Nel giornale Dziennik Gazeta Prawna di oggi il commento dell’ avvocato Dominika Michalska sull’emendamento di legge di diritto sugli appalti. Invitiamo a leggere!
Month: March 2017
Il legislatore cerca di limitare i costi di ogni finanziamento?
Le entrate delle aziende di prestito a titolo dei prestiti veloci saranno limitate perfino del 60 %. Alle modifiche che cosi profondamente agiscono sul funzionamento del settore si propone i vacatio legis di 14 giorni. Il legislatore colpisce più forte le aziende d’investimento e social lending delle aziende di prestito e le banche. Suddetto crea la domanda dello scopo e degli effetti di tali azioni. Le aziende di prestito avvisano che questo potrebbe causare la fine della loro attività.
In mio parere, le proposte sulla limitazione successiva dei costi dei crediti al consumo diversi dagli interessi, siano piuttosto la decisione troppo affrettata di reale intenzione legislativa. La maggior parte del ragionamento come anche della valutazione delle conseguenze delle regolazioni sono dedicate alle norme penali ed in tale materia si vedono delle azioni ragionevoli del legislatore. La parte riguardante la limitazione dei costi diversi dagli interessi sembra aggiunta all’ultimo momento – in fretta e poco accuratamente. La valutazione sia del funzionamento dei presenti limiti di tali costi sia del influenza delle limitazioni successive sul settore delle aziende di prestito è stata rinunciata. Non credo che il legislatore dopo l’esperienza con la legge sul gioco d’azzardo, prendesse il rischio di ”buttare” involontariamente fuori dal mercato le aziende di prestito. Non sono solo i datori di lavoro ed i contribuenti. Soprattutto operano legittimamente e sono „controllate” per le autorità dello Stato. Sara però difficile proteggere il consumatore, mentre al riguardo della sovra-regolamentazione del mercato, il prestito veloce sarà disponibile solamente nella economia informale oppure nei servizi di prestito stranieri. Non è però la fine del problema. Il progettato art. 387(1) del codice civile stabilisce ancora dei limiti più severi per i costi legati all’ottenimento della prestazione pecuniaria. Il limite degli interessi massimali e degli interessi di mora proposto in quel caso, non solo delimiterà a quel livello i costi dei prestiti peer-to-peer, ma anche i costi del finanziamento fornito dai soggetti diversi dalle aziende di prestiti. Comunque, comparando il progetto con la motivazione, la norma sembra gravata dall’errore di redazione, dove non è stata considerata la limitazione del campo della sua applicazione ai consumatori.
Le modifiche favorevoli nel diritto del lavoro – cosa cambia dal 2017
Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore qualche cruciale modifica nel diritto del lavoro. Ciascuna delle parti nel rapporto di lavoro – sia datore di lavoro sia dipendente – ci troverà qualcosa di vantaggioso. Di sotto un breve riassunto delle nuove modifiche più importanti .
Il salario minimo per il lavoro non è più così basso.
La quota del salario minimo nei contratti di lavoro dal 1 gennaio 2017 è pari a 2.000 zloty (nell’anno precedente è stato 1850 zloty). Inoltre, è stata abrogata la norma che consente di assumere i dipendenti nel primo anno di lavoro a titolo del salario pari a 80% del salario minimo. Dal 1 gennaio 2017 tutti i dipendenti nonostante l’anzianità dovrebbero ottenere il salario minimo nella quota indicata. La modifica è favorevole per i dipendenti. La questione dell’influenza sui datori di lavoro – (soprattutto questi piccoli, principianti) – rimane aperta. Possono non essere soddisfatti i dipendenti con media anzianità, i quali ottengono lo stipendio sul livello di 2.500 – 3.000 zloty, perché le regolazioni introdotte non cambiano la loro posizione (addirittura possono impedire la lotta per l’aumento di stipendio nonché appianare la loro situazione con i dipendenti con minor anzianità, con le competenze minori). L’introduzione della modifica della quota del salario minimo porta delle conseguenze più ampie, ad esempio influisce la quota di: l’indennità per lavoro notturno, il massimo trattamento di fine rapporto per cause non dipendenti dai dipendenti, la quota esente da detrazioni.
