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Progetto della legge antiusura sotto controllo nell’ambito delle consultazioni pubbliche

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 gennaio 2017
La maggior parte delle organizzazioni e dei soggetti interessati hanno espresso la propria posizione critica verso il progetto elaborato dal dipartimento della giustizia, il quale prevede soprattutto la limitazione dei costi diversi dagli interessi. Nell’ambito delle consultazioni pubbliche sono state sollevate questioni legate alle obbligazioni, purtroppo anche sotto l’aspetto di eventuali problemi connessi al loro acquisto.

Nella versione originale del documento pubblicato sul sito del governo sono incluse informazioni provenienti dalla corrispondenza indirizzata agli impiegati del ministero della giustizia, che non avrebbero dovuto ritrovarsi in tale documento. Su richiesta delle persone interessate e dopo la cancellazione del documento dal sito www.legislacja.rcl.gov.pl, anche noi abbiamo provveduto ad eliminare dal summenzionato messaggio alcune citazioni provenienti dal documento in oggetto. La persona il cui discorso abbiamo pubblicato, ha affermato durante il colloquio telefonico con il portale Obligacje.pl, che la corrispondenza i cui frammenti sono stati pubblicati sul sito www.legislacja.gov.pl, sono stati utilizzati in un contesto specifico ed al fine di evocare un messaggio per calmare la situazione e non per peggiorarla.

Di regola, le istituzioni che hanno deciso di prendere parola durante le consultazioni sono d’accordo con la necessità di regolare il mercato nell’ambito delle pratiche sleali. Allo stesso tempo, la maggior parte delle organizzazioni e società interessate sottolineano che il limite proposto è troppo stretto e che dall’introduzione del limite precedente è passato poco tempo per consentire una valutazione leale degli effetti della regolamentazione precedente.

Gli oppositori alla nuova legge antiusura, in parole più o meno forti argomentano la propria contrapposizione con il fatto che l’entrata delle nuove disposizioni del contenuto attuale comporterebbe un aumento significativo dell’esclusione finanziaria e la crescita del settore informale (questo viene condiviso anche dalla banca NBP). Altri argomenti sollevati riguardano il calo dell’impiego, la limitazione delle entrate nel budget o addirittura una successiva influenza sul PIL a causa del calo del consumo.

Nell’ambito delle consultazioni pubbliche hanno preso parola circa 30 soggetti, tra i cui si trovano società di prestito, camere di commercio, associazioni dei datori di lavoro, studi legali, associazioni (p.es. di notai, giudici), cassa finanziaria SKOK ed infine ZBP. Inoltre nell’ambito delle opinioni hanno preso posizione sette istituzioni, tra cui KNF, NBP e UOKiK. Ovviamente non tutte le opinioni erano così critiche, alcune si riferivano a questioni puramente tecniche.

Il tema dei titoli obbligazionari è stato anche sollevato non solo come fonte di finanziamento per le società di prestito. La Camera Izba Domów Maklerskich ha proposto l’esclusione delle obbligazioni societarie dal regime della legge, in modo tale che i costi diversi dagli interessi possano essere formati in alcun modo. La stessa ricorda, che la legge sulle obbligazioni attualmente vigente esclude la possibilità di applicare le disposizioni sugli interessi massimi alla percentuale del debito. La Camera pone inoltre attenzione alla questione della garanzia. Dopo l’entrata in vigore della legge nella sua forma attuale, dal mercato scomparirebbero le garanzie del 150% del valore nominale dell’emissione, che in opinione di IDM potrebbe avere „un impatto catastrofale sull’intero mercato di finanziamento di debito”.

Nell’ambito delle consultazioni pubbliche la questione delle obbligazioni, sia su aspetto dei costi che della somma di garanzia, è stata anche sollevata dallo studio BSWW Legal & Tax, il cui parere abbiamo pubblicato su Obligacje.pl a metà di dicembre.

Nuovo sistema di risoluzione delle controversie in via conciliante

All’inizio dell’anno è entrata in vigore la legge che permette agli imprenditori di scegliere tra la risoluzione della controversia con il consumatore in via conciliante o tramite una procedura giudiziaria tradizionale.
Il regolamento del 23 settembre 2016 sulla risoluzione delle controversie dei consumatori in modo extragiudiziale, entrato in vigore il 10 gennaio 2017 implementa il cosiddetto pacchetto legislativo il quale comprende la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sui metodi alternativi della risoluzione delle controversie dei consumatori nonché il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
A quale tipo di controversie viene applicato il regolamento?

