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Scudo 3.0 – sblocco dei termini giudiziari e processuali

Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni del cosiddetto scudo anticrisi 3.0. La legge sblocca i termini giudiziali e processuali. Quando inizieranno a decorrere le scadenze e come dovranno essere conteggiate?

Finora, durante l’epidemia di coronavirus, il corso dei termini processuali e giudiziari era stato sospeso, in particolare nei procedimenti civili, penali o amministrativi. Il congelamento dei termini è stato previsto dall’art. 15zzs comma 1, introdotto dal cosiddetto scudo anticrisi 1.0 alla legge del 2 marzo 2020 sulle soluzioni speciali relative alla precauzione, prevenzione e lotta contro COVID-19, alle altre malattie infettive e alle situazioni di crisi da esse causate. Lo scudo 3.0. prevede l’abrogazione della suddetta disposizione. Ai sensi dell’articolo 68, comma 1 e 2 della modifica, i termini iniziano a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, ossia il 24 maggio.

Nelle disposizioni dello scudo 3.0. vi sono alcune lacune legislative. In particolare, l’abrogazione della disposizione sul congelamento dei termini entra in vigore il giorno successivo alla data dell’emanazione della legge (ovvero il 16 maggio). Pertanto, non esiste una base giuridica per sospendere le scadenze tra il 16 e il 23 maggio 2020. Tuttavia, nonostante queste lacune, le intenzioni del legislatore sono ovvie. A nostro avviso, non vi è alcun dubbio che i termini inizino a decorrere prima del 24 maggio.

Si noti che le scadenze sospese, che non sono affatto iniziate, riprenderanno a decorrere. D’altra parte, le scadenze che sono iniziate a decorrere anche prima dell’entrata in vigore dello scudo 1.0 e che sono state sospese non decorrono dall’inizio, ma continuano a decorrere.

Esempio 1:

Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 15 aprile 2020. Il termine di due settimane per presentare l’opposizione all’ingiunzione di pagamento non ha quindi iniziato a decorrere. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il primo giorno del termine. Si prega di notare che il termine non può scadere né di sabato né di domenica. Pertanto, in questo caso scadrà l’8 giugno 2020.

Esempio 2:

Il tribunale ha notificato l’ingiunzione di pagamento al convenuto il 18 marzo 2020. Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la legge di sospensione dei termini. Il termine per presentare l’opposizione è stato sospeso, ma sono già trascorsi 12 giorni di questo periodo di due settimane (19-30 marzo) e ne rimangono solo 2. La nuova legge è entrata in vigore il 16 maggio 2020. Il termine inizia a decorrere 7 giorni dopo l’entrata in vigore della legge, quindi il 24 maggio 2020 è il 13° giorno del termine. Il termine scade quindi il 25 maggio.

Se avete domande, non esitate a contattarci:

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio Fondatore
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Barbara Szczepkowska
Avvocato / Partner / Co-Head of Bankruptcy and Restructuring Practice
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+48 602 260 127, +48 22 420 59 59

Marek Miszkiel
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Scudo 3.0 – video udienze e riunioni segrete nei procedimenti civili

Sabato 16 maggio 2020 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni della legge del 14 maggio 2020 sulla modifica di alcune disposizioni sulle misure di protezione in relazione alla diffusione del virus di SARS-CoV-2 (Gazz. Uff. del 2020, punto 875), denominata scudo 3.0. In particolare, nella procedura civile sono state introdotte soluzioni per aumentare la possibilità di tenere udienze sotto forma di videoconferenze e di aggiudicare in riunioni segrete.

