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Scudo 3.0 – sblocco dei termini giudiziari e processuali

Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni del cosiddetto scudo anticrisi 3.0. La legge sblocca i termini giudiziali e processuali. Quando inizieranno a decorrere le scadenze e come dovranno essere conteggiate?

Finora, durante l’epidemia di coronavirus, il corso dei termini processuali e giudiziari era stato sospeso, in particolare nei procedimenti civili, penali o amministrativi. Il congelamento dei termini è stato previsto dall’art. 15zzs comma 1, introdotto dal cosiddetto scudo anticrisi 1.0 alla legge del 2 marzo 2020 sulle soluzioni speciali relative alla precauzione, prevenzione e lotta contro COVID-19, alle altre malattie infettive e alle situazioni di crisi da esse causate. Lo scudo 3.0. prevede l’abrogazione della suddetta disposizione. Ai sensi dell’articolo 68, comma 1 e 2 della modifica, i termini iniziano a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, ossia il 24 maggio.

Nelle disposizioni dello scudo 3.0. vi sono alcune lacune legislative. In particolare, l’abrogazione della disposizione sul congelamento dei termini entra in vigore il giorno successivo alla data dell’emanazione della legge (ovvero il 16 maggio). Pertanto, non esiste una base giuridica per sospendere le scadenze tra il 16 e il 23 maggio 2020. Tuttavia, nonostante queste lacune, le intenzioni del legislatore sono ovvie. A nostro avviso, non vi è alcun dubbio che i termini inizino a decorrere prima del 24 maggio.

Si noti che le scadenze sospese, che non sono affatto iniziate, riprenderanno a decorrere. D’altra parte, le scadenze che sono iniziate a decorrere anche prima dell’entrata in vigore dello scudo 1.0 e che sono state sospese non decorrono dall’inizio, ma continuano a decorrere.

Esempio 1:

Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 15 aprile 2020. Il termine di due settimane per presentare l’opposizione all’ingiunzione di pagamento non ha quindi iniziato a decorrere. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il primo giorno del termine. Si prega di notare che il termine non può scadere né di sabato né di domenica. Pertanto, in questo caso scadrà l’8 giugno 2020.

Esempio 2:

Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 18 marzo 2020. Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il termine per presentare l’opposizione è stato sospeso, ma sono già trascorsi 12 giorni di questo periodo di due settimane (19-30 marzo) e ne rimangono solo 2. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il 13° giorno del termine. Il termine scade quindi il 25 maggio.

Se avete domande, non esitate a contattarci:

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio Fondatore
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+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

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Scudo 3.0 – video udienze e riunioni segrete nei procedimenti civili

Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni della legge del 14 maggio 2020 sulla modifica di alcune disposizioni sulle misure di protezione in relazione alla diffusione del virus di SARS-CoV-2 (Gazz. Uff. del 2020, punto 875), denominata scudo 3.0. In particolare, nella procedura civile sono state introdotte soluzioni per aumentare la possibilità di tenere udienze sotto forma di videoconferenze e di aggiudicare in riunioni segrete.

Secondo la nuova legge, durante il periodo di stato di epidemia e di pericolo di epidemia ed entro un anno dall’annullamento di quest’ultimo, nei casi esaminati secondo il Codice di Procedura Civile:

• le udienze si svolgeranno sotto forma di videoconferenze. Finora, la condizione per svolgere una riunione pubblica a distanza è stata la presenza delle parti del procedimento negli edifici del tribunale, ad esempio nelle città della propria residenza. Attualmente, le parti potranno partecipare all’udienza senza uscire di casa. Le udienze tradizionali potranno avere luogo in via eccezionale – nei casi in cui il loro svolgimento non comporti un rischio eccessivo per la salute delle persone che partecipano in esse. Il legislatore ha lasciato un ampio spazio all’interpretazione dei criteri da applicare per valutare se lo svolgimento di un’udienza non comporti un rischio eccessivo per la salute dei partecipanti. Sembra che tali criteri possano essere ad esempio l’età dei partecipanti, il numero totale di persone che parteciperanno alla riunione, la fase dell’epidemia, ecc.;

• se il tribunale non sarà in grado di tenere una video udienza e l’udienza tradizionale potrebbe mettere in pericolo la salute dei partecipanti, il tribunale potrà esaminare il procedimento in una riunione segreta, a meno che una delle parti non si opponga. L’opposizione può essere presentata entro 7 giorni dalla consegna dell’avviso di rinvio del procedimento a udienza segreta. Solo le persone che agiscono senza un avvocato professionista saranno informate del diritto a tale opposizione;

• se, per particolari circostanze, il Presidente del tribunale così dispone, i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del segretario, potranno partecipare all’udienza con mezzi di comunicazione elettronica ( ossia potranno partecipare all’udienza da casa), ad eccezione della riunione in cui l’udienza viene chiusa;

• nei casi in cui il procedimento delle prove sia già stato interamente svolto, il tribunale può chiudere l’udienza ed emettere una decisione in udienza segreta dopo che le parti o i partecipanti del procedimento abbiano preso posizione per iscritto;

• è stato temporaneamente esteso l’ambito di applicazione dell’art. 374 del Codice di Procedura Civile, prevedendo la possibilità di esaminare in riunione segreta i ricorsi presentati entro il 7 novembre 2019 (a meno che una delle parti non richieda un’udienza o richieda che vengano prese prove dalle testimonianze dei testimoni o richieda l’ascolto delle parti). La richiesta di svolgimento dell’udienza deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di consegna della comunicazione dell’invio dell’udienza a riunione segreta. In caso di ritiro del ricorso, dell’appello o se il procedimento non è valido, il tribunale esamina il procedimento in riunione segreta.

In caso di domande, Vi invitiamo a contattarci:

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act BSWW presta consulenza nella stipula di un accordo quadro per una serie di voli cargo transcontinentali con apparecchiature mediche

Lo studio act BSWW ha prestato consulenza a uno dei suoi Clienti nelle trattative e nella stipula di un accordo quadro con l’operatore leader polacco per una serie di voli cargo dalla Cina alla Polonia.

Gli aerei trasportano apparecchiature dedicate al combattimento del coronavirus.

L’avvocato Michał Wielhorski, Socio Fondatore, era responsabile per la consulenza complessiva prestata a favore del Cliente.

act BSWW alla conferenza “Congresso polacco del Diritto Edile”.

Nei giorni 20-22 maggio 2020 si terrà una conferenza on-line sul tema “Congresso polacco del Diritto Edile. Diritto Edile | Contratti | Ordini pubblici per lavori di costruzione”.

Sebastian Pietrzyk – Avvocato e Socio dello studio legale, co-gestore della pratica degli appalti pubblici, prenderà parola durante la conferenza dedicata all’accordo tra il committente e l’appaltatore e alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il programma completo dell’evento e i dettagli sulla partecipazione si trovano qui.

L’organizzatore è la casa editrice Wydawnictwo Must Read Media.