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Pagamenti superiori ai 15.000 PLN esclusivamente attraverso il conto bancario

Facciamo notare che, con decorrenza 1° gennaio 2017, cambiano le regole concernenti le transazioni cashless tra gli imprenditori, aventi anche un impatto sull’ammontare dei costi deducibili.
In primo luogo, è stato modificato il contenuto dell’art. 22 della legge sulla libertà di iniziativa economica, che permetteva agli imprendItori di regolare i pagamenti in contanti – per una singola transazione – fino all’importo di 15.000 euro.

Dal 1° gennaio 2017, invece in ciascun caso, l’effettuazione o il ricevimento dei pagamenti legati all’attività svolta verrano eseguiti attraverso il conto bancario dell’imprenditore, quando il valore della singola transazione, indipendentemente dal numero delle transazioni che ne derivano, supererà l’importo di 15.000 PLN.
Nel caso in cui le transazioni vengano fatte in valuta straniera, tale valore viene convertito in zloty secondo il tasso medio delle valute straniere annunciato dalla banca Narodowy Bank Polski l’ultimo giorno lavorativo prima della data della transazione.

Inoltre, nelle disposizioni sull’imposta sul reddito (CIT e PIT), sono state introdotte sanzioni in caso di effettuamento dei pagamenti al di fuori del conto bancario. Ossia, i contribuenti non calcoleranno come costi deducibili quelle spese in cui il pagamento, sulla transazione di cui all’art. 22 della legge sulla libertà di iniziativa economica, è stata effettuato senza l’uso del conto di bancario. Comunque, nel caso di classificazione nei costi deducibili delle spese nella parte in cui il pagamento sulla transazione è stata effettuato senza l’uso del conto bancario i contribuenti:
• diminuiscono i costi deducibili, oppure
• in mancanza di possibilità di ridurre i costi deducibili – aumentano i redditi nel mese, in cui è stato effettuato il pagamento senza l’uso del conto bancario.

Le norme modificate della legge su CIT e PIT saranno applicabili per i pagamenti effettuati nell’anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 2016. D’altra parte tali norme non si applicano per i pagamenti sulle transazioni concluse prima del 1° gennaio 2017 se il valore della transazioni non abbia superato il limite attuale di 15.000 euro. L’emendamento non riguarderà anche i pagamenti concernenti i costi calcolati nei costi deducibili prima dell’entrata in vigore della suddetta norma.

A causa dei dubbi sorti, il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet alcune delucidazioni secondo le quali le nuove regolamentazioni non si applicano alle transazioni contabilizzate in forma di compenso e barter. Pur non rivestendo carattere di interpretazione, l’informazione del Ministero risulta tuttavia essere un consiglio importante su come comprendere le norme descritte.

Seminario “Obbligazioni societarie”

In qualità di partner dell’evento, Vi invitiamo in collaborazione con il quotidiano Rzeczpospolita al seminario:
OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Aspetti legali, analisi del mercato, canali di emissione
12-13 dicembre 2016, Varsavia

L’emissione delle obbligazioni sono una forma popolare di ottenimento dell’investimento. Ne usufrono sia i piccoli rappresentanti che i leader del mercato polacco, indipendentemente dal settore in cui operano.
Molte aziende sono incerte e riflettono su tale forma di finanziamento.

In risposta alle esigenze del mercato abbiamo preparato il seminario, nella cui partecipazione ci permetterà in particolare di:
– stabilire per quali soggetti le obbligazioni societarie sono un’adeguata forma di finanziamento
– conoscere in dettaglio tutte le fasi di preparazione all’emissione, della sola emissione e delle ulteriori procedure
– comprendere in modo approfondito gli aspetti legali e fiscali legati all’emissione delle obbligazioni societarie
– concepire e limitare il rischio macroeconomico e di mercato

Gli esperti da parte della BSWW saranno:
– Piotr Smołuch, socio gestore, avvocato
– Sebastian Sury, partner, avvocato
– Jakub Salwa, partner, avvocato
– Jarosław Ziółkowski, associato “senior”, consulente tribuario

