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Lo studio BSWW è nuovamente presente nei ranking legali internazionali

Siamo lieti di annunciare che lo studio BWW Law & Tax ed i nostri legali sono presenti in due ranking legali internazionali e più prestigiosi – Legal 500 e Chambers Europe.
Le nostre pratiche raccomandate da Legal 500 sono:

• Commercial, corporate and M&A
• Real Estate and Construction
• Dispute resolution
• Capital markets (debt)
• Employment
• Intellectual Property
• Tax
• Banking and Finance

Marek Wojnar, Jacek Bieniak, Marta Kosiedowska e Giuseppe La Rosa hanno ottenuto le raccomandazioni individuali nella categoria Commercial, Corporate and M&A. Inoltre Marek Wojnar è stato riconosciuto nella categoria Intellectual Property e Michał Wielhorski nella specializzazione Tax.

Il Ranking Legal 500 scrive di noi: “Giuseppe La Rosa ed il socio gestore Jacek Bieniak dalla BSWW Legal & Tax hanno assistito la società Cartotecnica Goldprint nella fondazione della società in Polonia. Marta Kosiedowska ha consigliato a favore di GS Investments in relazione alla vendita delle partecipazioni per un valore di 2,7 mln EUR dall’azionista di maggioranza della società collegata. Marek Wojnar ha ottenuto una raccomandazione.”

Nel ranking Chambers Europe lo studio BSWW Legal & Tax è stato riconosciuto nella categoria Real Estate. Ulteriormente Michał Wielhorski è raccomandato come uno degli avvocati leader specializzati nel diritto immobiliare in Polonia.

Secondo Chambers i clienti apprezzano il nostro team per l’imprenditorialità. „[I legali della BSWW] sono molto disponibili e disposti ad aiutare, proponendo le sue soluzioni prendono in considerazione gli aspetti affaristici”.

Dal Chambers: „Michał Wielhorski consiglia spesso agli sviluppatori nei progetti d’ufficio e commerciali. Ultimamente ha assistito il Gruppo ECC nella realizzazione del centro commerciale Nowa Stacja. I clienti lo stimano per »l’approccio affaristico e l’efficienza«”.

Il finanziamento destinato alla copertura della transazione del tipo LBO (Leveraged Buy Out) tramite un invito al 100% delle azioni di Development S.A

Lo studio ha prestato consulenza nella concessione del finanziamento a favore della società Fedha Sp. z o.o. destinato alla copertura dei costi per l’invito all’iscrizione alla vendita fino al 100% delle azioni della società Vantage Development S.A.

La Vantage Development S.A. è uno sviluppatore di una veloce crescita, derivante dal mercato della Breslavia, il quale conduce attualmente progetti anche a Varsavia e in altre città. Società quotata in GPW si Varsavia dall’anno 2012.

Fedha Sp. z o.o. è una società controllata indirettamente da Grzegorz Dzik – l’azionista principale della Vantage Development S.A. L’invito è stato annunciato da Fedh, in accordo con Grzegorz Dzik e la sua società controllata – la Nutit a.s., come pure con Józef Biegaj e la sua società controllata – Trade Bridge Czechy a.s. essente il secondo azionista della Vantage Development secondo il valore dell’azioni nel capitale sociale.

Nell’ambito del procedimento lo Studio ha prestato consulenza complessiva al soggetto cui concede finanziamento per LBO, compresa la preparazione dell’intera documentazione debitaria nonché la documentazione delle garanzie. L’importo del finanziamento risulta decine di milioni di zloty.

Il CIT per le strutture di ottimizzazione mantenuto

CIT (imposta sul reddito delle societá) per le strutture di ottimizzazione mantenuto

Il 14 novembre la Commissione delle Finanze Pubbliche (Komisja Finansów Publicznych) ha apportato le modifiche al progetto modificativo della legge sull’imposta sul reddito delle societá, che introduce la tassazione CIT dei fondi di investimento.
In paragone con il progetto originale di cui abbiamo scritto il 2 novembre a.c, l’aggiornamento prevede tra l’altro.:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.

2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.

3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le regole entreranno in vigore il 1°gennaio 2017, quindi entro i termini previsti inizialmente.
Attualmente il progetto attende l’approvazione finale in Sejm, i lavori presso il Senato nonché la firma del Presidente e la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.