Secondo la nuova legge, durante il periodo di stato di epidemia e di pericolo di epidemia ed entro un anno dall’annullamento di quest’ultimo, nei casi esaminati secondo il Codice di Procedura Civile:

• le udienze si svolgeranno sotto forma di videoconferenze. Finora, la condizione per svolgere una riunione pubblica a distanza è stata la presenza delle parti del procedimento negli edifici del tribunale, ad esempio nelle città della propria residenza. Attualmente, le parti potranno partecipare all’udienza senza uscire di casa. Le udienze tradizionali potranno avere luogo in via eccezionale – nei casi in cui il loro svolgimento non comporti un rischio eccessivo per la salute delle persone che partecipano in esse. Il legislatore ha lasciato un ampio spazio all’interpretazione dei criteri da applicare per valutare se lo svolgimento di un’udienza non comporti un rischio eccessivo per la salute dei partecipanti. Sembra che tali criteri possano essere ad esempio l’età dei partecipanti, il numero totale di persone che parteciperanno alla riunione, la fase dell’epidemia, ecc.;

• se il tribunale non sarà in grado di tenere una video udienza e l’udienza tradizionale potrebbe mettere in pericolo la salute dei partecipanti, il tribunale potrà esaminare il procedimento in una riunione segreta, a meno che una delle parti non si opponga. L’opposizione può essere presentata entro 7 giorni dalla consegna dell’avviso di rinvio del procedimento a udienza segreta. Solo le persone che agiscono senza un avvocato professionista saranno informate del diritto a tale opposizione;

• se, per particolari circostanze, il Presidente del tribunale così dispone, i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del segretario, potranno partecipare all’udienza con mezzi di comunicazione elettronica ( ossia potranno partecipare all’udienza da casa), ad eccezione della riunione in cui l’udienza viene chiusa;

• nei casi in cui il procedimento delle prove sia già stato interamente svolto, il tribunale può chiudere l’udienza ed emettere una decisione in udienza segreta dopo che le parti o i partecipanti del procedimento abbiano preso posizione per iscritto;

• è stato temporaneamente esteso l’ambito di applicazione dell’art. 374 del Codice di Procedura Civile, prevedendo la possibilità di esaminare in riunione segreta i ricorsi presentati entro il 7 novembre 2019 (a meno che una delle parti non richieda un’udienza o richieda che vengano prese prove dalle testimonianze dei testimoni o richieda l’ascolto delle parti). La richiesta di svolgimento dell’udienza deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di consegna della comunicazione dell’invio dell’udienza a riunione segreta. In caso di ritiro del ricorso, dell’appello o se il procedimento non è valido, il tribunale esamina il procedimento in riunione segreta.

In caso di domande, Vi invitiamo a contattarci:

Piotr Wojnar
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Assunzione delle delibere degli organi di società di capitali e restrizioni derivanti dallo stato di epidemia in vigore Aggiornamento: 01.04.2020

La chiusura delle frontiere, la cancellazione dei voli e le notevoli restrizioni nell’organizzazione delle riunioni e degli spostamenti dovute allo stato attuale di epidemia possono in modo significativo rendere difficile l’attuale funzionamento delle società e, in particolare, l’assunzione di delibere da parte dei soci, dei consigli di amministrazione e dei consigli di sorveglianza.

La mancata possibilità di assumere delibere da parte dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione può influire negativamente sul funzionamento della società o addirittura causare la paralisi della sua attività economica.

Al fine di soddisfare le esigenze dei soci e dei membri degli organi societari, suggeriamo quali soluzioni permetteranno di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dallo stato di epidemia, e riassumiamo le modifiche del Codice delle società commerciali adottate all’interno del cosiddetto scudo anticrisi in base della legge del 31 marzo 2020 che modifica la legge sul regime speciale di protezione, prevenzione e lotta contro la COVID-19, le altre malattie infettive e le loro cause e alcuni altri atti (“Legge“).

Consiglio di Sorveglianza

Il funzionamento dei consigli di sorveglianza può essere facilitato tramite l’applicazione dei seguenti meccanismi:
– assunzione delle delibere per iscritto (diffusione);
– votazione sulla delibera tramite mezzi di comunicazione elettronica;
– votazione da parte del membro del consiglio di sorveglianza per iscritto tramite un altro membro del consiglio di sorveglianza.