I contratti di mandato sempre più simili ai contratti di lavoro
È stata inoltre introdotta la paga oraria minima nonché l’obbligo della registrazione delle ore di lavoro per i contratti di mandato. Nel 2017 la paga oraria minima di persone assunte in base ai contratti di mandato (art. 734 c.c.) nonché ai contratti di servizio (art. 750 c.c.) è pari a 13 zl lordo (sarà valorizzata annualmente). La presente modifica non include i contratti di agenzia o i contratti di opera (però secondo gli annunci anche questi contratti saranno rivoluzionati). Non riguarda anche i contratti in cui di luogo o periodo di esecuzione d’ordine o di prestazione dei servizi decide il ricevente d’ordine o il fornitore dei servizi e gli spetta esclusivamente la provvigione. La quota minima spetta solo alle persone fisiche. È interessante notare che, se qualche persona accetta l’ordine o si impegna a prestare dei servizi comuni, a ciascuna di loro spetta la paga oraria minima. Gli obblighi di sopra descritti si applicano anche ai contratti di mandato e ai contratti di servizio conclusi prima del 1 gennaio e vigenti la stessa data.
Il termine ragionevole per presentare il ricorso per la disdetta
Dal 1 gennaio 2017 saranno prorogati ed unificati i termini per la presentazione del ricorso per la disdetta del contratto di lavoro o licenziamento senza preavviso entro 21 giorni (secondo le norme precedentemente vigenti il dipendente aveva 7 giorni o nel caso di licenziamento disciplinare – 14 giorni). Finora il termine valido di 7 giorni per la presentazione del ricorso per la disdetta presso il tribunale del lavoro nel contesto dei procedimenti legati al diritto del lavoro che si prolungano (nei casi estremi durano perfino qualche anno) sembrava irrazionale. Inoltre, è stata incomprensibile e senza alcun ragione differenziata da parte del legislatore la posizione del dipendente licenziato per motivi disciplinari nonché il dipendente a cui è stata rilasciata la dichiarazione della disdetta del contratto di lavoro. Le norme emendate si applicano ai termini, che non sono scaduti prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge. La modifica dovrebbe essere considerata positivamente. Adesso davanti al legislatore stà il compito più difficile – miglioramento del sistema giudiziario in modo che il dipendente nel caso della risoluzione difettosa del contratto da parte del datore di lavoro – in luogo della lotta davanti al tribunale che si prolunga, abbia la garanzia di breve riassunzione.
I piccoli datori di lavoro – meno formalità
Dal 1 gennaio 2017 è stato aumentato il numero dei lavoratori, la cui assunzione decide della necessità di introduzione del regolamento del lavoro o di retribuzione – da 20 a 50 dipendenti. Qualora l’assunzione di non meno di 20 lavoratori e meno di 50 lavoratori, l’obbligo del rilascio dei regolamenti nascerebbe solamente nel caso della presentazione della domanda adeguata dall’aziendale organizzazione sindacale. Occorre però osservare che i regolamenti finora vigenti dai datori di lavoro che assumono almeno 20 e non meno di 50 dipendenti restano validi e la loro annullazione richiederà nel maggiore dei casi la consegna delle disdette modificanti o la stipula degli accordi con i lavoratori.
Una prestazione di lavoro per tutti i periodi di lavoro del 2017 ha portato i benefici per i datori di lavoro legati all’obbligo di emissione delle prestazioni di lavoro nel caso d’intenzione di continuazione d’assunzione del dipendente. Nel caso di instaurare un altro rapporto di lavoro con lo stesso dipendente entro 7 giorni dal momento di risoluzione o di scadenza del precedente rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà obbligato a rilasciare al dipendente la prestazione di lavoro esclusivamente su sua richiesta, presentata in forma cartacea o elettronica. Qualora il dipendente non presenti tale richiesta, l’obbligo di rilasciare la prestazione di lavoro non sorge fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Vale la pena attirare l’attenzione sulla norma transitoria, cioè art. 22 della legge modificativa, il cui testo possiamo trovare di sotto.