Il Regolamento si applica alla risoluzione di controversie dei consumatori residenti sul territorio della Polonia o di un altro paese membro dell’UE con imprenditori aventi sede sul territorio della Polonia.
La risoluzione delle controversie dei consumatori in modo extragiudiziale è obbligatoria?

L’obbligo della risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i consumatori è stato applicato solamente ai soggetti finanziari in connessione ad un procedimento tenuto da parte del Mediatore Finanziario.
In altri casi l’imprenditore può aderire di propria volontà al sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tramite l’unione ad una data organizzazione settoriale, attraverso l’iscrizione alla lista tenuta dal soggetto autorizzato oppure inserendo il consenso alla giurisdizione del soggetto autorizzato nelle adeguate bozze dei contratti funzionanti nella circolazione fra consumatori.

Quale soggetto è autorizzato alla risoluzione della controversia?

Il procedimento è condotto dal soggetto autorizzato, ovvero da qualsiasi entità che ha ottenuto l’iscrizione nel registro tenuto da parte del Presidente di UOKiK. L’ente autorizzato può essere sia un soggetto pubblico (Presidente dell’Ufficio di Comunicazione Elettronica [Urząd Komunikacji Elektronicznej], Ispezione di Commercio [Inspekcja Handlowa] o Tribunale Conciliante presso le Autorità di Vigilanza Finanziaria [Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego]), che non pubblico (soggetti costituiti da parte degli imprenditori del dato settore).
Quali tipi di risoluzioni delle controversie prevede la legge?

Il procedimento sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori può consistere nel condurre le parti a trovare un punto di incontro al fine di risolvere la controversia (mediazione), nella presentazione alle parti della proposta di risoluzione della controversia (conciliazione), nella risoluzione della controversia mediante una decisione imposta (arbitrato). Il punto importante è il fatto che solo la risoluzione della controversia emessa in un procedimento conciliante avrà carattere vincolante, e nel caso in cui le parti sono state informate in anticipo del suo carattere vincolante, delle conseguenze del mancato adempimento ad esso ed inoltre avranno espresso in consenso di sottoporsi a tale risoluzione.

Quali sono gli obblighi dell’imprenditore il quale decide si risolvere la controversia con i consumatori in via extragiudiziale?

Se un imprenditore decide si risolvere la controversia con i consumatori in via extragiudiziale (o in base alla legge o di propria scelta), deve informare i consumatori sull’adeguato soggetto autorizzato. Tale informazione deve includere almeno l’indirizzo web del soggetto autorizzato e deve essere condivisa in modo comprensibile e facilmente accessibile per il consumatore, tra cui sul sito web dell’imprenditore (se esso tiene tale sito) nonché nelle bozze dei contratti stipulati con i consumatori (se esso li adopera).
Se l’imprenditore stipula allo stesso tempo contratti di vendita e contratti di fornitura dei servizi online, è dunque tenuto a fornire il collegamento elettronico alla piattaforma ODR (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL).
La legge prevede gli obblighi imposti a tutti gli imprenditori?

Si. In caso di decisione negativa per la reclamazione presentata da parte del consumatore, ciascun imprenditore è obbligato ad indicare al consumatore (per iscritto o su altro dispositivo) l’adeguato soggetto autorizzato a risolvere la controversia nonché a presentare una dichiarazione concernente se accetta di risolvere la controversia da parte di tale soggetto. In mancanza di tale dichiarazione si ritiene che l’imprenditore abbia accettato di partecipare al procedimento. La normativa non specifica il termine della soddisfazione dell’obbligo di cui sopra riportato.
Il suddetto obbligo riguarda le controversie derivanti da una reclamazione presentata dal 10 gennaio 2017.
Interruzione della prescrizione
In conformità alla normativa l’avviamento della procedura sulla risoluzione extragiudiziale della controversia comporta l’interruzione della prescrizione esente oggetto della controversia.

