicontazione (per esempio: ricerca, acquisizione di informazioni);
• in caso di violazione degli standard di adeguatezza patrimoniale, l’Autorità terrà conto dell’impatto dei fattori legati all’attuale situazione epidemica quando adotterà le opportune azioni di vigilanza;
• attualizzazione da parte dell’Ufficio del KNF del piano di controllo (verifica delle attività di controllo svolte nel prossimo futuro) mantenendo gli obiettivi di supervisione;
• un approccio pragmatico per posticipare le singole scadenze di vigilanza, ad esempio le scadenze per le raccomandazioni a seguito delle attività di audit, anche in relazione alle scadenze originariamente fissate;
• le valutazioni di vigilanza dell’UKNF, che saranno effettuate nel 2020, saranno fornite in una formula semplificata e terranno conto della situazione di emergenza relativa all’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2;
• rinviare di sei mesi la scadenza per gli uffici di intermediazione per conformarsi alle linee guida dell’EBA sull’esternalizzazione.

Inoltre, nella comunicazione con gli enti controllati, l’Ufficio KNF amplierà ulteriormente l’ambito di utilizzo dei canali elettronici, principalmente PORTALE, e-PUAP ed e-mail.

Il PIC è un insieme aperto di iniziative i cui singoli elementi devono essere implementati a seconda dell’evoluzione della situazione. Resta quindi da osservare attentamente come queste iniziative si tradurranno in legge e nella prassi di vigilanza. È importante sottolineare che l’autorità di vigilanza ha anche dichiarato la propria apertura a suggerimenti e discussioni con gli operatori del mercato su eventuali iniziative segnalate volte a minimizzare gli effetti negativi della situazione sulle entità del mercato dei capitali.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio fondatore
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Małgorzata Stefaniak
Avvocato/ Socio
malgorzata.stefaniak@actlegal-bsww.com
+48 692 546 207, +48 22 420 59 59

Nuove restrizioni nei centri commerciali

Secondo l’ultima Ordinanza, sono state rafforzate le restrizioni nel commercio e nei servizi nelle strutture commerciali che superano i 2000 mq .

Le restrizioni negli uffici (mense, ristoranti, caffè) sono state prolungate senza modifiche significative.

Chi può operare dal 21 marzo 2020 in una struttura commerciale di oltre 2000 m2?

1. Quei Locatari la cui attività principale consiste nella vendita di:

a. alimentari
b. prodotti cosmetici diversi da quelli destinati al profumo o abbellimento,
c. articoli di toiletteria,
d. prodotti per la pulizia,
e. medicinali, compresi quelli in farmacia o in punti farmaceutici,
f. dispositivi medici
g. prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’articolo 3 comma 3 punto 43 della legge del 25 agosto 2006 sulla sicurezza alimentare e nutrizionale,
h. giornali,
i. articoli per la costruzione o ristrutturazione,
j. articoli per animali domestici
k. carburante;

2. Quei Locatari di servizi la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi: medici, bancari, assicurativi, postali, di lavanderia o di ristorazione che consistono solo nella preparazione e nella consegna di alimenti.

Gli altri Locatari diversi da 1 e 2 non possono svolgere attività.

Sono state completamente escluse le attività di commercio al dettaglio e di servizi (dalla formulazione dell’Ordinanza sembra che tutti) nelle isole commerciali.

Pertanto, da oggi, ci dovrebbero essere anche tali Locatari che potrebbero e, in base ai Contratti di Locazione, avrebbero dovuto svolgere attività – ad esempio, agenzie di viaggio, servizi di telecomunicazione, gioielli, ecc.

Attualmente stiamo esaminando l’ordinanza per poterVi fornire immediatamente una consulenza complessiva.