Tuttavia, a causa dell’approvazione e dell’entrata in vigore della Legge, l’assunzione delle delibere nelle modalità sopra indicate è possibile senza necessità di specificare la base di tale azione nello statuto o nell’atto costitutivo (a meno che lo statuto o l’atto costitutivo non escludano espressamente tale possibilità).

Inoltre, a seguito delle modifiche delle disposizioni del Codice delle società commerciali introdotte con la Legge, in forma scritta (diffusione) e tramite mezzi di comunicazione elettronica possono essere anche assunte alcune delibere riguardanti: materie poste all’ordine del giorno della riunione del consiglio di sorveglianza, elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di sorveglianza, nomina del membro del consiglio di amministrazione, revoca e sospensione di tali persone.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi della Legge, sono state modificate anche le disposizioni del Codice delle società commerciali relative all’assunzione di delibere da parte dei consigli di amministrazione delle società di capitali. In relazione a queste modifiche, è ora ammissibile in virtù della legge:
– partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di comunicazione diretta a distanza (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– assunzione di delibere del consiglio di amministrazione per iscritto (per diffusione) o tramite mezzi di comunicazione elettronica (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità);
– votazione per iscritto da parte di un membro del consiglio di amministrazione attraverso un altro membro del consiglio di amministrazione (a meno che il contratto o lo statuto della società non escludano espressamente tale possibilità).

Assemblee dei soci e assemblee generali degli azionisti

Le assemblee dei soci (in una società a responsabilità limitata) e le assemblee generali degli azionisti (in una società per azioni) possono essere tenute esclusivamente sul territorio della Repubblica di Polonia. Esse dovrebbero essere tenute nella citta di sede della società o in un altro luogo indicato nello statuto o determinato da tutti i soci.

Nel caso in cui i soci non possano incontrarsi di persona all’assemblea, possono utilizzare le seguenti soluzioni:

1) Costituzione del procuratore per votare all’assemblea

Il socio o l’azionista può nominare un procuratore che parteciperà all’assemblea in nome e per conto suo ed eserciterà il diritto di voto all’assemblea (a meno che la legge o lo statuto societario non contengano limitazioni in tal senso).

La procura per la votazione dovrebbe essere concessa in forma scritta a pena di nullità.

I membri del consiglio di Amministrazione della data società e i suoi dipendenti non possono essere procuratori all’assemblea dei soci.

2) Votazione per iscritto (nella società a responsabilità limitata)

Nella società a responsabilità limitata vi è la possibilità di assumere delibere dei soci in forma scritta, ossia attraverso:
– assunzione della delibera per iscritto (tramite il consenso dei soci in forma scritta per la data delibera); oppure
– consenso di tutti i soci per una votazione scritta e in seguito una votazione scritta sulla delibera.

La votazione scritta può avvenire indipendentemente dal luogo in cui si trovano i soci.

Tuttavia, la modalità di adozione delle delibere per diffusione non può essere applicata a tutte le delibere – ad esempio, le delibere che richiedono il segreto del voto (ad esempio, delibere sulla revoca dei membri del consiglio di amministrazione o delibere su altre questioni personali).

3) Partecipazione all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica

Vi è la possibilità che i soci partecipino all’assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica (videoconferenza, teleconferenza, ecc.).

Nell’ambito della Legge, il legislatore ha previsto la possibilità di partecipare all’assemblea mediante comunicazione elettronica, indipendentemente dal fatto che lo statuto o l’atto costitutivo prevedano tale procedura (a meno che le disposizioni del contratto o dello statuto non escludano espressamente l’assunzione di delibere in tale modalità).

