Il progetto di revisione della legge antiusura presentato il 7 dicembre stà causando da una settimana vivaci discussioni nel settore dei prestiti. La maggior parte di essi riguarda la limitazione dei costi dei prestiti diversi dagli interessi. Le modifiche proposte possono avere tuttavia ulteriori conseguenze per l’intero settore finanziario, tra cui il mercato delle obbligazioni.
Le discussioni precedenti sul progetto sembrano ignorare il fatto che oltre alle revisioni della legge sul prestito e sul diritto bancario pianificate, il progetto preveda modifiche significative al codice civile. Il contenuto delle modifiche proposte può essere decisivo non solo per i prestiti dei consumatori ma anche per i prestiti e crediti concessi ai professionisti, per il mercato delle obbligazioni e per il mercato di tutti gli altri finanziamenti. Tali modifiche richiedono, in nostro parere, discussioni urgenti e consultazioni con il legislatore. Il loro testo è soprattutto contrario alle modifiche proposte contemporaneamente alla legge sui prestiti ed al diritto bancario. Inoltre tali modifiche comprendono tutti i finanziamenti (compresi quelli non debitori), introducendo limitazioni, che sembrano essere completamente staccate dalla motivazione del progetto e dal suo scopo di base, ovvero l’introduzione di restrizioni sul mercato di prestiti concessi ai consumatori.
Questo si riferisce alla proposta di aggiungere al codice civile il nuovo art. 387(1). Tale norma ha lo scopo di limitare il valore dei costi per la prestazione dei servizi in modo tale che l’importo degli interessi, spese, provvigioni, differenziazioni e costi aggiuntivi non possa superare l’importo pari all’equivalente degli interessi massimi spettanti ed agli interessi massimi per il ritardo. Il problema risulta sul fatto che la norma in oggetto duplica il progetto delle restrizioni nella legge sui prestiti e nel diritto bancario. Ciò che va sottolineato è di fatto che raddoppia in modo contraddittorio. Qualora i limiti nei prestiti e crediti concessi ai consumatori riguardino solo l’importo dei costi diversi dagli interessi conteggiati separatamente e indipendentemente dagli interessi, la nuova disposizione del codice civile somma sia gli interessi che altri costi limitando la somma totale fino alla quota massima degli interessi e massima per i ritardi. Ossia, se il mandante del servizio calcola in base al contratto gli interessi massimi, non può più calcolare nessun altro costo aggiuntivo. Paragonando le modifiche proposte tramite la stessa legge sui prestiti e il contenuto dell’ art. 387(1), è necessario concludere che le restrizioni introdotte nella legge sui prestiti saranno meno rigorose dalla regola introdotta nell’art. 387(1). Sembra quindi che si tratti di un errore legislativo di fatti lo scopo della revisione era quello di limitare i costi diversi dagli interessi nei prestiti e crediti per i consumatori, e invece il legislatore introduce una regola generale molto più rigorosa dalla regola speciale implementata alla legge sui prestiti ai consumatori e al diritto bancario.
Per le società che offrono prestiti ai consumatori, tale contrarietà può significare che la disposizione modificata, come norma speciale, escluderà l’applicazione dell’errata disposizione del codice civile. Tuttavia, per mezzo di interpretazione delle due disposizioni coincidenti si può presumere che la società di prestito da una parte sarà limitata nella calcolazione di costi diversi da interessi, dall’altra tali costi insieme agli interessi non potranno superare la quota degli interessi massima. L’entrata in vigore di entrambi le disposizioni potrebbe causare una distorsione dello scopo che il legislatore trovava nella revisione in corso.
Ancora più importante è il fatto che la disposizione proposta nel codice civile è universale, riguarda non solo i prestiti e crediti concessi ai consumatori. Se entrerà in vigore, riguarderebbe anche i crediti e prestiti per gli imprenditori. Più grave è il fatto che la norma non restringe in modo esplicito l’ambito della sua applicazione ai finanziamenti non debitori, tratta in generale degli interessi e dei costi sostenuti in relazione all’“ottenimento del servizio monetario”. Nella fase attuale è persino difficile immaginare a quale tipo di servizi avrebbero applicazione, ma potenzialmente si tratta di un ampio ambito di contratti commerciali.