I testi delle leggi modificative possiamo trovarli sotto ai seguenti link nella Gazzetta Ufficiale:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1265/1
Alcune aziende energetiche possono perdere le concessioni possedute.
Il legislatore con le nuove norme voleva migliorare la chiarezza delle regolamentazioni sul mercato dei combustibili e del gas naturale, mentre le regolamentazioni introdotte possono causare la perdita della
concessione da alcune aziende energetiche.
Il 2 settembre 2016 è entrata in vigore la seguente modifica del Diritto energetico nonché una serie di altre leggi, tra cui soprattutto quelle che regolano il mercato dell’energia, particolarmente dei combustibili liquidi (leggi sui biocarburanti e biocombustibili liquidi, leggi sul sistema del monitoraggio e del controllo della qualità dei combustibili nonché leggi sulle riserve).
Come leggiamo nella motivazione del summenzionato emendamento le nuove norme avevano come obiettivo la sistemazione delle regolazioni concernenti il mercato dei combustibili e del gas naturale nonché
l’introduzione di maggior chiarezza sul mercato dell’energia. Tra le modifiche apportate per tale scopo nel Diritto energetico sono aggiunte la definizione dei combustibili liquidi (art. 3 v. 3b Diritto energetico) nonché la norma che fa entrare la delega legislativa per l’emissione del decreto in questione della lista dei combustibili liquidi, la cui produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione compreso circolazione all’estero richiede la concessione ed i cui l’importazione richiede l’iscrizione al registro (art. 32 comma 5 Diritto energetico).
Il 15 dicembre 2016 il Ministro dell’Energia ha emanato il decreto di cui sopra. Nello stesso giorno il decreto è stato pubblicato, ed in conseguenza in base a § 3 del decreto esso è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 16 dicembre 2016.
La conseguenza dell’entrata in vigore del summenzionato decreto in tempo così breve può essere la perdita da parte di alcune aziende energetiche delle loro concessioni. In base all’art. 16 comma 4, 16a comma 1 e 19 comma 1 del summenzionato emendamento, entro il 16 gennaio 2017:
1) aziende energetiche di cui l’attività consiste in produzione, stoccaggio, spedizione o distribuzione e circolazione dei combustibili liquidi, compreso la circolazione all’estero, sulla base delle concessioni rilasciate prima del giorno dell’entrata in vigore del summenzionato decreto sono obbligate alla presentazione della domanda di modifica delle concessioni possedute al fine di adattamento del loro contenuto alla definizione dei combustibili liquidi;
2) soggetti che svolgono prima del giorno di entrata in vigore del decreto l’attività consistente in produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione dei combustibili liquidi compresa circolazione all’estero di tali combustibili, che in conseguenza di entrata in vigore di summenzionato emendamento e decreto, sono obbligate al conseguimento della concessione o al cambiamento dei limiti della concessione posseduta, devono presentare la domanda di concessione o di modifica della concessione;
3) imprenditori stranieri, i quali prima del giorno dell’entrata in vigore di summenzionato emendamento svolgevano l’attività consistente nella produzione dei combustibili liquidi o nella circolazione dei combustibili liquidi all’estero, sono obbligati alla presentazione della domanda di modifica della concessione della circolazione dei combustibili liquidi posseduta al fine di adattamento della loro attività alle condizioni di cui nell’art. 33 comma 1b v. 1 e 3 Diritto energetico.
Comunque, secondo la dichiarazione del Presidente dell’agenzia URE la domanda di modifica della concessione non risulterà una formalità ed un semplice aggiornamento della concessione. Il Presidente dell’agenzia URE intende ricominciare a valutare, se un’azienda energetica possiede l’infrastruttura e delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività concessionaria (secondo la dichiarazione la domanda dovrebbe „contenere la documentazione e le informazioni complete per consentire la verifica esaustiva delle potenzialità formali e legali, organizzative, tecniche e finanziarie dello svolgimento dell’attività nell’ambito dei combustibili liquidi precisamente indicati”). Come risulta dalle informazioni che si trovano sul sito dell’agenzia URE l’ambito di questi documenti è così vasto che la loro raccolta potrebbe richiedere in alcuni casi un periodo più lungo.