In caso di domande, non esitate a contattarci:

Michał Wielhorski
Diritto immobiliare
Avvocato / Socio fondatore
michal.wielhorski@actlegal-bsww.com
+48 605 911 303

Alicja Sołtyszewska
Diritto immobiliare
Consulente legale / Partner
alicja.soltyszewska@actlegal-bsww.com
+48 663 004 333

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Michał Wielhorski
Socio fondatore
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Un’ulteriore dose di azioni anticrisi nel settore fiscale

Secondo un comunicato pubblicato il 19 marzo a.c., il Ministero delle Finanze propone le seguenti soluzioni anticrisi nelle imposte:

• Possibilità di liquidazione retroattiva delle perdite fiscali in PIT e CIT.

La perdita subita nel 2020 potrà essere detratta dai redditi conseguiti nel 2019. A tal fine, i contribuenti presenteranno una correzione alla loro dichiarazione per l’anno 2019. Questo sarà possibile per coloro i cui redditi conseguiti nel 2020 diminuiranno di almeno il 50% rispetto ai redditi conseguiti nel 2019. Dal reddito per il 2019 può essere detratta una perdita fino a 5 milioni di PLN (l’eccedenza sarà detratta negli anni successivi).

• Proroga del termine per il pagamento dell’imposta minima sugli immobili commerciali per marzo-maggio 2020 fino al 20 luglio 2020.

Questa opzione sarà disponibile per i contribuenti il cui reddito in un determinato mese sarà inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno fiscale precedente. Tale imposta sarà disponibile anche in un secondo momento per quei contribuenti che non hanno generato ricavi nell’anno precedente, ma che nel periodo marzo-maggio subiscono conseguenze economiche negative a causa del coronavirus.

• Esclusione dell’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito per quanto riguarda i cosiddetti crediti negativi verso i debitori, che dovrebbero includere le passività non pagate nel calcolo delle imposte anticipate sul reddito.

L’esenzione da tale obbligo sarà disponibile per i contribuenti i cui ricavi generati nei periodi di regolazione (mensili o trimestrali) rispetto agli stessi periodi del 2019 diminuiranno di almeno il 50%. L’esenzione sarà disponibile anche per coloro che non hanno generato alcun reddito nell’anno precedente, ma che nel 2020 subiranno le conseguenze economiche negative del coronavirus.

• Introduzione della possibilità di rinunciare agli anticipi semplificati nel 2020 e di calcolare gli anticipi mensili sul reddito corrente.

I “piccoli contribuenti” potranno rinunciare ai pagamenti anticipati semplificati. I contribuenti che rinunceranno agli anticipi semplificati per il periodo da marzo a dicembre 2020 calcoleranno gli anticipi mensili sul reddito corrente.

• Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni CIT-8 per le organizzazioni non governative.

• Introduzione di una detrazione nell’imposta PIT e CIT per le donazioni (in contanti o in natura) destinate alla prevenzione e alla lotta contro l’infezione di coronavirus per i soggetti che prestano assistenza sanitaria, compreso il trasporto sanitario, nonche quelle donate all’Agenzia per le Riserve Materiali e alla Banca Dati Centrale delle Riserve Sanitarie e Antipidemiche.

• Proroga del termine per il trasferimento da parte dei committenti degli anticipi per l’imposta sugli stipendi percepiti per i mesi di marzo e aprile.

Si prevede che il pagamento di questi anticipi sarà possibile fino al 1° giugno 2020.

• Rinuncia temporanea al pagamento rateale o rinvio delle imposte e degli arretrati d’imposta, che costituiscono un reddito del bilancio dello stato per tutta la durata dell’epidemia.

• Rinvio dell’obbligo di presentare nuove JPK_VAT con una dichiarazione per le grandi imprese fino al 1° luglio 2020.

• Rinvio delle notifiche al Registro Centrale dei Beneficiari Reali (CRBR) fino al 1° luglio 2020.

• Possibilità per i comuni di introdurre esenzioni dall’imposta sugli immobili per gli imprenditori in relazione alle conseguenze economiche negative dovute al coronavirus.