Le regole descritte di sopra si applicano fatto salvo le disposizioni speciali. Potenzialmente non influenzeranno molto sul mercato delle obbligazioni. Va ricordato, che in conformità alla legge sulle obbligazioni, per calcolare la percentuale non si applicano le disposizioni sugli interessi massimi. Le norme progettate non cambiano tale regola nell’ambito del valore degli interessi sulle obbligazioni. Prendendo invece in considerazione il contenuto letterale della disposizione, essa può essere potenzialmente applicata per eventuali provvigioni e spese, per.es. spese preparatorie o di ristrutturazione che sono presenti soprattutto sul mercato private debt. Conseguentemente, se il solo valore della percentuale supera gli interessi massimi, la somma di tali interessi con eventuali costi aggiuntivi supererà sempre il livello previsto dalla legge ed in effetto l’obbligazionista non potrà aggiungere altre spese ulteriori.
La seconda modifica introdotta con l’articolo 387(1) può essere dannosa per l’intero mercato di finanziamenti con debito, tra cui il mercato delle obbligazioni. Vale a dire che il paragrafo 3 dell’art. 387(1) essente in fase di elaborazione limita la somma di sicurezza dei crediti. Essa dovrà essere inferiore alla quota del finanziamento concesso, maggiorata degli interessi massimi calcolati dalla quota della prestazione concessa per l’intero periodo di credito, prolungato di 6 mesi (a meno che la diposizione non indichi diversamente).
Questa disposizione, come l’intero art. 387(1), sarà applicabile a tutti i finanziamenti, sia dei consumatori che dei professionisti. Nella pratica della circolazione si riferisce, di solito, al valore nominale e non agli interessi. Di regola la somma di garanzia risale tra il 120% e il 150% della quota nominale. Nel caso di entrata in vigore delle modifiche pianificate, la costituzione delle garanzie fino al 150 % del valore nominale o a quote superiori non sarà più possibile. Tutto dipenderà dal periodo creditizio oppure dal tenore delle obbligazioni. Per esempio, considerando l’obbligazione più frequente, ovvero quella di 3 anni, la somma di garanzia potrà essere al livello massimo di 135% del valore nominale. Ma tale quota in molti casi può risultare non sufficiente per coprire pienamente i crediti. Questo accadrà soprattutto quando l’obbligazione accreditata supererà il livello degli interessi massimi. In tal caso si rileverà una dissonanza nelle regolamentazioni legali – da una parte le obbligazioni potranno essere tassate con una percentuale maggiore agli interessi massimi, ma dall’altra la garanzia mostrerà solo una parte di tali interessi, l’obbligazionista avrà la garanzia solo fino alla quota massima degli interessi. Inoltre il legislatore pare presumere che il periodo massimo di ritardo nel pagamento dei crediti sarà di 6 mesi e solo tale periodo viene da lui considerato come periodo di ritardo coperto dalla garanzia. La pratica di entrambi conferma che nella maggior parte dei casi il periodo di recupero dei crediti è notevolmente più lungo. Per di più è difficile comprendere dalla disposizione se nel caso di costituzione di diverse garanzie per un debito, la limitazione della somma di garanzia riguarderà ogni singola garanzia concessa o sarà la somma totale massima per tutte le garanzie concesse.
L’entrata in vigore della legge nel contenuto attuale può essere dannosa per l’intero mercato dei finanziamenti. In tal caso le discussioni sulla limitazione dei costi diversi dagli interessi fino al 75% potrebbe essere uno dei problemi minori delle società di presto, delle banche e degli obbligazionisti.
Per di più, le modifiche proposte sembrano essere diverse dalla motivazione del progetto. Anzi, paiono essere più un errore di redazione o una lacuna legislativa che un’intenzione reale del legislatore. Sperando che sia effettivamente così, abbiamo necessità di un’ampia consultazione con il legislatore nell’ambito del contenuto dettagliato della legge. Tanto più urgente, in quanto la vacatio legis previsto nel progetto è solo di 14 giorni.