Intanto la mancata presentazione della presente domanda nel termine previsto, cioè entro 16 gennaio 2017, risulterà la decadenza della concessione. Inoltre, le aziende energetiche le quali presenteranno tale domanda hanno solo un’occasione di completarla, a meno che non la effettuino secondo le esigenze del Presidente dell’agenzia URE perderanno altresi’ la concessione.
Gli imprenditori che non rispetteranno gli obblighi e continueranno a vendere i combustibili, si esporranno alla multa (fino a 5 milioni di zl), o persino alla pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 57 g Diritto energetico).
L’emendamento sopra citato ha imposto alle aziende energetiche anche un numero di doveri aventi come scopo l’adattamento dell’attività svolta dalle aziende energetiche alle nuove regolarizzazioni, tra cui tra l’altro l’obbligo di presentare nello stesso termine che le domande di concessione summenzionate, le domande dell’iscrizione al registro, se la loro attività richiede tale iscrizione. Comunque, considerato l’ambito della richiesta documentazione da presentare, l’eccezionalmente breve tempo per la loro raccolta, la possibilità limitata per la compilazione delle domande nonché le conseguenze risultanti dalla mancanza di
adattamento alle esigenze dell’emendamento, le norme selezionate e di sopra descritte esigono un’attenzione particolare.
Il progetto della nuova legge sulla protezione dei dati personali
Il progetto della nuova legge sulla protezione dei dati personali
Il Ministero di Digitalizzazione ha pubblicato martedì il progetto della legge sulla protezione dei dati personali. L’ambito del progetto non risulta essere ancora completo. Comprende solo tale parte della regolamentazione che non è stata finora elaborata da tale Ministero. Le altre norme che verranno introdotte tramite la legge progettata sono l’oggetto dei lavori legislativi essenti in corso. Il Ministero ha inoltre riservato la possibilità di modificare le disposizioni già disponibili. Il progetto pubblicato include le disposizioni generali, le procedure sull’infrazione e il procedimento di controllo, la protezione dei dati personali, la collaborazione amministrativa europea, le sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità civile e le questioni legate ai responsabili della protezione dei dati.
È necessario valutare in modo positivo anche il solo fatto della pubblicazione di una parte del progetto – commenta Piotr Ćwiertniewski, avvocato e socio dello studio BSWW Legal & Tax. L’adattamento del trattamento dei dati personali al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), sarà un processo complicato e di vari aspetti. Considerando il periodo rimasto per tale adattamento, gli amministratori dei dati dovrebbero prendere conoscenza in tempi brevi delle disposizioni che implementeranno il regolamento 2016/679 nel diritto nazionale. Pertanto è giusta ogni azione che avvicina la forma di tali disposizioni oppure che permette di preparare già i commenti al progetto.
Legge di Bilancio 2017 – Misure per l’attrazione degli investimenti
Con l’approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , entrata in vigore dal 1 gennaio 2017, é stato confermato il contenuto della c.d. Legge di Bilancio 2017.
Le misure contenute nei commi 148 – 159 della Legge di Bilancio 2017 hanno due scopi precipui: in primis e da un lato, determinare le condizioni favorevoli per attrarre capitali esteri in Italia ed in secundis contenere la crescente migrazione di giovani italiani laureati all’ estero, favorendo il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Nel presente breve articolo mi soffermeró unicamente sul primo di tali interessant fronti, id est le misure volte ad attrarre investimenti di capitali esteri in Italia.
Sulla base di quanto stabilito al comma 148 della Legge di Bilancio 2017, viene inserito nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione il nuovo articolo 26-bis, rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”, che semplifica la procedura di rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno a quegli stranieri che intendono effettuare investimenti di rilevante entitá in Italia.