L’obbligo di prendere posizione alla reclamazione da parte del consumatore
La legge introduce un cambiamento significante nella precedente legge del 30 maggio 2014 sui diritti del consumatore.
Nel caso di reclamazioni presentate dal 10 gennaio 2017, gli imprenditori sono tenuti a fornire risposta alla reclamazione entro 30 giorni dalla ricezione di essa. Se l’imprenditore non mantiene il termine, si ritiene la reclamazione come accettata. Tuttavia, la risposta dovrebbe essere trasmessa per iscritto o su un apposito dispositivo. Vale la pena sottolineare che finora l’obbligo di presentare una risposta alla reclamazione valeva solo per il settore delle telecomunicazioni (in base alla legge del 16 luglio 2004 – Diritto delle telecomunicazioni) e turistico (in base alla legge del 29 agosto 1997 sui servizi turistici).
Gli effetti dell’introduzione del sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Lo scopo di introduzione delle nuove regolamentazioni è quello di assicurare ai consumatori una via alternativa alla risoluzione delle controversie con gli imprenditori. I metodi alternativi si basano sulla velocità, mancata formalizzazione (paragonando con la via giudiziaria), partecipazione volontaria, garanzia di riservatezza nonché garantendo la partecipazione di un esperto neutrale e imparziale. Esse permettono quindi di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi le parti senza la necessità di partecipare in procedimenti giudiziari lunghi e costosi.
È difficile valutare se le nuove regolamentazioni porteranno i risultati attesi. Dobbiamo ricordarci che spetta all’imprenditore di prendere la decisione definitiva se utilizzare i metodi alternativi di risoluzione delle controversie tra i consumatori. Le nuove regolamentazioni costituiscono quindi una prova di maturità del mercato e l’apertura degli imprenditori ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

L’allacciamento alla rete di trasmissione di gas diventa più difficile

In Ministero dell’Energia limita l’accesso alle rete di trasmissione di gaz modificando le disposzioni concernenti i requisiti tecnici e rendendo possibile il collegamento alla rete in oggetto dal tipo dell’attività svolta, dal diametro della rete e dalla potenza di allacciamento.
L’8 febbraio 2017 entrerà in vigore un’ulteriore modifica al regolamento del Ministero dell’Economia del 2 luglio 2010 sulle condizioni dettagliate di funzionamento del sistema di gas (testo unico: Gazz.Uff. anno 2014, voce 1059 con modifiche). La modifica riguarda i requisiti tecnici, inclusi nell’allegato al regolamento, rivolti alle condizioni di allacciamento alla rete di trasferimento di gas.

Dopo le modifiche delle disposizioni del regolamento:
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A (soggetti cui attrezzature, impianti e reti saranno allacciate direttamente alla rete di trasferimento o distributiva di alta tensione, esclusi i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C) – alla rete di trasmissione di gas potranno esserre allacciati solo impianti e installazioni:
– del potere di 45 000 m3/h o maggiore, non allacciate alla rete distributiva di gas;
– utilizzati esclusivamente per alimentare i veicoli con metano, indipendentemente dalla loro potenza, dove entrambi le categorie di sopra delle attrezzature e installazioni potranno essere allacciate unicamente alla rete di trasmissione con un diametro inferiore a DN 1300,
• nell’ambito dei soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento C (soggetti che si occupano di trasmissione e distribuzione di gas combustibile, della loro produzione, trasformazione o estrazione, stoccaggio e formazione in condensa o rigassificazione del metano) che si occupano della trasmissione o distribuzione – alla rete di trasmissione del diametro DN 1300 e maggiore potranno essere allacciate esclusivamente attrezzature e installazioni tramite i quali viene svolta l’attività nell’ambito della trasmissione dei combustibili.

In conformità al contenuto delle disposizioni attualmente vigenti di tale regolamentazione, le attrezzature, reti o installazioni appartenenti ai soggetti del gruppo di allacciamento A potevano essere allacciate alla rete di gas di trasmissione se la loro potenza di allacciamento era di almeno 5 000 m3/h (senza condizioni sul diametro della rete), ed invece nell’ambito di allacciamento dei soggetti appartenenti al gruppo C i requisiti tecnici che subordinano la possibilità di allacciare alla rete di trasmissione dal diametro della rete o dalla potenza di allacciamento non sono stati determinati.
Il nuovo regolamento prevede inoltre una disposizione transitoria la quale indica che per le domande di allacciamento presentate prima dell’entrata in vigore dell’emendamento si applicano le disposizioni attuali. Tuttavia, è necessario ricordare che in conformità all’Istruzione di Movimento e Uso della Rete di Trasmissione come data di presentazione della domanda si intende la data di ottenimento della completa domanda dall’Operatore del Sistema di Trasmissione GAZ-SYSTEM S.A. (punto 5.3.10 IRiESP).