• Maggiore flessibilità dell’Amministrazione Finanziaria Nazionale nella realizzazione degli incarichi in una situazione di crisi. Possibilità di sospendere le ispezioni fiscali, i procedimenti fiscali, i controlli doganali e fiscali per tutta la durata dello stato di epidemia.

Rendere più flessibili i principi di gestione finanziaria degli enti del settore della finanza pubblica, comprese le unità di governo locale, i fondi speciali, le agenzie esecutive e il budget dello stato, al fine di garantire l’uso più rapido ed efficiente dei fondi pubblici per combattere la COVID-19.

• Possibilità di sospendere la procedura di esecuzione amministrativa dei crediti pecuniari.

In caso di domande, Vi preghiamo di contattarci:

Małgorzata Wąsowska
Consulente fiscale / Partner
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com

Responsabilità del consiglio di amministrazione della mancata presentazione della domanda di fallimento entro i tempi previsti contro lo stato del rischio di epidemia – aggiunta all’avviso di ristrutturazione e di fallimento

La pandemia di coronavirus e lo stato di emergenza epidemica che ne deriva possono senza dubbio avere un impatto negativo sul funzionamento di molti stabilimenti. In alcuni casi, l’impatto può essere così forte da causare problemi di liquidità. In tale situazione, gli imprenditori potrebbero trovarsi di fronte addomanda se i problemi finanziari della loro impresa sono così gravi da portare all’insolvenza.

Ciò solleva la legittima domanda se le attuali restrizioni derivanti dalla dichiarazione dello stato di rischio epidemico e gli atti giuridici adottati in relazione ad esso abbiano un impatto sugli obblighi dell’imprenditore polacco di presentare una domanda di dichiarazione di fallimento entro i termini previsti.

Obbligo di presentare una dichiarazione di fallimento

Purtroppo, nessuno degli atti giuridici finora emanati in risposta alla pandemia modifica le norme relative all’obbligo di dichiarazione di fallimento. Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 il Presidente e il Primo Ministro hanno annunciato l’introduzione di una serie di soluzioni per attenuare gli effetti del coronavirus sugli imprenditori. Sono ancora in fase di elaborazione soluzioni legislative dettagliate, ma non è stata annunciata alcuna regolamentazione simile a quella in Germania, dove l’obbligo di dichiarare il fallimento è stato sospeso fino al 30 settembre 2020.

Ciò significa che, nonostante la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, sia i motivi di insolvenza che i termini per la presentazione della domanda di fallimento rimarranno probabilmente invariati.

Pertanto, va ricordato che:
• Ogni imprenditore che si è trovato in stato di insolvenza è tenuto a presentare una domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data di sollevazione dello stato di insolvenza.
• Per dare avvio a tale termine non è importante che l’imprenditore sia soggettivamente capace di determinare se lo stato di insolvenza è sorto o meno. In altre parole, le difficoltà dell’imprenditore nel determinare se è stato colpito dallo stato di insolvenza non incidono sul suo obbligo di presentare la domanda di fallimento entro 30 giorni dalla data dello stato di insolvenza.
• Su summenzionato periodo non incidono inoltre le difficoltà derivanti dalla limitazione dell’attività dei tribunali, degli uffici o delle banche nell’ultimo periodo.

Responsabilità per il danno derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine previsto

In modo alquanto diverso può essere valutata la situazione di potenziale responsabilità della direzione della società dell’imprenditore per un danno del creditore derivante dalla mancata presentazione della domanda di fallimento entro il termine – prevista dall’articolo 21 comma 3 della Legge fallimentare, dall’articolo 299 § 1 del Codice delle società commerciali o dall’articolo 116 § 1 dell’Ordinanza tributaria.

In ciascuno dei casi di cui sopra, il membro del consiglio di amministrazione può esonerarsi dalla responsabilità, in particolare se dimostrerà di non essere colpevole della mancata presentazione entro il termine previsto della domanda di fallimento.