Calcolo degli acconti sull’imposta sul reddito (PIT) nel 2017

Commento di Maksym Jabłkiewicz su www.infor.pl
Con la legge del 29 novembre 2016 sono state introdotte nuove normative concernenti la quota esente dall’imposta, e di conseguenza, delle regole modificate sulla calcolazione degli acconti su PIT.
Ricordiamo, che dall’anno 2017 la quota che diminuisce l’imposta sarà pari a:

• 1.188 zł – per il reddito annuale non superiore a 6.600 zł,
• 1.188 zł ridotto della quota calcolata secondo la formula: 631 zł 98 gr x (reddito annuale – 6.600 zł) / 4.400 zł, per il reddito annuale tra 6.600 zł e 11.000 zł,
• 556 zł 02 gr – per il reddito annuale superiore a 11.000 zł e inferiore a 85.528 zł,
• 556 zł 02 gr ridotto della quota calcolata secondo la formula: 556 zł 02 gr x (reddito annuale – 85.528 zł) / 41.472 zł, per la base imponibile superiore a 85.528 zł e inferiore a 127.000 zł.

Pertanto, verranno modificate anche le regole della calcolazione degli acconti su PIT, in particolare dai contribuenti che compensano i redditi dal rapporto di lavoro. Dunque, per i dipendenti con reddito annuo fino all’importo di 85.528 zł, i contribuenti riceveranno acconti mensili sull’imposta ridotti di 1/12 della quota diminuente l’imposta, ovvero 46 zł 33 gr (556 zł 02 gr annuo). Per raggiungere tale diminuzione degli acconti mensili il dipendente, come finora, sarà tenuto a presentare al contribuente (al datore di lavoro) una dichiarazione ai fini della calcolazione degli acconti mensili sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (modulo PIT–2).

Se tuttavia il reddito del dipendente superi nel corso dell’anno il livello di 85.528 zł, allora dal mese in cui sia avvenuto tale eccesso, il contribuente sarà tenuto a calcolare l’acconto sull’imposta escludendo l’importo mensile diminuente l’imposta (46 zł 33 gr). Il dipendente può anche presentare al contribuente la dichiarazione, che il suo reddito supererà nel dato anno la quota di 85.528 zł. Quindi il contribuente sarà obbligato a riscuotere l’acconto sull’imposta escludendo la quota diminuente – a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Vale ricordare, che se nell’insediamento annuale del dipendente verrà dimostrato che il suo reddito ha superato 85.528 zł, dunque al momento della presentazione dell’insediamento annuale egli sarà obbligato a rimborsare al fisco una parte della quota che diminuisce l’imposta.

Esempio
Il dipendente ha raggiunto il reddito annuale nell’importo di 95.500 zł. Nell’insediamento annuale la quota diminuente l’imposta sarà calcolata nel modo seguente:
556 zł 02 gr x (95.500 zł – 85.528 zł) / 41.472 zł = 133 zł 70 gr;
Quota diminuente l’imposta: 556 zł 02 gr – 133 zł 70 gr = 422 zł 32 gr.
Se invece il reddito del dipendente superi nell’insediamento annuale la quota di 127.000 zł, allora la quota diminuente l’imposta sarà rimborsabile (se gli acconti sono stati diminuiti per intero o parzialmente di tale quota da parte del contribuente).

Esempio
Il dipendente nel corso dell’anno ha raggiunto il reddito nell’importo di 200.000 zł. Presumiamo che per i primi 5 mesi dell’anno fiscale il contribuente abbia detratto dagli acconti la quota diminuente l’imposta nell’importo di 231 zł 65 gr (46 zł 33 gr x 5). Alla fine, nell’insediamento annuale il dipendente non potrà ridurre l’imposta della quota di 231 zł 65 gr (dovrà pagarla all’ufficio delle entrate).