Riassumento, la suddetta modifica è importante per i soggetti appartenenti al gruppo di allacciamento A e C i quali si occupano della distribuzione e i quali intendono allacciarsi alla rete di trasmissione. Il primo, se non svolgono attività nell’ambito di alimentazione dei veicoli di metano, possono eseguirlo solo nel caso di raggiungimento della potenza di allacciamento non inferiore a 45 000 m3/h e non sono state allacciate alla rete distributiva a condizione che vogliono allarciarsi alla rete del diametro inferiore a DN 1300. Il secondo ed inoltre i soggetti svolgenti attività di alimentazione dei veicoli di metano, possono allacciarsi solo alla rete di trasmissione del diametro inferiore a DN 1300.

Il legislatore cerca di limitare i costi di ogni finanziamento?

Le entrate delle aziende di prestito a titolo dei prestiti veloci saranno limitate perfino del 60 %. Alle modifiche che cosi profondamente agiscono sul funzionamento del settore si propone i vacatio legis di 14 giorni. Il legislatore colpisce più forte le aziende d’investimento e social lending delle aziende di prestito e le banche. Suddetto crea la domanda dello scopo e degli effetti di tali azioni. Le aziende di prestito avvisano che questo potrebbe causare la fine della loro attività.

In mio parere, le proposte sulla limitazione successiva dei costi dei crediti al consumo diversi dagli interessi, siano piuttosto la decisione troppo affrettata di reale intenzione legislativa. La maggior parte del ragionamento come anche della valutazione delle conseguenze delle regolazioni sono dedicate alle norme penali ed in tale materia si vedono delle azioni ragionevoli del legislatore. La parte riguardante la limitazione dei costi diversi dagli interessi sembra aggiunta all’ultimo momento – in fretta e poco accuratamente. La valutazione sia del funzionamento dei presenti limiti di tali costi sia del influenza delle limitazioni successive sul settore delle aziende di prestito è stata rinunciata. Non credo che il legislatore dopo l’esperienza con la legge sul gioco d’azzardo, prendesse il rischio di ”buttare” involontariamente fuori dal mercato le aziende di prestito. Non sono solo i datori di lavoro ed i contribuenti. Soprattutto operano legittimamente e sono „controllate” per le autorità dello Stato. Sara però difficile proteggere il consumatore, mentre al riguardo della sovra-regolamentazione del mercato, il prestito veloce sarà disponibile solamente nella economia informale oppure nei servizi di prestito stranieri. Non è però la fine del problema. Il progettato art. 387(1) del codice civile stabilisce ancora dei limiti più severi per i costi legati all’ottenimento della prestazione pecuniaria. Il limite degli interessi massimali e degli interessi di mora proposto in quel caso, non solo delimiterà a quel livello i costi dei prestiti peer-to-peer, ma anche i costi del finanziamento fornito dai soggetti diversi dalle aziende di prestiti. Comunque, comparando il progetto con la motivazione, la norma sembra gravata dall’errore di redazione, dove non è stata considerata la limitazione del campo della sua applicazione ai consumatori.

Le modifiche favorevoli nel diritto del lavoro – cosa cambia dal 2017

Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore qualche cruciale modifica nel diritto del lavoro. Ciascuna delle parti nel rapporto di lavoro – sia datore di lavoro sia dipendente – ci troverà qualcosa di vantaggioso. Di sotto un breve riassunto delle nuove modifiche più importanti .

Il salario minimo per il lavoro non è più così basso.
La quota del salario minimo nei contratti di lavoro dal 1 gennaio 2017 è pari a 2.000 zloty (nell’anno precedente è stato 1850 zloty). Inoltre, è stata abrogata la norma che consente di assumere i dipendenti nel primo anno di lavoro a titolo del salario pari a 80% del salario minimo. Dal 1 gennaio 2017 tutti i dipendenti nonostante l’anzianità dovrebbero ottenere il salario minimo nella quota indicata. La modifica è favorevole per i dipendenti. La questione dell’influenza sui datori di lavoro – (soprattutto questi piccoli, principianti) – rimane aperta. Possono non essere soddisfatti i dipendenti con media anzianità, i quali ottengono lo stipendio sul livello di 2.500 – 3.000 zloty, perché le regolazioni introdotte non cambiano la loro posizione (addirittura possono impedire la lotta per l’aumento di stipendio nonché appianare la loro situazione con i dipendenti con minor anzianità, con le competenze minori). L’introduzione della modifica della quota del salario minimo porta delle conseguenze più ampie, ad esempio influisce la quota di: l’indennità per lavoro notturno, il massimo trattamento di fine rapporto per cause non dipendenti dai dipendenti, la quota esente da detrazioni.