Ciò significa che a seguito della pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione potrà in ogni caso esonerarsi dalla responsabilità? Ovviamente no.

Appare relativamente chiara la situazione in cui un membro della direzione è colpito dal coronavirus e viene ricoverato in ospedale o in quarantena, e quindi la malattia gli impedisce di intraprendere azioni di gestione. In tale situazione, la possibilità di firmare il documento – sia la domanda di fallimento che un’adeguata procura – è fortemente limitata, il che potrebbe potenzialmente costituire una base per esonerarlo dalla responsabilità connessa alla tardiva presentazione della domanda di fallimento.

Tuttavia, va ricordato che se le circostanze di cui sopra riguardano solo uno dei membri dell’organo di gestione pluripersonale, la responsabilità dei restanti membri del consiglio di amministrazione per la tempestiva presentazione della domanda di fallimento rimane invariata.

Una situazione più complicata può verificarsi invece quando il consiglio di amministrazione è in grado di svolgere una funzione (non rimane in ospedale o in quarantena), ma vi sono difficoltà nel flusso di informazioni finanziarie necessarie per valutare le condizioni finanziarie della società da parte della contabilità che rimane in cura, in quarantena, o semplicemente ha possibilità limitate di gestire i documenti a causa del lavoro svolto in modalità “home office”. Ciascuno di questi casi richiede un approccio individuale e approfondito.

Indubbiamente, i consigli di amministrazione delle società dovrebbero ricordarsi di tre questioni fondamentali:
• I membri del consiglio di amministrazione della società hanno un ruolo speciale nella sua struttura. Ciò significa che le loro azioni sono valutate attraverso il prisma di una misura di cura superiore, adeguata per i professionisti.
• Se uno stabilimento è colpito da difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus, il consiglio di amministrazione dovrebbe impegnarsi a documentare l’andamento di tali difficoltà. Ad esempio, se una società ha un problema con l’accesso ai documenti elettronici a causa di malfunzionamenti del server, dovrebbe inviare un’adeguata e-mail alla ditta che si occupa dei documenti o una nota interna. Possono essere cose secondarie, ma importanti se si dovrà affrontare un problema più grave, ovvero la responsabilità di un membro del consiglio di amministrazione per i danni del creditore derivanti dalla mancata presentazione della domanda di fallimento nei tempi previsti.
• La dimissione o la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dalla sua funzione nella durata del termine per la presentazione della domanda di fallimento non comporta l’esonero dalla responsabilità per il danno menzionato. Tanto più importante è quindi ricordarsi dei commenti riportati nei punti precedenti.

Azioni raccomandate:

1. Monitoraggio corrente e con diligenza della situazione finanziaria della società nonché adeguata attenzione a piccole o temporanee difficoltà legate alla soddisfazione degli obblighi, in quanto tali possono avere conseguenze molto gravi a fronte di una crisi del mercato.
2. Intraprendimento di azioni riparative immediate (ad esempio sotto forma di trattative con i contraenti, rinegoziazione dei termini o delle condizioni di pagamento, ecc.).
3. Documentazione affidabile delle difficoltà della società e delle azioni intraprese.

In dato periodo difficile per le imprese e la direzione siamo a Vostra disposizione. In caso di qualsiasi domanda, il nostro team vi fornirà un’assistenza legale completa. Vi invitiamo a contattarci.

Piotr Wojnar
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Impatto dell’epidemia di coronavirus sull’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di costruzione

L’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2 (“Coronavirus“) può causare numerosi problemi nella realizzazione dei contratti di costruzione.