Fondi schiacciati dalle tasse

Dal 1 gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone, saranno tassati per l’imposta CIT al corrente per tale reddito.
Il 29 novembre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (pos. 1926) la revisione della legge, in particolare sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nel testo finale della legge si trovano disposizioni concernenti la tassazione dei fondi di investimento chiusi, di cui abbiamo scritto nel nostro alert del 15 novembre. Soprattutto, in conformità alle disposizioni modificate, dal 1° gennaio 2017 i fondi di investimento chiusi che raggiungono il reddito da partecipazione in società di persone saranno tassate per l’imposta CIT per tali redditi al corrente (mancanza di deroga).

Di seguito presentiamo le modifiche più importanti nelle disposizioni:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.
Le nuove regole descritte nell’ambito di sopra entrano in vigore il 1°gennaio 2017. L’emendamento non prevede disposizioni transitorie.

http://www.bswwlegal.pl/pl/news/cit-na-struktury-optymalizacyjne-utrzymany

CIT (imposta sul reddito delle societá) per le strutture di ottimizzazione mantenuto

Il 14 novembre la Commissione delle Finanze Pubbliche (Komisja Finansów Publicznych) ha apportato le modifiche al progetto modificativo della legge sull’imposta sul reddito delle societá, che introduce la tassazione CIT dei fondi di investimento.
In paragone con il progetto originale di cui abbiamo scritto il 2 novembre a.c, l’aggiornamento prevede tra l’altro.:
1) Mantenimento dell’attuale esenzione dal CIT per i fondi di investimento aperti nonché per i fondi di investimento aperti specializzati.
2) Esenzione dal CIT per i fondi di investimento chiusi o fondi di investimento aperti specializzati che utilizzano le regole e le restrizioni di investimento stabiliti per i fondi di investimento chiusi, esclusi:
a) redditi (ricavi) su partecipazioni nelle società non aventi personalità giuridica oppure nelle unità organizzative prive di personalità giuridica, con sede legale o Consiglio di Amministrazione sul territorio della Repubblica di Polonia oppure in un altro paese, se, in conformità alle disposizioni della legge o al diritto fiscale del paese dove tali società o unità organizzative hanno la sede o il Consiglio di Amministrazione, non vengono trattati come persone legali e non sono soggetti alla tassazione nel dato paese dall’intero reddito qualunque sia il luogo dove esso viene raggiunto,
b) redditi (ricavi) dagli interessi sui prestiti concessi a soggetti di cui al punto a, nonché dagli interessi su altri obblighi di tali soggetti verso il fondo,
c) redditi (ricavi) dagli interessi sulla partecipazione di capitale nei soggetti, di cui al punto a,
d) donazioni oppure altre prestazioni gratuite o pagabili parzialmente effettuate da parte dei soggetti, di cui al punto a,
e) redditi (ricavi) sotto forma di interessi (discount) provenienti da titoli emessi da soggetti, di cui al punto a,
f) redditi (ricavi) a titolo della cessione dei titoli emessi da soggetti, di cui al punto a, oppure delle partecipazioni in tali soggetti.
3) La rimozione della protezione delle interpretazioni individuali emesse prima del 15 luglio 2016 r., se provocano un beneficio fiscale derivante dall’evasione fiscale dal 1° gennaio 2017.

Le regole entreranno in vigore il 1°gennaio 2017, quindi entro i termini previsti inizialmente.

Attualmente il progetto attende l’approvazione finale in Sejm, i lavori presso il Senato nonché la firma del Presidente e la pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.

Legge antiusura pericolosa per il mercato delle obbligazioni

Il progetto di revisione della legge antiusura presentato il 7 dicembre stà causando da una settimana vivaci discussioni nel settore dei prestiti. La maggior parte di essi riguarda la limitazione dei costi dei prestiti diversi dagli interessi. Le modifiche proposte possono avere tuttavia ulteriori conseguenze per l’intero settore finanziario, tra cui il mercato delle obbligazioni.

