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act BSWW nella conferenza “Appalti pubblici nei tempi dell’epidemia”

Il 30 aprile 2020 si terrà una conferenza on-line il cui tema sarà “Appalti pubblici nei tempi dell’epidemia”.

Sebastian Pietrzyk – Avvocato e Socio dello studio legale, co-gestore della pratica degli appalti pubblici, prenderà parola durante il pannello concernente la possibilità di calcolare le penali contrattuali o di recedere dal contratto durante l’epidemia.

Il programma completo dell’evento e i dettagli relativi alla partecipazione si trovano qui.

L’organizzatore è la casa editrice Wydawnictwo Must Read Media.

 

WEBINAR: COVID -19 e procedure di ristrutturazione e fallimento – brevemente e sul tema

Desideriamo invitare gli imprenditori che si trovano in una situazione difficile legata all’epidemia di COVID e tutte le persone interessate ai temi della ristrutturazione e del fallimento ad un webinar organizzato dal nostro studio legale.

Si prega di fornire informazioni sull’evento alle persone interessate della Vostra organizzazione.

COVID -19 e procedure di ristrutturazione e fallimento – brevemente e sul tema

23 aprile 2020, ore 10:00.

Partecipa

Nel programma, in particolare:

• I recenti cambiamenti della legge – quali soluzioni per la legge fallimentare e sulla ristrutturazione include il nuovo scudo anticrisi?
• Cosa significa in pratica la sospensione dell’obbligo di presentare domande di fallimento?
• Nuovi termini per l'”indurimento” delle azioni del debitore effettuate nel pre-campo del fallimento.
• Un creditore potrà e dovrà presentare una domanda di fallimento del suo debitore?
• Quando decidere del procedimento giudiziario di ristrutturazione e quale tipo di procedimento scegliere?
• Aiuti di Stato per la ristrutturazione.

Domande

Vi invitiamo ad inviarci domande e suggerimenti su argomenti di Vostro interesse. Vogliamo che il webinar Vi sia veramente utile. Si prega di inviare i Vostri suggerimenti all’indirizzo webinar@actlegal-bsww.com, entro il giorno che precede l’evento. Offriamo anche l’opportunità di fare domande durante il webinar.

Conduttori

Barbara Szczepkowska
Avvocato / Socio / Co-Capo della Pratica Fallimentare e di Ristrutturazione
barbara.szczepkowska@actlegal-bsww.com, +48 602 260 127

L’area principale della sua attività si concentra sulle procedure di fallimento e di ristrutturazione di entità commerciali in cui rappresenta sia i creditori che i debitori. Possiede anche una vasta esperienza nell’assistenza legale complessiva alle autorità di insolvenza extragiudiziali, ovvero ai curatori fallimentari, ufficiali giudiziari e amministratori. Rappresenta i Clienti in controversie giudiziarie, in particolare in processi pauliani complessi, compresi quelli che coinvolgono un curatore fallimentare o in procedimenti di risarcimento di grandi dimensioni.
Si è occupata con successo anche del fallimento dei consumatori, conducendo diverse decine di procedimenti di questo tipo che si concludono con l’indebitamento, in particolare di ex imprenditori e membri di consigli di amministrazione di società.

La partecipazione al webinar è gratuita.

***

Vi invitiamo a seguire i nostri attuali commenti legali e fiscali rilevanti per gli imprenditori in relazione all’epidemia di coronavirus https://actlegal-bsww.com/aktualnosci/?type=coronavirus.

Assunzione delle delibere degli organi di società di capitali e restrizioni derivanti dallo stato di epidemia in vigore Aggiornamento: 01.04.2020

La chiusura delle frontiere, la cancellazione dei voli e le notevoli restrizioni nell’organizzazione delle riunioni e degli spostamenti dovute allo stato attuale di epidemia possono in modo significativo rendere difficile l’attuale funzionamento delle società e, in particolare, l’assunzione di delibere da parte dei soci, dei consigli di amministrazione e dei consigli di sorveglianza.