I nostri Clienti indicano segnali contrastanti provenienti dal mercato:

• in alcuni investimenti (ad esempio, grandi progetti di costruzione), gli investitori insistono per continuare i lavori, mentre le imprese di costruzione vorrebbero modificare i loro programmi tenendo conto delle limitazioni quali l’interruzione della catena di forniture o la limitata disponibilità dei subappaltatori e dipendenti, ad esempio come risultato di: (i) un gran numero di congedi per malattia (le stime indicano che questo può riguardare il 10-20% dei dipendenti) e (ii) la chiusura della frontiera ucraina;

• in altri progetti (ad esempio, progetti di ristrutturazione o di allestimento di uffici in aree parzialmente occupate dai locatari), nonostante la disponibilità delle imprese di costruzione a realizzare i lavori, gli enti che occupano le aree rinnovate/ristrutturate, a causa delle raccomandazioni di GIS rivolte agli imprenditori, chiedono la sospensione dei lavori di costruzione in modo che i dipendenti degli appaltatori nella situazione attuale non condividano l’area con loro durante i lavori.

Nel contesto della Regolamentazione del Ministro della Sanità del 13 marzo 2020 sulla dichiarazione dello stato di pericolo epidemico nel territorio della Repubblica di Polonia (“Regolamentazione“) e la mancanza di restrizioni ivi introdotte in relazione all’esecuzione dei lavori di costruzione, dimostrare il verificarsi di una forza maggiore può essere difficile, e in alcuni casi inutile.

Tuttavia, in alcuni casi (valutati singolarmente), può essere legittimo sostenere che si tratti (i) di “forza maggiore” e (ii) di circostanze straordinarie che comportano la possibilità di modificare il contenuto di contratti già conclusi (la cosiddetta clausola rebus sic stantibus). Ciò provoca una serie di domande e di dubbi in merito all’ulteriore realizzazione dei progetti di costruzione.

In questa situazione è importante analizzare i contratti di costruzione nell’ambito della possibilità di: sospendere i lavori, modificare i programmi e valutare l’impatto delle soluzioni applicate sui costi con particolare attenzione alle argomentazioni relative al potenziale verificarsi di cause di forza maggiore.

1. Forza maggiore

I contratti di costruzione contengono spesso “clausole di forza maggiore” che la definiscono. Va ricordato che sarà responsabilità di chi invoca la forza maggiore provarlo: (i) se la situazione attuale sia, alla luce del contratto, una situazione di forza maggiore e, (ii) che, per ragioni oggettive, la situazione attuale gli abbia impedito di adempiere all’obbligo contrattuale. Infatti, non sarà giustificata ogni mancata o impropria esecuzione di un obbligo, ma solo quella che è il risultato di fattori che nessuna delle parti del contratto avrebbe potuto prevedere e influenzare.

Dimostrare quanto sopra solo sulla base delle disposizioni di un determinato contratto e del fatto di annunciare la Regolamentazione può rivelarsi insufficiente – l’entità che vorrà ritardare l’investimento dovrà presentare un’argomentazione più ampia al riguardo. Tali richieste richiederanno quindi un’azione nel campo del cosiddetto “claim management”.

La situazione è diversa per gli enti i cui contratti non contengono la “clausola di forza maggiore”. Tali debitori non potranno avvalersi “in anticipo” delle disposizioni contrattuali e la loro difesa contro le pretese del creditore per inadempimento o indebito adempimento (art. 471 c.c.) dovrà basarsi, tra l’altro, sulla contestazione del verificarsi di (i) colpa da parte del debitore o (ii) danno del creditore. Anche in questo caso, le disposizioni del contratto saranno di fondamentale importanza, ma non nell’ambito del verificarsi di una causa di forza maggiore (il cui verificarsi sarà soggetto all’interpretazione del tribunale in base a principi generali), ma piuttosto sullo sfondo di un tentativo di confermare se la responsabilità dell’entità che invoca la causa di forza maggiore si basa su una sua colpa o è stata descritta in modo più dettagliato.