Le discussioni precedenti sul progetto sembrano ignorare il fatto che oltre alle revisioni della legge sul prestito e sul diritto bancario pianificate, il progetto preveda modifiche significative al codice civile. Il contenuto delle modifiche proposte può essere decisivo non solo per i prestiti dei consumatori ma anche per i prestiti e crediti concessi ai professionisti, per il mercato delle obbligazioni e per il mercato di tutti gli altri finanziamenti. Tali modifiche richiedono, in nostro parere, discussioni urgenti e consultazioni con il legislatore. Il loro testo è soprattutto contrario alle modifiche proposte contemporaneamente alla legge sui prestiti ed al diritto bancario. Inoltre tali modifiche comprendono tutti i finanziamenti (compresi quelli non debitori), introducendo limitazioni, che sembrano essere completamente staccate dalla motivazione del progetto e dal suo scopo di base, ovvero l’introduzione di restrizioni sul mercato di prestiti concessi ai consumatori.

Questo si riferisce alla proposta di aggiungere al codice civile il nuovo art. 387(1). Tale norma ha lo scopo di limitare il valore dei costi per la prestazione dei servizi in modo tale che l’importo degli interessi, spese, provvigioni, differenziazioni e costi aggiuntivi non possa superare l’importo pari all’equivalente degli interessi massimi spettanti ed agli interessi massimi per il ritardo. Il problema risulta sul fatto che la norma in oggetto duplica il progetto delle restrizioni nella legge sui prestiti e nel diritto bancario. Ciò che va sottolineato è di fatto che raddoppia in modo contraddittorio. Qualora i limiti nei prestiti e crediti concessi ai consumatori riguardino solo l’importo dei costi diversi dagli interessi conteggiati separatamente e indipendentemente dagli interessi, la nuova disposizione del codice civile somma sia gli interessi che altri costi limitando la somma totale fino alla quota massima degli interessi e massima per i ritardi. Ossia, se il mandante del servizio calcola in base al contratto gli interessi massimi, non può più calcolare nessun altro costo aggiuntivo. Paragonando le modifiche proposte tramite la stessa legge sui prestiti e il contenuto dell’ art. 387(1), è necessario concludere che le restrizioni introdotte nella legge sui prestiti saranno meno rigorose dalla regola introdotta nell’art. 387(1). Sembra quindi che si tratti di un errore legislativo di fatti lo scopo della revisione era quello di limitare i costi diversi dagli interessi nei prestiti e crediti per i consumatori, e invece il legislatore introduce una regola generale molto più rigorosa dalla regola speciale implementata alla legge sui prestiti ai consumatori e al diritto bancario.

Per le società che offrono prestiti ai consumatori, tale contrarietà può significare che la disposizione modificata, come norma speciale, escluderà l’applicazione dell’errata disposizione del codice civile. Tuttavia, per mezzo di interpretazione delle due disposizioni coincidenti si può presumere che la società di prestito da una parte sarà limitata nella calcolazione di costi diversi da interessi, dall’altra tali costi insieme agli interessi non potranno superare la quota degli interessi massima. L’entrata in vigore di entrambi le disposizioni potrebbe causare una distorsione dello scopo che il legislatore trovava nella revisione in corso.

Ancora più importante è il fatto che la disposizione proposta nel codice civile è universale, riguarda non solo i prestiti e crediti concessi ai consumatori. Se entrerà in vigore, riguarderebbe anche i crediti e prestiti per gli imprenditori. Più grave è il fatto che la norma non restringe in modo esplicito l’ambito della sua applicazione ai finanziamenti non debitori, tratta in generale degli interessi e dei costi sostenuti in relazione all’“ottenimento del servizio monetario”. Nella fase attuale è persino difficile immaginare a quale tipo di servizi avrebbero applicazione, ma potenzialmente si tratta di un ampio ambito di contratti commerciali.