La mancata possibilità di assumere delibere da parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione può influire negativamente sul funzionamento della società o addirittura causare la paralisi della sua attività economica.

Al fine di soddisfare le esigenze dei soci e dei membri degli organi societari, suggeriamo quali soluzioni permetteranno di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dallo stato di epidemia, e riassumiamo le modifiche del Codice delle società commerciali adottate all’interno del cosiddetto scudo anticrisi in base della legge del 31 marzo 2020 che modifica la legge sul regime speciale di protezione, prevenzione e lotta contro la COVID-19, le altre malattie infettive e le loro cause e alcuni altri atti (“Legge“).

Consiglio di Sorveglianza

Il funzionamento dei consigli di sorveglianza può essere facilitato tramite l’applicazione dei seguenti meccanismi:
– assunzione delle delibere per iscritto (diffusione);
– votazione sulla delibera tramite mezzi di comunicazione elettronica;
– votazione da parte del membro del consiglio di sorveglianza per iscritto tramite un altro membro del consiglio di sorveglianza.

Tuttavia, a causa dell’approvazione e dell’entrata in vigore della Legge, l’assunzione delle delibere nelle modalità sopra indicate è possibile senza necessità di specificare la base di tale azione nello statuto o nell’atto costitutivo (a meno che lo statuto o l’atto costitutivo non escludano espressamente tale possibilità).

Inoltre, a seguito delle modifiche delle disposizioni del Codice delle società commerciali introdotte con la Legge, in forma scritta (diffusione) e tramite mezzi di comunicazione elettronica possono essere anche assunte alcune delibere riguardanti: materie poste all’ordine del giorno della riunione del consiglio di sorveglianza, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di sorveglianza, nomina del membro del consiglio di amministrazione, revoca e sospensione di tali persone.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi della Legge, sono state modificate anche le disposizioni del Codice delle società commerciali relative all’assunzione di delibere da parte dei consigli di amministrazione delle società di capitali. In relazione a queste modifiche, è ora ammissibile in virtù della legge:
– partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di comunicazione diretta a distanza (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– assunzione di delibere del consiglio di amministrazione per iscritto (per diffusione) o tramite mezzi di comunicazione elettronica (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– votazione per iscritto da parte di un membro del consiglio di amministrazione attraverso un altro membro del consiglio di amministrazione (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità).

Assemblee dei soci e assemblee generali degli azionisti

Le assemblee dei soci (in una società a responsabilità limitata) e le assemblee generali degli azionisti (in una società per azioni) possono essere tenute esclusivamente sul territorio della Repubblica di Polonia. Esse dovrebbero essere tenute nella citta di sede della società o in un altro luogo indicato nello statuto o determinato da tutti i soci.

Nel caso in cui i soci non possano incontrarsi di persona all’assemblea, possono utilizzare le seguenti soluzioni:

1) Costituzione del procuratore per votare all’assemblea

Il socio o l’azionista può nominare un procuratore che parteciperà all’assemblea in nome e per conto suo ed eserciterà il diritto di voto all’assemblea (a meno che la legge o lo statuto societario non contengano limitazioni in tal senso).

La procura per la votazione dovrebbe essere concessa in forma scritta a pena di nullità.

I membri del consiglio di Amministrazione della data società e i suoi dipendenti non possono essere procuratori all’assemblea dei soci.

2) Votazione per iscritto (nella società a responsabilità limitata)

Nella società a responsabilità limitata vi è la possibilità di assumere delibere dei soci in forma scritta, ossia attraverso:
– assunzione della delibera per iscritto (tramite il consenso dei soci in forma scritta per la data delibera); oppure
– consenso di tutti i soci per una votazione scritta e in seguito una votazione scritta sulla delibera.

La votazione scritta può avvenire indipendentemente dal luogo in cui si trovano i soci.

Tuttavia, la modalità di adozione delle delibere per diffusione non può essere applicata a tutte le delibere – ad esempio, le delibere che richiedono il segreto del voto (ad esempio, delibere sulla revoca dei membri del consiglio di amministrazione o delibere su altre questioni personali).