I contratti di mandato sempre più simili ai contratti di lavoro
È stata inoltre introdotta la paga oraria minima nonché l’obbligo della registrazione delle ore di lavoro per i contratti di mandato. Nel 2017 la paga oraria minima di persone assunte in base ai contratti di mandato (art. 734 c.c.) nonché ai contratti di servizio (art. 750 c.c.) è pari a 13 zl lordo (sarà valorizzata annualmente). La presente modifica non include i contratti di agenzia o i contratti di opera (però secondo gli annunci anche questi contratti saranno rivoluzionati). Non riguarda anche i contratti in cui di luogo o periodo di esecuzione d’ordine o di prestazione dei servizi decide il ricevente d’ordine o il fornitore dei servizi e gli spetta esclusivamente la provvigione. La quota minima spetta solo alle persone fisiche. È interessante notare che, se qualche persona accetta l’ordine o si impegna a prestare dei servizi comuni, a ciascuna di loro spetta la paga oraria minima. Gli obblighi di sopra descritti si applicano anche ai contratti di mandato e ai contratti di servizio conclusi prima del 1 gennaio e vigenti la stessa data.

Il termine ragionevole per presentare il ricorso per la disdetta
Dal 1 gennaio 2017 saranno prorogati ed unificati i termini per la presentazione del ricorso per la disdetta del contratto di lavoro o licenziamento senza preavviso entro 21 giorni (secondo le norme precedentemente vigenti il dipendente aveva 7 giorni o nel caso di licenziamento disciplinare – 14 giorni). Finora il termine valido di 7 giorni per la presentazione del ricorso per la disdetta presso il tribunale del lavoro nel contesto dei procedimenti legati al diritto del lavoro che si prolungano (nei casi estremi durano perfino qualche anno) sembrava irrazionale. Inoltre, è stata incomprensibile e senza alcun ragione differenziata da parte del legislatore la posizione del dipendente licenziato per motivi disciplinari nonché il dipendente a cui è stata rilasciata la dichiarazione della disdetta del contratto di lavoro. Le norme emendate si applicano ai termini, che non sono scaduti prima del giorno dell’entrata in vigore della presente legge. La modifica dovrebbe essere considerata positivamente. Adesso davanti al legislatore stà il compito più difficile – miglioramento del sistema giudiziario in modo che il dipendente nel caso della risoluzione difettosa del contratto da parte del datore di lavoro – in luogo della lotta davanti al tribunale che si prolunga, abbia la garanzia di breve riassunzione.

I piccoli datori di lavoro – meno formalità
Dal 1 gennaio 2017 è stato aumentato il numero dei lavoratori, la cui assunzione decide della necessità di introduzione del regolamento del lavoro o di retribuzione – da 20 a 50 dipendenti. Qualora l’assunzione di non meno di 20 lavoratori e meno di 50 lavoratori, l’obbligo del rilascio dei regolamenti nascerebbe solamente nel caso della presentazione della domanda adeguata dall’aziendale organizzazione sindacale. Occorre però osservare che i regolamenti finora vigenti dai datori di lavoro che assumono almeno 20 e non meno di 50 dipendenti restano validi e la loro annullazione richiederà nel maggiore dei casi la consegna delle disdette modificanti o la stipula degli accordi con i lavoratori.

Una prestazione di lavoro per tutti i periodi di lavoro del 2017 ha portato i benefici per i datori di lavoro legati all’obbligo di emissione delle prestazioni di lavoro nel caso d’intenzione di continuazione d’assunzione del dipendente. Nel caso di instaurare un altro rapporto di lavoro con lo stesso dipendente entro 7 giorni dal momento di risoluzione o di scadenza del precedente rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà obbligato a rilasciare al dipendente la prestazione di lavoro esclusivamente su sua richiesta, presentata in forma cartacea o elettronica. Qualora il dipendente non presenti tale richiesta, l’obbligo di rilasciare la prestazione di lavoro non sorge fino al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Vale la pena attirare l’attenzione sulla norma transitoria, cioè art. 22 della legge modificativa, il cui testo possiamo trovare di sotto.
I testi delle leggi modificative possiamo trovarli sotto ai seguenti link nella Gazzetta Ufficiale:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1265/1

Alcune aziende energetiche possono perdere le concessioni possedute.