Le regole descritte di sopra si applicano fatto salvo le disposizioni speciali. Potenzialmente non influenzeranno molto sul mercato delle obbligazioni. Va ricordato, che in conformità alla legge sulle obbligazioni, per calcolare la percentuale non si applicano le disposizioni sugli interessi massimi. Le norme progettate non cambiano tale regola nell’ambito del valore degli interessi sulle obbligazioni. Prendendo invece in considerazione il contenuto letterale della disposizione, essa può essere potenzialmente applicata per eventuali provvigioni e spese, per.es. spese preparatorie o di ristrutturazione che sono presenti soprattutto sul mercato private debt. Conseguentemente, se il solo valore della percentuale supera gli interessi massimi, la somma di tali interessi con eventuali costi aggiuntivi supererà sempre il livello previsto dalla legge ed in effetto l’obbligazionista non potrà aggiungere altre spese ulteriori.
La seconda modifica introdotta con l’articolo 387(1) può essere dannosa per l’intero mercato di finanziamenti con debito, tra cui il mercato delle obbligazioni. Vale a dire che il paragrafo 3 dell’art. 387(1) essente in fase di elaborazione limita la somma di sicurezza dei crediti. Essa dovrà essere inferiore alla quota del finanziamento concesso, maggiorata degli interessi massimi calcolati dalla quota della prestazione concessa per l’intero periodo di credito, prolungato di 6 mesi (a meno che la diposizione non indichi diversamente).

Questa disposizione, come l’intero art. 387(1), sarà applicabile a tutti i finanziamenti, sia dei consumatori che dei professionisti. Nella pratica della circolazione si riferisce, di solito, al valore nominale e non agli interessi. Di regola la somma di garanzia risale tra il 120% e il 150% della quota nominale. Nel caso di entrata in vigore delle modifiche pianificate, la costituzione delle garanzie fino al 150 % del valore nominale o a quote superiori non sarà più possibile. Tutto dipenderà dal periodo creditizio oppure dal tenore delle obbligazioni. Per esempio, considerando l’obbligazione più frequente, ovvero quella di 3 anni, la somma di garanzia potrà essere al livello massimo di 135% del valore nominale. Ma tale quota in molti casi può risultare non sufficiente per coprire pienamente i crediti. Questo accadrà soprattutto quando l’obbligazione accreditata supererà il livello degli interessi massimi. In tal caso si rileverà una dissonanza nelle regolamentazioni legali – da una parte le obbligazioni potranno essere tassate con una percentuale maggiore agli interessi massimi, ma dall’altra la garanzia mostrerà solo una parte di tali interessi, l’obbligazionista avrà la garanzia solo fino alla quota massima degli interessi. Inoltre il legislatore pare presumere che il periodo massimo di ritardo nel pagamento dei crediti sarà di 6 mesi e solo tale periodo viene da lui considerato come periodo di ritardo coperto dalla garanzia. La pratica di entrambi conferma che nella maggior parte dei casi il periodo di recupero dei crediti è notevolmente più lungo. Per di più è difficile comprendere dalla disposizione se nel caso di costituzione di diverse garanzie per un debito, la limitazione della somma di garanzia riguarderà ogni singola garanzia concessa o sarà la somma totale massima per tutte le garanzie concesse.

L’entrata in vigore della legge nel contenuto attuale può essere dannosa per l’intero mercato dei finanziamenti. In tal caso le discussioni sulla limitazione dei costi diversi dagli interessi fino al 75% potrebbe essere uno dei problemi minori delle società di presto, delle banche e degli obbligazionisti.
Per di più, le modifiche proposte sembrano essere diverse dalla motivazione del progetto. Anzi, paiono essere più un errore di redazione o una lacuna legislativa che un’intenzione reale del legislatore. Sperando che sia effettivamente così, abbiamo necessità di un’ampia consultazione con il legislatore nell’ambito del contenuto dettagliato della legge. Tanto più urgente, in quanto la vacatio legis previsto nel progetto è solo di 14 giorni.

Progetto della legge antiusura sotto controllo nell’ambito delle consultazioni pubbliche

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 gennaio 2017
La maggior parte delle organizzazioni e dei soggetti interessati hanno espresso la propria posizione critica verso il progetto elaborato dal dipartimento della giustizia, il quale prevede soprattutto la limitazione dei costi diversi dagli interessi. Nell’ambito delle consultazioni pubbliche sono state sollevate questioni legate alle obbligazioni, purtroppo anche sotto l’aspetto di eventuali problemi connessi al loro acquisto.

Nella versione originale del documento pubblicato sul sito del governo sono incluse informazioni provenienti dalla corrispondenza indirizzata agli impiegati del ministero della giustizia, che non avrebbero dovuto ritrovarsi in tale documento. Su richiesta delle persone interessate e dopo la cancellazione del documento dal sito www.legislacja.rcl.gov.pl, anche noi abbiamo provveduto ad eliminare dal summenzionato messaggio alcune citazioni provenienti dal documento in oggetto. La persona il cui discorso abbiamo pubblicato, ha affermato durante il colloquio telefonico con il portale Obligacje.pl, che la corrispondenza i cui frammenti sono stati pubblicati sul sito www.legislacja.gov.pl, sono stati utilizzati in un contesto specifico ed al fine di evocare un messaggio per calmare la situazione e non per peggiorarla.