3) Partecipazione all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica

Vi è la possibilità che i soci partecipino all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica (videoconferenza, teleconferenza, ecc.).

Nell’ambito della Legge, il legislatore ha previsto la possibilità di partecipare all’assemblea mediante comunicazione elettronica, indipendentemente dal fatto che lo statuto o l’atto costitutivo prevedano tale procedura (a meno che le disposizioni del contratto o dello statuto non escludano espressamente l’assunzione di delibere in tale modalità).

In conformità alla Legge, le condizioni per la partecipazione all’assemblea tramite mezzi di comunicazione elettronica sono le seguenti:
– sulla partecipazione all’assemblea con mezzi di comunicazione elettronica decide la persona che convoca l’assemblea,
– l’avviso di convocazione deve contenere informazioni sulle modalità di partecipazione all’assemblea, di esprimersi, di esercitare il diritto di voto e di opporsi alla delibera o alle delibere adottate,
– durante l’assemblea deve essere garantita una comunicazione bidirezionale in tempo reale, e a tutte le persone che partecipano all’incontro e a quelle esterne deve essere data la possibilità di esprimersi durante l’incontro,
– la partecipazione e le votazioni all’ assemblea possono essere effettuate dai soci anche per delega, esercitando il diritto di voto prima o durante l’assemblea.

Le regole dettagliate sulla partecipazione all’assemblea tramite mezzi di comunicazione elettronica dovrebbero essere specificate nel regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza (e in assenza di un consiglio di sorveglianza in una società a responsabilità limitata – nel regolamento adottato con delibera dell’assemblea dei soci, che può essere adottata anche senza assemblea).

Tuttavia, tale modalità non equivale alla tenuta dell’assemblea in modo completamente virtuale.
Questo significa in particolare che:
– l’assemblea dovrebbe svolgersi in un luogo determinato in Polonia, designato in conformità alle disposizioni del Codice delle Società Commerciali e dello statuto societario;
– presso il luogo dell’assemblea deve presentarsi il presidente e il segretario (o il notaio – nel caso di verbale redatto sotto forma di atto notarile), e gli altri partecipanti possono comunicare per via elettronica;
– deve essere redatto un verbale scritto sulla riunione.

In caso di società pubbliche la Legge introduce inoltre l’obbligo di garantire la trasmissione in tempo reale della riunione dell’assemblea generale.

La Legge introduce inoltre disposizioni che disciplinano le modalità di conferma da parte della società di ricezione, registrazione e conteggio dei voti espressi elettronicamente – tali disposizioni entrano tuttavia in vigore il 3 settembre 2020.

4) Utilizzo del sistema telematico

L’assunzione delle delibere dei soci mediante un modello di delibera reso disponibile nel sistema telematico è possibile solo nel caso delle società a responsabilità limitata, che sono state costituite secondo il modello di contratto nel sistema telematico.

L’assunzione di tale delibera non richiede la formale convocazione dell’assemblea dei soci e l’unica condizione per la sua assunzione è l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti i soci mediante la presentazione di una dichiarazione nel sistema telematico.

La presentazione delle dichiarazioni nell’ambito della votazione sulla delibera in tale modalità richiede la sottoscrizione con firma elettronica, firma elettronica qualificata o firma segreta.

Proroga dei termini per la preparazione e approvazione del bilancio in relazione a COVID-19

La Legge prevede inoltre soluzioni volte ad evitare problemi legati al tempestivo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci (nella società a responsabilità limitata) e dell’assemblea generale degli azionisti (nella società per azioni), il cui oggetto è, in particolare, l’approvazione del bilancio della società per l’esercizio precedente.

La Legge approvata include un’autorizzazione per l’emissione di un’ordinanza da parte del ministro delle finanze pubbliche, in base alla quale il ministro, in caso di annuncio di uno stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, può stabilire, in particolare, altre date per l’approvazione dei bilanci, tenendo conto della necessità di garantire il corretto adempimento di tali obblighi.