La legge antiusura – opinioni di BSWW presso il Ministero della Giustizia

In relazione al processo legislativo tenuto dal Ministero della Giustizia concernente il progetto di legge modificativo – Codice penale nonchè di alcune disposizioni, pubblicato insieme alla spiegazione in data 7 dicembre 2016 ed inoltre, a causa del fatto che all’interno dei lavori legislativi sul Progetto esso è stato indirizzato presso il Ministero della Giustizia per ottenere l’opinione ed il processo di ottenimento del parere rimane in corso, lo studio BSWW Legal & Tax ha presentato presso il Ministero della Giustizia due opinioni concernenti il Progetto in oggetto. Le opinioni riguardano il contenuto e gli effetti delle modifiche progettate, che testualmente in un dato ambito paiono non essere conformi alla spiegazione dell’emendamento progettato. Una delle opinioni concerne l’analisi del Progetto nel contesto del mercato delle istituzioni finanziarie, in particolare delle obbligazioni societarie nonchè dei prestiti societari, la seconda si riferisce soprattutto al mercato dei prestiti.
Vi invitiamo a leggere il testo delle opinioni presentate.

BSWW ha fornito consulenza nell’IPO alla Artifex Mundi S.A.

Editore e produttore leader di giochi di avventura – la Artifex Mundi S.A. ha debuttato in novembre sul mercato di Varsavia come diciassettesima società in quest’anno. Lo studio BSWW Legal & Tax ha assistito la societá per il suo debutto in Borsa.

Il valore dell’offerta pubblica effettuata risultava pari a 99.405.000 zł. Essa racchiudeva la vendita delle azioni da parte degli azionisti presenti (88.155.000 zł) nonché l’offerta delle azioni di nuova emissione (11.250.000 zł).

Artifex Mundi S.A. è uno dei leader mondiali nel segmento dei giochi tipo HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), che produce e pubblica sia propri titoli che altri creati da altri developer. Tra le pubblicazioni più conosciute troviamo le serie dei giochi: Enigmatis, Grim Legends, Time Mysteries: Inheritance, Nightmares from the Deep. La società condivide i titoli propri e le produzioni dei developer esterni per dispositivi mobili, console e computers. Dal 2016 sviluppa anche la vendita dei giochi nel segmento free-to-play, in cui i pagamenti sono effettuati nel corso del gioco in luogo del momento dell’acquisto.

Con riguardo alla ricerca del capitale per lo sviluppo da parte dei produttori dei videogiochi, ed il fatto che gli investitori gli affidino volentieri i suoi mezzi, Artifex Mundi, è già un’altra azienda del settore gaming che compare nel mercato di Varsavia, dopo CI Games, CD Projekt, o 11 bit studios.

„- Notiamo grande interesse nelle quotazioni in borsa da parte dei soggetti del settore videogiochi. Non è sempre il mercato centrale GPW, i soggetti più piccoli considerano pure l’entrata in NewConnect.” – ha dichiarato Piotr Wojnar, Socio Gestore dello studio BSWW Legal & Tax, che guida il team degli avvocati responsabili della consulenza in materia di quotazione in borsa della Artifex Mundi S.A.

Lo studio BSWW ha eseguito l’esame giuridico della società (due diligence) nonché ha partecipato nella preparazione del prospetto di emissione. Ha inoltre rappresentato Artifex Mundi S.A. nel procedimento davanti la Commissione di Vigilanza Finanziaria (Komisja Nadzoru Finansowego) per l’approvazione del prospetto, nonché ha fornito assistenza negli atti legati alla dematerializzazione delle azioni presso Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. e nel procedimento l’ ammissione ed introduzione alla circolazione delle azioni della Artifex Mundi S.A. sul mercato regolato organizzato dalla Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nel progetto hanno lavorato gli avvocati: Piotr Wojnar, Janusz Szeliński, Małgorzata Stefaniak.

La fine dell’ottimizzazione tramite il sovraprezzo e lo scambio delle quote di partecipazione a partire dall’anno 2017