Per ottenere questo particolare visto di durata biennale (rinnovabile, in determinati casi, per ulteriori 3 anni), che, non a caso, viene denominato “visto investitori”e che consente l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori ai 3 mesi ed al di fuori delle quote del “decreto flussi” (approvato con l’ intento di porre un freno alla crescente immigrazione di cittadini stranieri), il cittadino straniero richiedente deve presentare una serie di documenti, secondo una procedura che dovrà essere definita con decreto interministeriale.
Il visto investitori potrá esserer rilasciato agli stranieri che intendono effettuare:
• un investimento di almeno 2.000.000 EURO in titoli emessi dal Governo italiano purché vengano mantenuti per almeno due anni;
• un investimento di almeno 1.000.000 EURO in strumenti rappresentativi del capitale di una societá costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societá sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese;
• una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 EURO a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Per l’accertamento dei requisiti previsti ex lege, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, i seguenti documenti:
• copia del documento di viaggio in corso di validitá con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
• documentazione comprovante: i) la disponibilitá della somma minima prevista sopra, e ii) la circostanza che tale somma possa essere trasferita in Italia;
• certificazione della provenienza lecita dei fondi;
• dichiarazione scritta contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.
Oltre al c.d. visto investitori un’ulteriore novitá é prevista al comma 152 della Legge di Bilancio 2017 che inserisce nel Testo Unico Imposta sul Reddito (TUIR) il nuovo articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia”
Tale misura tende ad incentivare il trasferimento della propria residenza in Italia da parte di soggetti (italiani eo) stranieri non residenti.
Tali soggetti, infatti, ove decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, possono optare per una tassazione “a forfait”, nella misura di 100.000 EURO per ciascun periodo d’imposta, dei redditi prodotti all’estero; l’esercizio dell’opzione è possibile a condizione che il richiedente, nei 10 anni precedenti il trasferimento della residenza in Italia, sia stato residente all’estero per almeno 9 anni (e quindi non sia stato fiscalmente residente in Italia).
Tale opzione ha le seguenti caratteristiche ed in particolare:
• ha una durata massima di 15 anni ed è revocabile;
• cessa in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva;
• può essere estesa ad uno o più familiari del richiedente, a condizione che anche questi trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni negli ultimi 10 periodi d’imposta (per ciascun familiare sono dovuti altri 25.000 euro annui);
• “copre” anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate solo a partire dal sesto anno di validità dell’opzione;
• può essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate.
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere individuate dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
A parere dello scrivente, é apprezzabile lo sforzo del legislatore italiano di incentivare il rientro di capitali e di soggetti in Italia.
Resta da verificare il contenuto dei vari decreti interministeriali che dovranno essere emanati entro fine marzo e che avranno una fondamentale importanza in quanto incidenti sulla procedura da seguire.
BSWW ha fornito consulenza al Gruppo Buma nell’affitto di DOT Office
L’Azienda Ericsson ha sottoscritto il contratto di locazione di 8 000 mq. in DOT Office, l’investimento del Gruppo Buma a Cracovia. Lo spostamento della sede dell’azienda è previsto per giugno 2017. Il locatario occupa l’intero edificio E dell’investimento.
I legali della BSWW hanno fornito consulenza al Gruppo Buma nelle trattative e nella conclusione del contratto di locazione. Il socio che ha gestito il lavoro del team è stato l’avvocato Michał Wielhorski, socio gestore, assistito dall’avvocato Alicja Sołtyszewska, socio.
Lo Studio ha consigliato su tutti gli aspetti concernenti l’esame legale nonché l’acquisto dell’immobile destinato alla costruzione del complesso DOT Office, i dettagli del procedimento immobiliare, il finanziamento dell’investimento e commercializzazione, sia nelle prime fasi che nelle fasi successive del progetto.