Una situazione particolare si verificherà nei progetti infrastrutturali e in altri progetti basati su FIDIC, dove l’invocazione della forza maggiore potrebbe non portare necessariamente al raggiungimento degli obiettivi degli appaltatori. In assenza di norme di crisi vincolanti che limitino l’attività di costruzione, essendo consapevoli delle difficoltà aggiuntive, dei potenziali ritardi o dell’aumento dei costi, gli appaltatori che desiderano continuare il loro lavoro cercheranno motivazioni affidabili per i reclami, soprattutto per le proroghe dei tempi e dei costi. In questo contesto va ricordato che la FIDIC contiene una serie di norme che, se applicate correttamente, possono dare risultati migliori in determinate situazioni rispetto all’invocazione della forza maggiore.

2. Sanzioni contrattuali

Qualora le parti del contratto prevedano il pagamento di una penale contrattuale per l’inadempimento o l’esecuzione impropria di un obbligo, il creditore è, di norma, esonerato dall’obbligo di dimostrare il danno da parte sua.

Tuttavia, rimarrà fondamentale se le parti abbiano previsto nel contratto che il creditore abbia avuto diritto a una penale contrattuale indipendentemente dal fatto che il debitore sia colpevole di adempimento tardivo, cioè se l’adempimento sia tardivo (ritardo colposo) o ritardato (cioè adempimento tardivo indipendentemente dalle circostanze).

Se le parti hanno previsto la responsabilità del debitore per il pagamento di una penale contrattuale in caso di ritardo (cioè di ritardo colposo), si può presumere che i tribunali, se determinano l’impatto effettivo delle circostanze attuali sull’adempimento dell’obbligazione, saranno inclini ad esonerare il debitore dalla responsabilità per mancanza di colpa.

Qualora sia prevista una penale contrattuale in caso di ritardo, tale responsabilità non copre in linea di principio la forza maggiore, a meno che non risulti chiaramente dalla formulazione del contratto che la responsabilità del debitore è stata estesa alla forza maggiore. Non c’è bisogno di sottolineare che le osservazioni del punto 1 di cui sopra, ovvero la necessità di provare le circostanze di forza maggiore e la sua relazione con il ritardo, si applicheranno in eventuali procedimenti giudiziari.

3. Modifica del contratto

L’epidemia di Coronavirus può anche essere un motivo per cui le parti di un contratto già concluso dovranno modificarne il contenuto. Questa modifica può essere effettuata rinegoziando i termini del contratto o, se le parti non riescono a raggiungere un contratto, attraverso un procedimento giudiziario.

Se, a causa di un cambiamento straordinario del rapporto, la soddisfazione della prestazione fosse associata a difficoltà eccessive o risulterebbe per una delle parti un danno grave, che le parti non si aspettavano al momento della conclusione del contratto, il tribunale, dopo aver considerato gli interessi delle parti, in conformità ai principi della convivenza sociale, potrà, dopo aver considerato gli interessi di queste ultime, determinare le modalità di esecuzione, l’ammontare della prestazione o anche decidere di risolvere il contratto.

A causa dell’attuale contenuto della Regolamentazione, l’invocazione della clausola che consente la modifica del contratto in caso di cambiamento delle circostanze (la cosiddetta clausola rebus sic stantibus) costituirà una sfida in cui la corretta analisi tecnica e giuridica occuperà un posto chiave.

Poiché l’ingerenza del tribunale nel contenuto del contratto può essere ampia, ad esempio il tribunale avrà la possibilità di modificare il contenuto del contratto in termini, in particolare, della remunerazione, ambito dei lavori da eseguire o data di esecuzione dell’investimento, è necessario tenere conto, del fatto che la modifica giudiziaria del contenuto del contratto può essere utilizzata solo se il credito non è ancora esigibile (il che significa che tale azione deve essere intentata prima della data di scadenza) e che sono soddisfatte, tra l’altro, le seguenti condizioni: si è verificato un cambiamento straordinario dei rapporti (non previsto dalle parti alla conclusione del contratto) e si sono verificate eccessive difficoltà (con un effetto causale sull’inadempimento) nella soddisfazione della prestazione o un rischio di grande perdita per una delle parti del contratto.