La revisione delle leggi sulle imposte sul reddito porta cambiamenti nella tassazione dei conferimenti in natura nelle società di capitali nonchè introduce una clausola anti- elusiva nel campo del cosiddetto scambio delle quote di partecipazione.
Le normative vigenti, sia quella sul PIT (imposta sul reddito delle persone fisiche) che quella del CIT (imposta sul reddito delle societá), prevedono che il reddito del socio che dá un conferimento in natura (in forma diversa dall’azienda o ramo d’azienda) nella società di capitale è pari al valore nominale delle quote di partecipazione acquisite in cambio di tale contributo. In tal modo, se il socio decideva di trasferire una parte del contributo non monetario nel capitale di riserva della società (sovraprezzo), in questo caso di regola, non si produceva il reddito nell’imposta PIT/CIT.
Tuttavia, a decorrere dal nuovo anno il reddito del socio avrá come valore il contributo indicato nello statuto o nel contratto societario, ed in loro assenza, il valore del contributo stabilito in un altro documento di carattere simile. Se comunque tale importo sarà inferiore al valore di mercato di questo contributo o se il valore del contributo non sarà indicato nello statuto, come reddito verrà considerato il valore di mercato di tale contributo determinato al giorno del trasferimento della proprietà dell’oggetto del medesimo conferimento.
Ciò significa che l’aumento del capitale con l’utilizzo del sovraprezzo non avrà alcun impatto sull’ammontare del reddito del socio che conferisce il contributo. Inoltre, il legislatore ha deciso di introdurre la clausola anti-elusiva nel campo dello scambio delle quote di partecipazione.
Da ció ne consegue che, se saranno soddisfatte determinate condizioni, l’operazione di apportare delle quote di partecipazione di una società, in cambio delle quote di un’altra società, non causerà conseguenze fiscali per i soci conferenti le quote di partecipazione e per la società che le acquisisce.
In tale ambito la normativa prevede ulteriori condizioni per l’utilizzo di tale privilegio fiscale. In primo luogo, tale operazione sará tassata solo se l’obiettivo principale o uno degli obiettivi principali dello scambio delle quote di partecipazione é quello di evitare il pagamento o eludere la tassazione. In secondo luogo si presuppone che se lo scambio delle quote non venga giustificato debitamente da ragioni economiche valide, si presume che l’obiettivo principale o uno degli obiettivi principali di tale operazione sia quello di evitare o eludere la tassazione.
Le modifiche di cui sopra entrano in vigore dal 1° gennaio 2017 salvo che, se il trasferimento alla società della proprietà del contributo non monetario abbia avuto luogo nell’anno fiscale prima del 1° gennaio 2017 e se il reddito a tale titolo è stato prodotto nell’anno fiscale che ha avuto inizio dopo il 31 dicembre 2016, dunque il reddito a tale titolo viene stabilito in base alle disposizioni finora vigenti.
Inoltre, ai contribuenti CIT, il cui anno d’imposta è diverso ed è iniziato prima del 1° gennaio 2017 e terminato entro il 31 dicembre 2016, si applicano fino alla fine dell’anno fiscale di competenza le disposizioni della legge sul CIT vigenti in quel tempo.

Lo Studio BSWW Legal & Tax ha fornito consulenza a Strabag nell’ambito dell’acquisizione dell’edificio ad uso uffici a Varsavia

Lo Studio legale BSWW Legal & Tax ha fornito consulenza alla Strabag Sp. z o.o., società che fa parte del gruppo STRABAG SE, azienda tecnologica di caratura europea del settore edile, in riferimento all’acquisizione dalla Tamex Inwestycje Sp. z o.o. dell’edificio ad uso uffici in via Tamka 38 a Varsavia. L’azienda progetta la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo.

La consulenza complessiva dello studio nella transazione ha racchiuso tra l’altro: l’esame giuridico e tributario dell’immobile (due diligence), la consulenza transazionale e tributaria e l’assistenza nelle trattative con il venditore e le instituzioni finanziarie.

Marek Wojnar, avvocato, socio gestore della BSWW Legal & Tax in collaborazione al consulente legale, socio Marta Kosiedowska e al consulente legale, socio Magdalena Banaszczyk-Głowacka ha guidato il team prestante la consulenza a Strabag.

„Sono giá molte le transazioni immobiliari nella quali abbiamo avuto il piacere di supportare il nostro Cliente nel corso degli anni. Poco tempo fa abbiamo prestato i servizi a favore di Strabag in relazione alla transazione d’acquisto del prestigioso progetto ad ufficio commerciale ASTORIA Premium Offices a Varsavia. L’azienda, nella sua attività, si concentra in gran parte sui progetti edili. Speriamo di poter continuare ad assistere il nostro Cliente nel corso del suo sviluppo in tale settore”– dice Marek Wojnar.