In conformità alla Legge, le condizioni per la partecipazione all’assemblea tramite mezzi di comunicazione elettronica sono le seguenti:
– sulla partecipazione all’assemblea con mezzi di comunicazione elettronica decide la persona che convoca l’assemblea,
– l’avviso di convocazione deve contenere informazioni sulle modalità di partecipazione all’assemblea, di esprimersi, di esercitare il diritto di voto e di opporsi alla delibera o alle delibere adottate,
– durante l’assemblea deve essere garantita una comunicazione bidirezionale in tempo reale, e a tutte le persone che partecipano all’incontro e a quelle esterne deve essere data la possibilità di esprimersi durante l’incontro,
– la partecipazione e le votazioni all’ assemblea possono essere effettuate dai soci anche per delega, esercitando il diritto di voto prima o durante l’assemblea.

Le regole dettagliate sulla partecipazione all’assemblea tramite mezzi di comunicazione elettronica dovrebbero essere specificate nel regolamento adottato dal consiglio di sorveglianza (e in assenza di un consiglio di sorveglianza in una società a responsabilità limitata – nel regolamento adottato con delibera dell’assemblea dei soci, che può essere adottata anche senza assemblea).

Tuttavia, tale modalità non equivale alla tenuta dell’assemblea in modo completamente virtuale.
Questo significa in particolare che:
– l’assemblea dovrebbe svolgersi in un luogo determinato in Polonia, designato in conformità alle disposizioni del Codice delle Società Commerciali e dello statuto societario;
– presso il luogo dell’assemblea deve presentarsi il presidente e il segretario (o il notaio – nel caso di verbale redatto sotto forma di atto notarile), e gli altri partecipanti possono comunicare per via elettronica;
– deve essere redatto un verbale scritto sulla riunione.

In caso di società pubbliche la Legge introduce inoltre l’obbligo di garantire la trasmissione in tempo reale della riunione dell’assemblea generale.

La Legge introduce inoltre disposizioni che disciplinano le modalità di conferma da parte della società di ricezione, registrazione e conteggio dei voti espressi elettronicamente – tali disposizioni entrano tuttavia in vigore il 3 settembre 2020.

4) Utilizzo del sistema telematico

L’assunzione delle delibere dei soci mediante un modello di delibera reso disponibile nel sistema telematico è possibile solo nel caso delle società a responsabilità limitata, che sono state costituite secondo il modello di contratto nel sistema telematico.

L’assunzione di tale delibera non richiede la formale convocazione dell’assemblea dei soci e l’unica condizione per la sua assunzione è l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti i soci mediante la presentazione di una dichiarazione nel sistema telematico.

La presentazione delle dichiarazioni nell’ambito della votazione sulla delibera in tale modalità richiede la sottoscrizione con firma elettronica, firma elettronica qualificata o firma segreta.

Proroga dei termini per la preparazione e approvazione del bilancio in relazione a COVID-19

La Legge prevede inoltre soluzioni volte ad evitare problemi legati al tempestivo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci (nella società a responsabilità limitata) e dell’assemblea generale degli azionisti (nella società per azioni), il cui oggetto è, in particolare, l’approvazione del bilancio della società per l’esercizio precedente.

La Legge approvata include un’autorizzazione per l’emissione di un’ordinanza da parte del ministro delle finanze pubbliche, in base alla quale il ministro, in caso di annuncio di uno stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, può stabilire, in particolare, altre date per l’approvazione dei bilanci, tenendo conto della necessità di garantire il corretto adempimento di tali obblighi.

In data 31 marzo 2020 è stata emanata l’ordinanza del Ministro delle Finanze sulla stabilizzazione di altri termini per l’adempimento degli obblighi in materia di evidenza nonché nella preparazione, approvazione, messa a disposizione e trasmissione al registro competente, all’ente o organo dei rapporti o delle informazioni (Gazz.Uff. del 2020 punto 570), in base al quale è stato rinviato il termine per la redazione dei singoli bilanci, relazioni sull’attività delle unita e dei documenti consolidati finanziari dei gruppi di capitali.