La prassi dei tribunali dimostra inoltre che nei rapporti tra imprenditori è relativamente difficile ottenere una modifica giudiziale del rapporto giuridico.

Poiché la situazione può rivelarsi dinamica, un’entità che intende apportare una modifica giudiziaria a un contratto può prima presentare una domanda di garanzia al tribunale (la limitazione del lavoro dei tribunali in relazione alla stato epidemico esistente non si applica a una garanzia, la domanda viene esaminata durante una riunione segreta), e poi, entro due settimane, un’azione. Il catalogo delle forme di garanzia dell’azione è aperto in questo caso, per cui è possibile immaginarsi il tribunale che concede la garanzia, ad esempio vietando al creditore di calcolare le penali contrattuali o vietando la deduzione delle penali contrattuali dalla retribuzione.

Azioni consigliate:

1. Analisi dei contratti di costruzione in particolare (i) le clausole di forza maggiore e (ii) le disposizioni relative alle penali contrattuali.
2. Monitoraggio dell’impatto della domanda di garanzia presso il tribunale competente.
3. Monitoraggio della corrispondenza da parte dei contraenti – nell’ambito di eventuali lettere di pre-processo nell’ambito delle richieste relative alla modifica degli obblighi previsti dal contratto di costruzione.

Vi invitiamo a contattarci:

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Misure anticrisi – pacchetto di supporto agli imprenditori nelle tasse e nella previdenza sociale

Nel corso della conferenza che ha seguito il Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020, il Presidente della Repubblica di Polonia e il Primo Ministro hanno annunciato che sono in fase di preparazione diversi progetti di legge nell’ambito del cosiddetto scudo anticrisi, che conterranno un pacchetto di aiuti volti a compensare gli effetti dell’epidemia del cosiddetto coronavirus. La base del cosiddetto scudo anticrisi è costituita da 5 pilastri: protezione dei dipendenti, liquidità finanziaria, sostegno alla salute, sicurezza dei depositi e investimenti pubblici. Le misure comprenderanno, in particolare, rinvio del pagamento dei contributi previdenziali ZUS, supporto ai dipendenti assunti in base a contratti civili, vacanze di credito. Su questo argomento scriviamo più ampiamente nell’allerta generale – Pacchetto anticrisi.

Purtroppo, non sono state fornite informazioni specifiche in merito alle esenzioni e agli sgravi nonché alle agevolazioni promesse nell’ambito della tassazione. Indipendentemente dal fattola KPRM ha espresso la volontà di posticipare i termini per la presentazione delle dichiarazioni PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 fino alla fine del mese di giugno dell’a.c.. Inoltre, le autorità locali dichiarano il sostegno agli imprenditori sotto forma di sgravi fiscali sugli immobili (ad esempio il Presidente di Cracovia) se il rischio di coronavirus influisce sulla liquidità finanziaria.

Sul sito web dello ZUS, tuttavia, sono state riportate informazioni sull’applicazione dei rilievi a causa del coronavirus, in base alle quali gli imprenditori potranno utilizzare le seguenti forme semplificate di supporto:
• rinvio di 3 mesi del termine di pagamento dei contributi per il periodo da febbraio ad aprile 2020,
• sospensione per 3 mesi della realizzazione del contratto stipulato con ZUS, in cui il termine per il pagamento delle rate o dei contributi è stato fissato nel periodo da marzo a maggio 2020, prorogando così di 3 mesi il termine per l’esecuzione del contratto concluso.

Nella richiesta sarà necessario indicare in che modo l’epidemia di coronavirus ha influito sulla situazione finanziaria dell’imprenditore. Naturalmente, la presentazione della sola domanda non garantisce il suo esito positivo.