Di regola, le istituzioni che hanno deciso di prendere parola durante le consultazioni sono d’accordo con la necessità di regolare il mercato nell’ambito delle pratiche sleali. Allo stesso tempo, la maggior parte delle organizzazioni e società interessate sottolineano che il limite proposto è troppo stretto e che dall’introduzione del limite precedente è passato poco tempo per consentire una valutazione leale degli effetti della regolamentazione precedente.

Gli oppositori alla nuova legge antiusura, in parole più o meno forti argomentano la propria contrapposizione con il fatto che l’entrata delle nuove disposizioni del contenuto attuale comporterebbe un aumento significativo dell’esclusione finanziaria e la crescita del settore informale (questo viene condiviso anche dalla banca NBP). Altri argomenti sollevati riguardano il calo dell’impiego, la limitazione delle entrate nel budget o addirittura una successiva influenza sul PIL a causa del calo del consumo.

Nell’ambito delle consultazioni pubbliche hanno preso parola circa 30 soggetti, tra i cui si trovano società di prestito, camere di commercio, associazioni dei datori di lavoro, studi legali, associazioni (p.es. di notai, giudici), cassa finanziaria SKOK ed infine ZBP. Inoltre nell’ambito delle opinioni hanno preso posizione sette istituzioni, tra cui KNF, NBP e UOKiK. Ovviamente non tutte le opinioni erano così critiche, alcune si riferivano a questioni puramente tecniche.

Il tema dei titoli obbligazionari è stato anche sollevato non solo come fonte di finanziamento per le società di prestito. La Camera Izba Domów Maklerskich ha proposto l’esclusione delle obbligazioni societarie dal regime della legge, in modo tale che i costi diversi dagli interessi possano essere formati in alcun modo. La stessa ricorda, che la legge sulle obbligazioni attualmente vigente esclude la possibilità di applicare le disposizioni sugli interessi massimi alla percentuale del debito. La Camera pone inoltre attenzione alla questione della garanzia. Dopo l’entrata in vigore della legge nella sua forma attuale, dal mercato scomparirebbero le garanzie del 150% del valore nominale dell’emissione, che in opinione di IDM potrebbe avere „un impatto catastrofale sull’intero mercato di finanziamento di debito”.

Nell’ambito delle consultazioni pubbliche la questione delle obbligazioni, sia su aspetto dei costi che della somma di garanzia, è stata anche sollevata dallo studio BSWW Legal & Tax, il cui parere abbiamo pubblicato su Obligacje.pl a metà di dicembre.

Nuovo sistema di risoluzione delle controversie in via conciliante

All’inizio dell’anno è entrata in vigore la legge che permette agli imprenditori di scegliere tra la risoluzione della controversia con il consumatore in via conciliante o tramite una procedura giudiziaria tradizionale.
Il regolamento del 23 settembre 2016 sulla risoluzione delle controversie dei consumatori in modo extragiudiziale, entrato in vigore il 10 gennaio 2017 implementa il cosiddetto pacchetto legislativo il quale comprende la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sui metodi alternativi della risoluzione delle controversie dei consumatori nonché il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
A quale tipo di controversie viene applicato il regolamento?

Il Regolamento si applica alla risoluzione di controversie dei consumatori residenti sul territorio della Polonia o di un altro paese membro dell’UE con imprenditori aventi sede sul territorio della Polonia.
La risoluzione delle controversie dei consumatori in modo extragiudiziale è obbligatoria?

L’obbligo della risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i consumatori è stato applicato solamente ai soggetti finanziari in connessione ad un procedimento tenuto da parte del Mediatore Finanziario.
In altri casi l’imprenditore può aderire di propria volontà al sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tramite l’unione ad una data organizzazione settoriale, attraverso l’iscrizione alla lista tenuta dal soggetto autorizzato oppure inserendo il consenso alla giurisdizione del soggetto autorizzato nelle adeguate bozze dei contratti funzionanti nella circolazione fra consumatori.