In data 31 marzo 2020 è stata emanata l’ordinanza del Ministro delle Finanze sulla stabilizzazione di altri termini per l’adempimento degli obblighi in materia di evidenza nonché nella preparazione, approvazione, messa a disposizione e trasmissione al registro competente, all’ente o organo dei rapporti o delle informazioni (Gazz.Uff. del 2020 punto 570), in base al quale è stato rinviato il termine per la redazione dei singoli bilanci, relazioni sull’attività delle unita e dei documenti consolidati finanziari dei gruppi di capitali.

In virtù del regolamento:
i termini per la redazione del bilancio annuale e della relazione sull’attività dell’entità e del bilancio consolidato e della relazione sull’attività del gruppo di capitale sono stati prorogati di 3 mesi, ovvero tali bilanci devono essere predisposti entro e non oltre 6 mesi dalla data di chiusura del bilancio (se l’esercizio termina il 31 dicembre 2019, il termine scade il 30 giugno 2020);
i termini per l’approvazione del bilancio e della relazione sull’attività dell’entità e del bilancio consolidato e della relazione sull’attività del gruppo di capitale sono stati prorogati di 3 mesi, ovvero tali bilanci devono essere approvati entro e non oltre 9 mesi dalla data di chiusura del bilancio (se l’esercizio termina il 31 dicembre 2019, il termine scade il 30 settembre 2020);

Nel caso di entità soggette alla vigilanza della Commissione di Vigilanza Finanziaria, i termini di cui sopra sono stati prorogati di 2 mesi.

I termini prorogati si applicano alle obbligazioni relative all’esercizio che si conclude dopo il 29 settembre 2019, ma non oltre il 30 aprile 2020, il cui termine di esecuzione non è scaduto prima del 31 marzo 2020.

Il regolamento è entrato in vigore il 31 marzo 2020.

Politica dei compensi

La legge presuppone inoltre che, in caso di annuncio di un rischio di epidemia o di uno stato di epidemia, il ministro responsabile degli istituti finanziari possa fissare, mediante ordinanza, una data diversa per l’adozione da parte dell’assemblea generale degli azionisti della società di una delibera sulla politica di retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza di cui all’articolo 36 comma 1 della legge del 16 ottobre 2019 che modifica la legge sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di commercio organizzato e sulle società pubbliche e alcuni altri atti.

Qualora il ministro emetta tale ordinanza, la delibera dell’assemblea generale sulla politica delle retribuzioni dovrebbe essere adottata entro il termine indicato nell’ordinanza stessa.

***

Molte delle soluzioni presentate sopra possono semplificare e accelerare in modo significativo il funzionamento degli organi societari e la loro operatività quotidiana, non solo durante il periodo di epidemia e delle restrizioni che ne derivano.

Considerando quindi le regolamentazioni, sia quelle in vigore che pianificate, è opportuno prevedere fin d’ora apposite disposizioni statutarie, regolamenti richiesti o concessione di apposite procure.

Il nostro team di diritto societario rimane a Vostra disposizione. Vi invitiamo a contattarci.

Marek Wojnar
marek.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 601 379 610, +48 22 420 59 59

Piotr Wojnar
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Janusz Szeliński
janusz.szelinski@actlegal-bsww.com
+48 501 108 468, +48 22 420 59 59

Katarzyna Góra
katarzyna.gora@actlegal-bsww.com
+48 609 255 616, +48 22 420 59 59

Aleksandra Sztajer
aleksandra.sztajer@actlegal-bsww.com
+48 731 208 274, +48 22 420 59 59

Alcun requisito per l’approvazione del memorandum da parte di KNF in caso di offerte rotative – agevolazioni per gli imprenditori relative all’epidemia di coronavirus

Nel Pacchetto Impulsi Controllo per la Sicurezza e lo Sviluppo nel settore del mercato dei capitali, la Commissione di Vigilanza Finanziaria (KNF) ha previsto agevolazioni per gli imprenditori riguardanti, in particolare, la procedura dei documenti di offerta. Le disposizioni dello “scudo anticrisi” emanato il 31 marzo 2020 prevedono tale modifica nel caso del memorandum informativo presentato alla Commissione di Vigilanza Finanziaria in relazione alle cosiddette offerte rotative.