Il legislatore con le nuove norme voleva migliorare la chiarezza delle regolamentazioni sul mercato dei combustibili e del gas naturale, mentre le regolamentazioni introdotte possono causare la perdita della
concessione da alcune aziende energetiche.

Il 2 settembre 2016 è entrata in vigore la seguente modifica del Diritto energetico nonché una serie di altre leggi, tra cui soprattutto quelle che regolano il mercato dell’energia, particolarmente dei combustibili liquidi (leggi sui biocarburanti e biocombustibili liquidi, leggi sul sistema del monitoraggio e del controllo della qualità dei combustibili nonché leggi sulle riserve).

Come leggiamo nella motivazione del summenzionato emendamento le nuove norme avevano come obiettivo la sistemazione delle regolazioni concernenti il mercato dei combustibili e del gas naturale nonché
l’introduzione di maggior chiarezza sul mercato dell’energia. Tra le modifiche apportate per tale scopo nel Diritto energetico sono aggiunte la definizione dei combustibili liquidi (art. 3 v. 3b Diritto energetico) nonché la norma che fa entrare la delega legislativa per l’emissione del decreto in questione della lista dei combustibili liquidi, la cui produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione compreso circolazione all’estero richiede la concessione ed i cui l’importazione richiede l’iscrizione al registro (art. 32 comma 5 Diritto energetico).

Il 15 dicembre 2016 il Ministro dell’Energia ha emanato il decreto di cui sopra. Nello stesso giorno il decreto è stato pubblicato, ed in conseguenza in base a § 3 del decreto esso è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 16 dicembre 2016.

La conseguenza dell’entrata in vigore del summenzionato decreto in tempo così breve può essere la perdita da parte di alcune aziende energetiche delle loro concessioni. In base all’art. 16 comma 4, 16a comma 1 e 19 comma 1 del summenzionato emendamento, entro il 16 gennaio 2017:

1) aziende energetiche di cui l’attività consiste in produzione, stoccaggio, spedizione o distribuzione e circolazione dei combustibili liquidi, compreso la circolazione all’estero, sulla base delle concessioni rilasciate prima del giorno dell’entrata in vigore del summenzionato decreto sono obbligate alla presentazione della domanda di modifica delle concessioni possedute al fine di adattamento del loro contenuto alla definizione dei combustibili liquidi;

2) soggetti che svolgono prima del giorno di entrata in vigore del decreto l’attività consistente in produzione, stoccaggio o trasbordo, spedizione o distribuzione, circolazione dei combustibili liquidi compresa circolazione all’estero di tali combustibili, che in conseguenza di entrata in vigore di summenzionato emendamento e decreto, sono obbligate al conseguimento della concessione o al cambiamento dei limiti della concessione posseduta, devono presentare la domanda di concessione o di modifica della concessione;

3) imprenditori stranieri, i quali prima del giorno dell’entrata in vigore di summenzionato emendamento svolgevano l’attività consistente nella produzione dei combustibili liquidi o nella circolazione dei combustibili liquidi all’estero, sono obbligati alla presentazione della domanda di modifica della concessione della circolazione dei combustibili liquidi posseduta al fine di adattamento della loro attività alle condizioni di cui nell’art. 33 comma 1b v. 1 e 3 Diritto energetico.

Comunque, secondo la dichiarazione del Presidente dell’agenzia URE la domanda di modifica della concessione non risulterà una formalità ed un semplice aggiornamento della concessione. Il Presidente dell’agenzia URE intende ricominciare a valutare, se un’azienda energetica possiede l’infrastruttura e delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività concessionaria (secondo la dichiarazione la domanda dovrebbe „contenere la documentazione e le informazioni complete per consentire la verifica esaustiva delle potenzialità formali e legali, organizzative, tecniche e finanziarie dello svolgimento dell’attività nell’ambito dei combustibili liquidi precisamente indicati”). Come risulta dalle informazioni che si trovano sul sito dell’agenzia URE l’ambito di questi documenti è così vasto che la loro raccolta potrebbe richiedere in alcuni casi un periodo più lungo.

Intanto la mancata presentazione della presente domanda nel termine previsto, cioè entro 16 gennaio 2017, risulterà la decadenza della concessione. Inoltre, le aziende energetiche le quali presenteranno tale domanda hanno solo un’occasione di completarla, a meno che non la effettuino secondo le esigenze del Presidente dell’agenzia URE perderanno altresi’ la concessione.