Quale soggetto è autorizzato alla risoluzione della controversia?

Il procedimento è condotto dal soggetto autorizzato, ovvero da qualsiasi entità che ha ottenuto l’iscrizione nel registro tenuto da parte del Presidente di UOKiK. L’ente autorizzato può essere sia un soggetto pubblico (Presidente dell’Ufficio di Comunicazione Elettronica [Urząd Komunikacji Elektronicznej], Ispezione di Commercio [Inspekcja Handlowa] o Tribunale Conciliante presso le Autorità di Vigilanza Finanziaria [Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego]), che non pubblico (soggetti costituiti da parte degli imprenditori del dato settore).
Quali tipi di risoluzioni delle controversie prevede la legge?

Il procedimento sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori può consistere nel condurre le parti a trovare un punto di incontro al fine di risolvere la controversia (mediazione), nella presentazione alle parti della proposta di risoluzione della controversia (conciliazione), nella risoluzione della controversia mediante una decisione imposta (arbitrato). Il punto importante è il fatto che solo la risoluzione della controversia emessa in un procedimento conciliante avrà carattere vincolante, e nel caso in cui le parti sono state informate in anticipo del suo carattere vincolante, delle conseguenze del mancato adempimento ad esso ed inoltre avranno espresso in consenso di sottoporsi a tale risoluzione.

Quali sono gli obblighi dell’imprenditore il quale decide si risolvere la controversia con i consumatori in via extragiudiziale?

Se un imprenditore decide si risolvere la controversia con i consumatori in via extragiudiziale (o in base alla legge o di propria scelta), deve informare i consumatori sull’adeguato soggetto autorizzato. Tale informazione deve includere almeno l’indirizzo web del soggetto autorizzato e deve essere condivisa in modo comprensibile e facilmente accessibile per il consumatore, tra cui sul sito web dell’imprenditore (se esso tiene tale sito) nonché nelle bozze dei contratti stipulati con i consumatori (se esso li adopera).
Se l’imprenditore stipula allo stesso tempo contratti di vendita e contratti di fornitura dei servizi online, è dunque tenuto a fornire il collegamento elettronico alla piattaforma ODR (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL).
La legge prevede gli obblighi imposti a tutti gli imprenditori?

Si. In caso di decisione negativa per la reclamazione presentata da parte del consumatore, ciascun imprenditore è obbligato ad indicare al consumatore (per iscritto o su altro dispositivo) l’adeguato soggetto autorizzato a risolvere la controversia nonché a presentare una dichiarazione concernente se accetta di risolvere la controversia da parte di tale soggetto. In mancanza di tale dichiarazione si ritiene che l’imprenditore abbia accettato di partecipare al procedimento. La normativa non specifica il termine della soddisfazione dell’obbligo di cui sopra riportato.
Il suddetto obbligo riguarda le controversie derivanti da una reclamazione presentata dal 10 gennaio 2017.
Interruzione della prescrizione
In conformità alla normativa l’avviamento della procedura sulla risoluzione extragiudiziale della controversia comporta l’interruzione della prescrizione esente oggetto della controversia.

L’obbligo di prendere posizione alla reclamazione da parte del consumatore
La legge introduce un cambiamento significante nella precedente legge del 30 maggio 2014 sui diritti del consumatore.
Nel caso di reclamazioni presentate dal 10 gennaio 2017, gli imprenditori sono tenuti a fornire risposta alla reclamazione entro 30 giorni dalla ricezione di essa. Se l’imprenditore non mantiene il termine, si ritiene la reclamazione come accettata. Tuttavia, la risposta dovrebbe essere trasmessa per iscritto o su un apposito dispositivo. Vale la pena sottolineare che finora l’obbligo di presentare una risposta alla reclamazione valeva solo per il settore delle telecomunicazioni (in base alla legge del 16 luglio 2004 – Diritto delle telecomunicazioni) e turistico (in base alla legge del 29 agosto 1997 sui servizi turistici).
Gli effetti dell’introduzione del sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Lo scopo di introduzione delle nuove regolamentazioni è quello di assicurare ai consumatori una via alternativa alla risoluzione delle controversie con gli imprenditori. I metodi alternativi si basano sulla velocità, mancata formalizzazione (paragonando con la via giudiziaria), partecipazione volontaria, garanzia di riservatezza nonché garantendo la partecipazione di un esperto neutrale e imparziale. Esse permettono quindi di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi le parti senza la necessità di partecipare in procedimenti giudiziari lunghi e costosi.
È difficile valutare se le nuove regolamentazioni porteranno i risultati attesi. Dobbiamo ricordarci che spetta all’imprenditore di prendere la decisione definitiva se utilizzare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie tra i consumatori. Le nuove regolamentazioni costituiscono quindi una prova di maturità del mercato e l’apertura degli imprenditori ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