In caso di domande, siamo al Vostra disposizione

Małgorzata Wąsowska
Consulente fiscale / Partner
malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com
+48 691 477 047

Grande pacchetto anticrisi annunciato dal governo

Mercoledì (18 marzo 2020), il Presidente e il Primo Ministro hanno annunciato di intraprendere una serie di misure per moderare gli effetti del coronavirus. Il valore totale dei fondi previsti a tale scopo è pari a 212 miliardi di PLN. Anche se i dettagli delle soluzioni specifiche non sono ancora noti, si può già affermare che viste le condizioni polacche sarà un pacchetto di stimoli veramente notevole. Dall’annuncio risulta che una parte significativa dei fondi sarà destinata ad aiutare gli imprenditori.

Il pacchetto, definito come “scudo anticrisi”, sarà costituito da cinque pilastri:
1. misure di protezione per il mercato del lavoro,
2. misure di protezione per gli imprenditori,
3. sussidi per l’assistenza sanitaria,
4. soluzioni per garantire la sicurezza del sistema finanziario,
5. pacchetto di investimenti pubblici.

Le misure proposte nell’ambito del primo pilastro sono volte a proteggere i dipendenti dalla perdita del posto di lavoro. Lo Stato si assumerà l’obbligo di pagare una parte della retribuzione dei dipendenti delle aziende a rischio (non è ancora del tutto chiaro in base a quali regole e quali dipendenti). Secondo le assicurazioni del Primo Ministro, i fondi pubblici copriranno fino al 40% del salario medio dell’economia nel caso di persone assunte sulla base di un contratto di lavoro, mentre i datori di lavoro saranno obbligati a coprire l’ulteriore 40%. Nel caso dei dipendenti autonomi e di coloro che lavorano sulla base di un contratto di mandato o d’opera, lo Stato coprirà l’80% del salario minimo. Anche il pagamento dell’assegno per l’assistenza infermieristica sarà prolungato. Inoltre, nell’ambito di questo pilastro, UOKIK e altri uffici che si occupano del controllo dei prezzi dovranno attuare misure “antialtoprezzo”.

Nell’ambito del secondo pilastro sono state annunciate misure per garantire, soprattutto, il mantenimento della liquidità degli imprenditori. Queste misure saranno adottate dalle istituzioni di sviluppo ai sensi della legge sulle istituzioni di sviluppo – principalmente BGK, PFR, ARP. Gli imprenditori potranno utilizzare una garanzia fino all’80% del prestito. Inoltre, saranno disponibili micro prestiti preferenziali fino a 5 mila PLN. La possibilità che ARP si faccia carico del rimborso di una parte dei canoni di leasing operativo sarà importante per l’industria dei trasporti. È stata inoltre annunciata la possibilità di differire o di ripartire il pagamento dei contributi previdenziali in rate. Si prevede inoltre di recedere dal calcolo delle penali contrattuali nei contratti stipulati ai sensi della Legge sugli appalti pubblici. A differenza della Germania, il governo non ha annunciato una proroga del termine per la presentazione della domanda di fallimento.

Il terzo pilastro prevede un sostegno supplementare di 7,5 miliardi di PLN per il sistema sanitario, in particolare un aumento dei finanziamenti per gli ospedali infettivi omonimi.

Nell’ambito del quarto pilastro sono state annunciate misure per aumentare la sicurezza del sistema finanziario, compresi i depositi bancari. Non sono state ancora presentate soluzioni specifiche – il governo lavorerà su di esse in consultazione con la KNF e la NBP.

L’ultimo pilastro sarà un pacchetto da 30 miliardi di PLN per stimolare gli investimenti pubblici. Gli investimenti dovranno essere destinati in particolare al miglioramento della qualità delle infrastrutture energetiche e di trasporto, alla digitalizzazione e alla tutela dell’ambiente.

Dall’annuncio del governo emerge un ampio e ambizioso pacchetto di stimoli per l’economia. Come indicato dal Presidente, le ipotesi dettagliate degli atti legislativi in materia dovrebbero essere pronte nei prossimi giorni. Vi terremo informati.

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