Il complesso DOT Office consiste in 5 edifici moderni per uffici della superficie d’affitto di oltre 40.000 mq. localizzati in via Czerwone Maki a Cracovia sul terreno della zona economica speciale. Il complesso DOT Office è stato progettato secondo le regole dello sviluppo equilibrato. Lo studio di architettura Medusa Group è l’autore del progetto.
Il Gruppo BUMA è il leader sul mercato delle strutture per uffici, sia dà un punto di vista d’investimento che in fase di sviluppo. Il Gruppo è formato dal complesso di aziende che funzionano sull’area degli investimenti d’ufficio, di locali, della gestione degli immobili, del controllo e supervisione dell’investimento e dell’elevazione. Il Gruppo Buma sul mercato di Cracovia funziona da più di 26 anni. Nel tempo ha costruito tra l’altro le strutture per uffici della superficie d’affitto di oltre 180 000 mq., oltre dieci gruppi di isolati nonché edifici abitativi a Londra. Le realizzazioni per ufficio più importanti: Dot Office, Quattro Business Park, Aleja Pokoju 5, Green Office, Rondo Business Park, Buma Square Business Park e l’immobile per uffici Onyx Office. In corso di realizzazione sono invece i complessi per uffici Tertium Business Park e Wadowicka 3 a Cracovia.
„Il fatto che lavoriamo sui più grandi progetti del mercato d’uffici a Cracovia è molto rilevante. Nel quadro del progetto prestiamo la consulenza complessiva fin dall’inizio. Abbiamo cooperato con il Gruppo Buma all’acquisto degli immobili, la costruzione e piena commercializzazione dell’edificio.” – ha detto Michał Wielhorski.
I violatori dei diritti patrimoniali d’autore non possono dormire sonni tranquilli
Con la sentenza attesa da lungo tempo del 25 gennaio 2017 in procedimento C 367/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che la norma della legge polacca in merito al diritto d’autore e diritti affini che concede all’autorizzato, i cui diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, il diritto di richiedere al violatore il pagamento della somma corrispondente alla retribuzione doppia la quale sarebbe dovuta a titolo di concessione di un’autorizzazione all’uso di certa opera, è lecita.
La sopra menzionata sentenza è cruciale nell’aspetto dell’ esecuzione dei diritti dagli autorizzati dai diritti patrimoniali d’autore.
Ricordiamo, che essa è stata emessa sulla base della controversia tra l’Associazione dei Cineasti Polacchi (SFP), l’organizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore, e l’Associazione „Oławska Telewizja Kablowa” (OTK), che diffonde i programmi televisivi via rete cablata sul territorio della città di Oława. La domanda presentata dalla SFP ha contenuto tra l’altro la richiesta di pagamento della compensazione forfettaria a titolo della violazione causata dei diritti patrimoniali d’autore in quota corrispondente alla retribuzione tripla (articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b diritto d’autore).
La Corte Suprema, che ha esaminato il ricorso in Cassazione dell’ oggetto, ha formulato dei dubbi se la norma sopra menzionata del diritto d’autore che prevede la possibilità di condannare su richiesta dell’autorizzato, di cui i diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, una compensazione attraverso il pagamento di quota pari alla retribuzione doppia o tripla è conforme al diritto comunitario, specificamente all’articolo 13 della direttiva 2004/48 ed il risultato ha indirizzato una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. I dubbi della Corte Suprema riguardavano soprattutto la questione se i diritti nazionali non prevedono, alla luce del carattere compensativo della compensazione e nei confronti di ciò, una troppo grave ed inammissibile pena imposta al violatore.
Ancora prima dell’emissione della summenzionata decisione, si occupava delle norme del diritto nazionale d’autore il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia. A causa del ricorso costituzionale presentato con la clamorosa sentenza del 23 giugno 2015 n. di fascicolo SK 32/14, ha constatato una parziale divergenza della norma del diritto d’autore con la Costituzione della Repubblica di Polonia, specificando meglio articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b, in materia della quale ha testimoniato all’autorizzato, di cui i diritti patrimoniali d’autore sono stati violati, su richiesta nel caso di violazione causata della quota pari alla retribuzione tripla. Nell’opinione del Tribunale costituzionale il legislatore mirando alla garanzia della protezione completa degli autorizzati a titolo dei diritti patrimoniali d’autore, ha violato il principio del mezzo più delicato. La regolazione messa in questione contiene una pena troppo rigorosa e entra troppo in profondità nei rapporti orizzontali tra i soggetti che hanno in corso una controversia sui diritti patrimoniali.