Gli imprenditori che non rispetteranno gli obblighi e continueranno a vendere i combustibili, si esporranno alla multa (fino a 5 milioni di zl), o persino alla pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 57 g Diritto energetico).

L’emendamento sopra citato ha imposto alle aziende energetiche anche un numero di doveri aventi come scopo l’adattamento dell’attività svolta dalle aziende energetiche alle nuove regolarizzazioni, tra cui tra l’altro l’obbligo di presentare nello stesso termine che le domande di concessione summenzionate, le domande dell’iscrizione al registro, se la loro attività richiede tale iscrizione. Comunque, considerato l’ambito della richiesta documentazione da presentare, l’eccezionalmente breve tempo per la loro raccolta, la possibilità limitata per la compilazione delle domande nonché le conseguenze risultanti dalla mancanza di
adattamento alle esigenze dell’emendamento, le norme selezionate e di sopra descritte esigono un’attenzione particolare.

Il progetto della nuova legge sulla protezione dei dati personali

Il progetto della nuova legge sulla protezione dei dati personali

Il Ministero di Digitalizzazione ha pubblicato martedì il progetto della legge sulla protezione dei dati personali. L’ambito del progetto non risulta essere ancora completo. Comprende solo tale parte della regolamentazione che non è stata finora elaborata da tale Ministero. Le altre norme che verranno introdotte tramite la legge progettata sono l’oggetto dei lavori legislativi essenti in corso. Il Ministero ha inoltre riservato la possibilità di modificare le disposizioni già disponibili. Il progetto pubblicato include le disposizioni generali, le procedure sull’infrazione e il procedimento di controllo, la protezione dei dati personali, la collaborazione amministrativa europea, le sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità civile e le questioni legate ai responsabili della protezione dei dati.
È necessario valutare in modo positivo anche il solo fatto della pubblicazione di una parte del progetto – commenta Piotr Ćwiertniewski, avvocato e socio dello studio BSWW Legal & Tax. L’adattamento del trattamento dei dati personali al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), sarà un processo complicato e di vari aspetti. Considerando il periodo rimasto per tale adattamento, gli amministratori dei dati dovrebbero prendere conoscenza in tempi brevi delle disposizioni che implementeranno il regolamento 2016/679 nel diritto nazionale. Pertanto è giusta ogni azione che avvicina la forma di tali disposizioni oppure che permette di preparare già i commenti al progetto.

Legge di Bilancio 2017 – Misure per l’attrazione degli investimenti

Con l’approvazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , entrata in vigore dal 1 gennaio 2017, é stato confermato il contenuto della c.d. Legge di Bilancio 2017.

Le misure contenute nei commi 148 – 159 della Legge di Bilancio 2017 hanno due scopi precipui: in primis e da un lato, determinare le condizioni favorevoli per attrarre capitali esteri in Italia ed in secundis contenere la crescente migrazione di giovani italiani laureati all’ estero, favorendo il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

Nel presente breve articolo mi soffermeró unicamente sul primo di tali interessant fronti, id est le misure volte ad attrarre investimenti di capitali esteri in Italia.

Sulla base di quanto stabilito al comma 148 della Legge di Bilancio 2017, viene inserito nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione il nuovo articolo 26-bis, rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”, che semplifica la procedura di rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno a quegli stranieri che intendono effettuare investimenti di rilevante entitá in Italia.

Per ottenere questo particolare visto di durata biennale (rinnovabile, in determinati casi, per ulteriori 3 anni), che, non a caso, viene denominato “visto investitori”e che consente l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori ai 3 mesi ed al di fuori delle quote del “decreto flussi” (approvato con l’ intento di porre un freno alla crescente immigrazione di cittadini stranieri), il cittadino straniero richiedente deve presentare una serie di documenti, secondo una procedura che dovrà essere definita con decreto interministeriale.

Il visto investitori potrá esserer rilasciato agli stranieri che intendono effettuare:
• un investimento di almeno 2.000.000 EURO in titoli emessi dal Governo italiano purché vengano mantenuti per almeno due anni;
• un investimento di almeno 1.000.000 EURO in strumenti rappresentativi del capitale di una societá costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale societá sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese;
• una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 EURO a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Per l’accertamento dei requisiti previsti ex lege, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, i seguenti documenti:

• copia del documento di viaggio in corso di validitá con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
• documentazione comprovante: i) la disponibilitá della somma minima prevista sopra, e ii) la circostanza che tale somma possa essere trasferita in Italia;
• certificazione della provenienza lecita dei fondi;
• dichiarazione scritta contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.