In virtù del regolamento:
i termini per la redazione del bilancio annuale e della relazione sull’attività dell’entità e del bilancio consolidato e della relazione sull’attività del gruppo di capitale sono stati prorogati di 3 mesi, ovvero tali bilanci devono essere predisposti entro e non oltre 6 mesi dalla data di chiusura del bilancio (se l’esercizio termina il 31 dicembre 2019, il termine scade il 30 giugno 2020);
i termini per l’approvazione del bilancio e della relazione sull’attività dell’entità e del bilancio consolidato e della relazione sull’attività del gruppo di capitale sono stati prorogati di 3 mesi, ovvero tali bilanci devono essere approvati entro e non oltre 9 mesi dalla data di chiusura del bilancio (se l’esercizio termina il 31 dicembre 2019, il termine scade il 30 settembre 2020);

Nel caso di entità soggette alla vigilanza della Commissione di Vigilanza Finanziaria, i termini di cui sopra sono stati prorogati di 2 mesi.

I termini prorogati si applicano alle obbligazioni relative all’esercizio che si conclude dopo il 29 settembre 2019, ma non oltre il 30 aprile 2020, il cui termine di esecuzione non è scaduto prima del 31 marzo 2020.

Il regolamento è entrato in vigore il 31 marzo 2020.

Politica dei compensi

La legge presuppone inoltre che, in caso di annuncio di un rischio di epidemia o di uno stato di epidemia, il ministro responsabile degli istituti finanziari possa fissare, mediante ordinanza, una data diversa per l’adozione da parte dell’assemblea generale degli azionisti della società di una delibera sulla politica di retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione e di sorveglianza di cui all’articolo 36 comma 1 della legge del 16 ottobre 2019 che modifica la legge sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di commercio organizzato e sulle società pubbliche e alcuni altri atti.

Qualora il ministro emetta tale ordinanza, la delibera dell’assemblea generale sulla politica delle retribuzioni dovrebbe essere adottata entro il termine indicato nell’ordinanza stessa.

***

Molte delle soluzioni presentate sopra possono semplificare e accelerare in modo significativo il funzionamento degli organi societari e la loro operatività quotidiana, non solo durante il periodo di epidemia e delle restrizioni che ne derivano.

Considerando quindi le regolamentazioni, sia quelle in vigore che pianificate, è opportuno prevedere fin d’ora apposite disposizioni statutarie, regolamenti richiesti o concessione di apposite procure.

Il nostro team di diritto societario rimane a Vostra disposizione. Vi invitiamo a contattarci.

Marek Wojnar
marek.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 601 379 610, +48 22 420 59 59

Piotr Wojnar
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
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Janusz Szeliński
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Katarzyna Góra
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+48 609 255 616, +48 22 420 59 59

Aleksandra Sztajer
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+48 731 208 274, +48 22 420 59 59

Alcun requisito per l’approvazione del memorandum da parte di KNF in caso di offerte rotative – agevolazioni per gli imprenditori relative all’epidemia di coronavirus

Nel Pacchetto Impulsi Controllo per la Sicurezza e lo Sviluppo nel settore del mercato dei capitali, la Commissione di Vigilanza Finanziaria (KNF) ha previsto agevolazioni per gli imprenditori riguardanti, in particolare, la procedura dei documenti di offerta. Le disposizioni dello “scudo anticrisi” emanato il 31 marzo 2020 prevedono tale modifica nel caso del memorandum informativo presentato alla Commissione di Vigilanza Finanziaria in relazione alle cosiddette offerte rotative.

L’emendamento della legge del 29 luglio 2005 sull’offerta pubblica e sulle condizioni per l’introduzione di strumenti finanziari nel sistema di circolazione organizzato nonché sulle società pubbliche (Gazzetta Ufficiale del 2005, n. 184, punto 1539, e successive modifiche) “Legge sull’offerta“, entrata in vigore il 30 novembre 2019, è stato introdotto un regolamento in base a cui un’offerta pubblica di titoli indirizzata a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per uno stato membro, diverse dagli investitori qualificati, per la quale il numero di persone a cui erano indirizzate tali offerte pubbliche, dello stesso tipo di titoli, effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti superano il numero di 149, richiede la pubblicazione di una nota informativa, che è soggetta all’approvazione dalla Commissione.