Di fronte al fatto che il Tribunale costituzionale non si occupava dell’intero articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b, la norma summenzionata restava in vigore in materia, nella quale prevede prevedeva la richiesta di pagamento della compensazione forfettaria, però in somma di retribuzione doppia. Sulla base di ciò si è formulata la decisione dei tribunali nazionali che concede agli autorizzati il diritto della pretesa di tale compensazione, non prendendo in considerazione se al violatore potrebbe essere attribuita la colpa (ad. es. la sentenza del Tribunale d’Appello a Łódź del 27 luglio 2015 no. del fascicolo I ACa 110/15).
La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea doveva dunque pregiudicare – alla luce del diritto comunitario – l’ammissione d’applicazione delle norme nazionali che prevedono la possibilità di condannare a favore degli autorizzati la compensazione forfettaria che costituisce la multipla retribuzione ipotetica (nel caso d’oggetto – doppia).
Come è stato già segnalato all’inizio, la corte comunitaria ha deciso che il diritto comunitario non si oppone alle norme nazionali che danno un’alternativa per l’autorizzato nell’ambito della possibilità della rivendicazione della compensazione per il danno da lui riportato sulle regole generali, nonché di richiedere il pagamento della somma corrispondente alla retribuzione doppia, la quale sarebbe dovuta a titolo dell’approvazione di una data opera.
La Corte ha sottolineato che la direttiva 2004/48/WE introduce certi standard minimali della tutela dei diritti degli autorizzati e non vieta di stabilire dei mezzi che permettono la tutela successiva. Dalla sostanza della compensazione forfettaria emerge inoltre che la quota del danno subito non deve sempre rispecchiare precisamente la quota della compensazione condannata.
È opportuno sottolineare che secondo la Corte le norme delle summenzionate direttive non dovrebbero essere interpretate come il divieto dell’introduzione del mezzo di protezione „di carattere pena”, comunque la Corte aveva dei dubbi se la norma dell’articolo 79 comma 1 punto 3 lettera manca lettera-brakuje jaka litera!!! del diritto d’autore è realmente di tale carattere (l’obbiezione viene spesso sollevata dagli avversari della costruzione accettata sulla base delle norme polacche).
La Corte ha ricordato che il semplice pagamento ipotetico della tassa di concessione non sempre può compensare all’autorizzato l’intero danno da lui subito, perché potrebbe non coprire ad esempio tutte le spese concernenti la sua violazione. Considerando le nostre esperienze tale conclusione sembra giusta. L’eventuale abuso riguardante tale richieste dovrebbe essere adattato in una certa questione dal tribunale (ad. es. in riferimento all’abuso del diritto dall’autorizzato).
Nella sentenza in oggetto la Corte ha preso la parte degli autorizzati dagli diritti patrimoniali d’autore.
Questo significa però la fine della discussione sulla norma dell’articolo 79 comma 1 punto 3 lettera b del diritto d’autore? Non credo. È opportuno tener conto del fatto che la decisione della Corte non pregiudica che la norma in oggetto è, in materia in cui concede il diritto a richiedere retribuzione doppia, conforme alla Costituzione della Repubblica di Polonia. Si può assumere che anche in tale materia – prima o poi – essa sarà valutata dal Tribunale costituzionale. Non è però ovvio che il Tribunale avrà la stessa opinione che il tribunale comunitario.
Per questo momento però i violatori dei diritti patrimoniali d’autore non possono dormire sonni tranquilli.
Testo integrale della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 gennaio 2017 in questione C 367/15 è disponibile sotto seguente link:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187122&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=540464