L’allacciamento alla rete di trasmissione di gas diventa più difficile

In Ministero dell’Energia limita l’accesso alle rete di trasmissione di gaz modificando le disposzioni concernenti i requisiti tecnici e rendendo possibile il collegamento alla rete in oggetto dal tipo dell’attività svolta, dal diametro della rete e dalla potenza di allacciamento.
L’8 febbraio 2017 entrerà in vigore un’ulteriore modifica al regolamento del Ministero dell’Economia del 2 luglio 2010 sulle condizioni dettagliate di funzionamento del sistema di gas (testo unico: Gazz.Uff. anno 2014, voce 1059 con modifiche). La modifica riguarda i requisiti tecnici, inclusi nell’allegato al regolamento, rivolti alle condizioni di allacciamento alla rete di trasferimento di gas.

Dopo le modifiche delle disposizioni del regolamento:
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A (soggetti cui attrezzature, impianti e reti saranno allacciate direttamente alla rete di trasferimento o distributiva di alta tensione, esclusi i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C) – alla rete di trasmissione di gas potranno esserre allacciati solo impianti e installazioni:
– del potere di 45 000 m3/h o maggiore, non allacciate alla rete distributiva di gas;
– utilizzati esclusivamente per alimentare i veicoli con metano, indipendentemente dalla loro potenza, dove entrambi le categorie di sopra delle attrezzature e installazioni potranno essere allacciate unicamente alla rete di trasmissione con un diametro inferiore a DN 1300,
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C (soggetti che si occupano di trasmissione e distribuzione di gas combustibile, della loro produzione, trasformazione o estrazione, stoccaggio e formazione in condensa o rigassificazione del metano) che si occupano della trasmissione o distribuzione – alla rete di trasmissione del diametro DN 1300 e maggiore potranno essere allacciate esclusivamente attrezzature e installazioni tramite i quali viene svolta l’attività nell’ambito della trasmissione dei combustibili.

In conformità al contenuto delle disposizioni attualmente vigenti di tale regolamentazione, le attrezzature, reti o installazioni appartenenti ai soggetti del gruppo di allacciamento A potevano essere allacciate alla rete di gas di trasmissione se la loro potenza di allacciamento era di almeno 5 000 m3/h (senza condizioni sul diametro della rete), ed invece nell’ambito di allacciamento dei soggetti appartenenti al gruppo C i requisiti tecnici che subordinano la possibilità di allacciare alla rete di trasmissione dal diametro della rete o dalla potenza di allacciamento non sono stati determinati.
Il nuovo regolamento prevede inoltre una disposizione transitoria la quale indica che per le domande di allacciamento presentate prima dell’entrata in vigore dell’emendamento si applicano le disposizioni attuali. Tuttavia, è necessario ricordare che in conformità all’Istruzione di Movimento e Uso della Rete di Trasmissione come data di presentazione della domanda si intende la data di ottenimento della completa domanda dall’Operatore del Sistema di Trasmissione GAZ-SYSTEM S.A. (punto 5.3.10 IRiESP).

Riassumento, la suddetta modifica è importante per i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A e C i quali si occupano della distribuzione e i quali intendono allacciarsi alla rete di trasmissione. Il primo, se non svolgono attività nell’ambito di alimentazione dei veicoli di metano, possono eseguirlo solo nel caso di raggiungimento della potenza di allacciamento non inferiore a 45 000 m3/h e non sono state allacciate alla rete distributiva a condizione che vogliono allarciarsi alla rete del diametro inferiore a DN 1300. Il secondo ed inoltre i soggetti svolgenti attività di alimentazione dei veicoli di metano, possono allacciarsi solo alla rete di trasmissione del diametro inferiore a DN 1300.