L’emendamento della legge del 29 luglio 2005 sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di circolazione organizzato nonché sulle società pubbliche (Gazzetta Ufficiale del 2005, n. 184, punto 1539, e successive modifiche) “Legge sull’offerta“, entrata in vigore il 30 novembre 2019, è stato introdotto un regolamento in base a cui un’offerta pubblica di titoli indirizzata a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per uno stato membro, diverse dagli investitori qualificati, per la quale il numero di persone a cui erano indirizzate tali offerte pubbliche, dello stesso tipo di titoli, effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti superano il numero di 149, richiede la pubblicazione di una nota informativa, che è soggetta all’approvazione dalla Commissione.

In altre parole, il numero di proposte di acquisto presentate nel periodo di 12 mesi viene sommato e se deve superare i 149 destinatari, tale offerta richiede la pubblicazione di un memorandum informativo approvato dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria (tuttavia la Legge sull’offerta prevede un’eccezione se l’offerta è rivolta solo ai possessori dello stesso tipo di titoli dello stesso emittente o a soggetti a cui sono state offerte le obbligazioni dell’emittente nell’ambito della conversione dei crediti per l’acquisto di altre obbligazioni di tale emittente emesse in precedenza).

La legge sulla modifica della legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al contrasto e alla lotta contro COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti (Gazzetta ufficiale del 2020, punto 568), adottata il 31 marzo 2020, prevede che in caso di annuncio di stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, durante il periodo di validità di questi stati ed entro un mese dalla loro revoca, l’obbligo di approvare il memorandum informativo da parte della Commissione di Vigilanza Finanziaria non si applica in caso di tali offerte pubbliche.

Ciò significa un’importante agevolazione procedurale per gli emittenti che intenderanno acquisire capitali mediante diverse offerte a meno di 150 destinatari diversi dagli investitori qualificati.

In caso di domande, invitiamo a contattare

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio Fondatore
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Małgorzata Stefaniak
Avvocato / Socio
malgorzata.stefaniak@actlegal-bsww.com
+48 692 546 207, +48 22 420 59 59

Modifiche alla Legge sugli appalti pubblici in relazione allo “scudo anticrisi” – aggiornamento

Nell’ambito del cosiddetto “scudo anticrisi”, il Presidente ha firmato ieri (31 marzo 2020) una legge che include modifiche alla Legge sugli appalti pubblici (“LAP“). Di seguito presentiamo un riassunto sintetico delle modifiche rispetto al progetto precedentemente da noi discusso dello “scudo anticrisi” (“Progetto precedente“), come presentato in allerta del 24 marzo 2020.

1. ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE LAP – art. 6 comma 1 della Legge

1.1. A tale riguardo, la Legge non modifica il contenuto proposto nel Progetto Precedente. In base ad esso, la LAP non si applicherà ai contratti per servizi o forniture necessari per contrastare COVID-19 se esiste un’alta probabilità di una rapida e incontrollata diffusione della malattia o se la protezione della salute pubblica lo richiede. Ricordiamo nuovamente che ai sensi dell’articolo 46c della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie infettive dell’essere umano (“Legge sulle Epidemie“): “agli appalti per servizi, forniture o lavori di costruzione concessi in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un’epidemia in una zona in cui è stato annunciato un rischio di epidemia o uno stato di epidemia non si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici”.

Tale disposizione copre in modo molto chiaro una gamma più ampia di appalti che sono esclusi dall’applicazione dalla legge LAP in caso di epidemia in quanto comprendono lavori di costruzione.