Oltre al c.d. visto investitori un’ulteriore novitá é prevista al comma 152 della Legge di Bilancio 2017 che inserisce nel Testo Unico Imposta sul Reddito (TUIR) il nuovo articolo 24-bis, rubricato “Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia”

Tale misura tende ad incentivare il trasferimento della propria residenza in Italia da parte di soggetti (italiani eo) stranieri non residenti.

Tali soggetti, infatti, ove decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, possono optare per una tassazione “a forfait”, nella misura di 100.000 EURO per ciascun periodo d’imposta, dei redditi prodotti all’estero; l’esercizio dell’opzione è possibile a condizione che il richiedente, nei 10 anni precedenti il trasferimento della residenza in Italia, sia stato residente all’estero per almeno 9 anni (e quindi non sia stato fiscalmente residente in Italia).

Tale opzione ha le seguenti caratteristiche ed in particolare:
• ha una durata massima di 15 anni ed è revocabile;
• cessa in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva;
• può essere estesa ad uno o più familiari del richiedente, a condizione che anche questi trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 anni negli ultimi 10 periodi d’imposta (per ciascun familiare sono dovuti altri 25.000 euro annui);
• “copre” anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate solo a partire dal sesto anno di validità dell’opzione;
• può essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate.

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva dovranno essere individuate dall’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

A parere dello scrivente, é apprezzabile lo sforzo del legislatore italiano di incentivare il rientro di capitali e di soggetti in Italia.

Resta da verificare il contenuto dei vari decreti interministeriali che dovranno essere emanati entro fine marzo e che avranno una fondamentale importanza in quanto incidenti sulla procedura da seguire.

BSWW ha fornito consulenza al Gruppo Buma nell’affitto di DOT Office

L’Azienda Ericsson ha sottoscritto il contratto di locazione di 8 000 mq. in DOT Office, l’investimento del Gruppo Buma a Cracovia. Lo spostamento della sede dell’azienda è previsto per giugno 2017. Il locatario occupa l’intero edificio E dell’investimento.

I legali della BSWW hanno fornito consulenza al Gruppo Buma nelle trattative e nella conclusione del contratto di locazione. Il socio che ha gestito il lavoro del team è stato l’avvocato Michał Wielhorski, socio gestore, assistito dall’avvocato Alicja Sołtyszewska, socio.
Lo Studio ha consigliato su tutti gli aspetti concernenti l’esame legale nonché l’acquisto dell’immobile destinato alla costruzione del complesso DOT Office, i dettagli del procedimento immobiliare, il finanziamento dell’investimento e commercializzazione, sia nelle prime fasi che nelle fasi successive del progetto.

Il complesso DOT Office consiste in 5 edifici moderni per uffici della superficie d’affitto di oltre 40.000 mq. localizzati in via Czerwone Maki a Cracovia sul terreno della zona economica speciale. Il complesso DOT Office è stato progettato secondo le regole dello sviluppo equilibrato. Lo studio di architettura Medusa Group è l’autore del progetto.

Il Gruppo BUMA è il leader sul mercato delle strutture per uffici, sia dà un punto di vista d’investimento che in fase di sviluppo. Il Gruppo è formato dal complesso di aziende che funzionano sull’area degli investimenti d’ufficio, di locali, della gestione degli immobili, del controllo e supervisione dell’investimento e dell’elevazione. Il Gruppo Buma sul mercato di Cracovia funziona da più di 26 anni. Nel tempo ha costruito tra l’altro le strutture per uffici della superficie d’affitto di oltre 180 000 mq., oltre dieci gruppi di isolati nonché edifici abitativi a Londra. Le realizzazioni per ufficio più importanti: Dot Office, Quattro Business Park, Aleja Pokoju 5, Green Office, Rondo Business Park, Buma Square Business Park e l’immobile per uffici Onyx Office. In corso di realizzazione sono invece i complessi per uffici Tertium Business Park e Wadowicka 3 a Cracovia.

„Il fatto che lavoriamo sui più grandi progetti del mercato d’uffici a Cracovia è molto rilevante. Nel quadro del progetto prestiamo la consulenza complessiva fin dall’inizio. Abbiamo cooperato con il Gruppo Buma all’acquisto degli immobili, la costruzione e piena commercializzazione dell’edificio.” – ha detto Michał Wielhorski.