2. MODIFICHE NEI CONTRATTI DI ORDINI PUBBLICI

2.1. Rimangono soluzioni concernenti la possibilità di modificare il contratto di LAP concluso – in relazione ai termini, così come in relazione all’importo del compenso concordato nel contratto, nonché all’esclusione di responsabilità dei committenti (compresi i committenti settoriali) per la rinuncia allo stabilimento e al recupero delle somme dovute dai contraenti (ad es. penali contrattuali) o alla modifica del contratto, secondo le regole specificate nel progetto.

2.2. Prolungamento del termine entro il quale una parte del contratto di appalto pubblico deve prendere posizione, qualora sia stata informata dall’altra parte dell’impatto (che si è verificato o che può verificarsi) delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del contratto da tale parte. Il termine attualmente è di 14 giorni dalla data di ricevimento di date informazioni e della relativa giustificazione (e delle prove sotto forma di autodichiarazioni o documenti). Precedentemente – 7 giorni.

2.3. Tra parentesi ricordiamo che la modifica di un contratto di appalto pubblico richiede il raggiungimento di un accordo tra le parti del contratto e la stipula di un annesso al contratto, il che significa che non costituisce una rivendicazione indipendente di nessuna delle parti, che comporta una modifica automatica del contratto stesso. Ciò vale anche per le modifiche che potrebbero essere collegate all’attuale situazione di rischio di COVID-19.

2.4. Si precisa esplicitamente che le circostanze relative al verificarsi della COVID-19, di cui alla Legge, non possono costituire una base autonoma per l’esercizio del diritto di recesso contrattuale.

3. RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI

Le disposizioni relative “all’esclusione di responsabilità” dei committenti, derivanti dalla legge sulla disciplina della finanza pubblica, per azioni consistenti nella modifica di un contratto di appalto pubblico o nel recesso dalla definizione e dal recupero dei crediti derivanti dall’inadempimento o dalla scorretta esecuzione del contratto di appalto pubblico a seguito di circostanze relative a da COVID-19 non sono state modificate.

4. CAMERA NAZIONALE DI RICORSO [KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA] e MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI

Sono previste nuove norme per le attività della Camera Nazionale di Ricorso, ossia:

4.1. nel periodo di stato di epidemia annunciato a causa della COVID-19, la Camera Nazionale di Ricorso non svolge riunioni o udienze con la partecipazione delle parti e dei partecipanti del procedimenti di ricorso;

4.2. La legge non interrompe e non sospende i termini per la presentazione di un ricorso, il che significa che gli appaltatori che desiderano avvalersi delle misure di protezione legale saranno vincolati dai termini risultanti dalla LAP. In caso di ricorso, il termine sarà pertanto di 5 o 10 giorni dalla data di ottenimento delle informazioni sui motivi di presentazione del ricorso.

In tale ambito raccomandiamo di presentare un ricorso in forma elettronica con una firma elettronica qualificata.

4.3. La legge, non sospende neppure i controlli di precedenti ordini cofinanziati dall’Unione Europea, eseguiti dal Presidente dell’Ufficio degli Appalti Pubblici – il valore dell’ordine è pari o superiore, rispettivamente: (i) 20.000.000 EURO per lavori di costruzione e (ii) 10.000.000 Euro per forniture e servizi. La notifica dopo il controllo dovrebbe essere fornita entro e non oltre il 14° giorno dalla data di ricevimento dell’intera documentazione della procedura (30 giorni – in caso di controllo particolarmente complesso).

Manteniamo tutte le nostre raccomandazioni relative agli appaltatori e ai committenti in relazione alla presente situazione, che abbiamo indicato nell’allerta precedente nell’allerta precedente, alla quale Vi rimandiamo.

Siamo a Vostra completa disposizione e Vi assisteremo nella valutazione della Vostra situazione. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento via e-mail, telefono o via messaggero istantaneo:

Sebastian Pietrzyk – co-gestore degli appalti pubblici
+48 606 406 531 – WhatsApp
sebastian.pietrzyk@actlegal-bsww.com

Marcelina Daszkiewicz – co-gestore degli appalti pubblici
+48 665 667 667 670 – WhatsApp
marcelina.daszkiewicz@actlegal-bsww.com