In altre parole, il numero di proposte di acquisto presentate nel periodo di 12 mesi viene sommato e se deve superare i 149 destinatari, tale offerta richiede la pubblicazione di un memorandum informativo approvato dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria (tuttavia la Legge sull’offerta prevede un’eccezione se l’offerta è rivolta solo ai possessori dello stesso tipo di titoli dello stesso emittente o a soggetti a cui sono state offerte le obbligazioni dell’emittente nell’ambito della conversione dei crediti per l’acquisto di altre obbligazioni di tale emittente emesse in precedenza).

La legge sulla modifica della legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al contrasto e alla lotta contro COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti (Gazzetta ufficiale del 2020, punto 568), adottata il 31 marzo 2020, prevede che in caso di annuncio di stato di rischio epidemico o di uno stato di epidemia, durante il periodo di validità di questi stati ed entro un mese dalla loro revoca, l’obbligo di approvare il memorandum informativo da parte della Commissione di Vigilanza Finanziaria non si applica in caso di tali offerte pubbliche.

Ciò significa un’importante agevolazione procedurale per gli emittenti che intenderanno acquisire capitali mediante diverse offerte a meno di 150 destinatari diversi dagli investitori qualificati.

In caso di domande, invitiamo a contattare

Piotr Wojnar
Avvocato / Socio Fondatore
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
+48 602 660 610, +48 22 420 59 59

Małgorzata Stefaniak
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+48 692 546 207, +48 22 420 59 59

Modifiche alla Legge sugli appalti pubblici in relazione allo “scudo anticrisi” – aggiornamento

Nell’ambito del cosiddetto “scudo anticrisi”, il Presidente ha firmato ieri (31 marzo 2020) una legge che include modifiche alla Legge sugli appalti pubblici (“LAP“). Di seguito presentiamo un riassunto sintetico delle modifiche rispetto al progetto precedentemente da noi discusso dello “scudo anticrisi” (“Progetto precedente“), come presentato in allerta del 24 marzo 2020.

1. ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE LAP – art. 6 comma 1 della Legge

1.1. A tale riguardo, la Legge non modifica il contenuto proposto nel Progetto Precedente. In base ad esso, la LAP non si applicherà ai contratti per servizi o forniture necessari per contrastare COVID-19 se esiste un’alta probabilità di una rapida e incontrollata diffusione della malattia o se la protezione della salute pubblica lo richiede. Ricordiamo nuovamente che ai sensi dell’articolo 46c della legge del 5 dicembre 2008 sulla prevenzione e la lotta contro le infezioni e le malattie infettive dell’essere umano (“Legge sulle Epidemie“): “agli appalti per servizi, forniture o lavori di costruzione concessi in relazione alla prevenzione o alla lotta contro un’epidemia in una zona in cui è stato annunciato un rischio di epidemia o uno stato di epidemia non si applicano le disposizioni sugli appalti pubblici”.

Tale disposizione copre in modo molto chiaro una gamma più ampia di appalti che sono esclusi dall’applicazione dalla legge LAP in caso di epidemia in quanto comprendono lavori di costruzione.

2. MODIFICHE NEI CONTRATTI DI ORDINI PUBBLICI

2.1. Rimangono soluzioni concernenti la possibilità di modificare il contratto di LAP concluso – in relazione ai termini, così come in relazione all’importo del compenso concordato nel contratto, nonché all’esclusione di responsabilità dei committenti (compresi i committenti settoriali) per la rinuncia allo stabilimento e al recupero delle somme dovute dai contraenti (ad es. penali contrattuali) o alla modifica del contratto, secondo le regole specificate nel progetto.

2.2. Prolungamento del termine entro il quale una parte del contratto di appalto pubblico deve prendere posizione, qualora sia stata informata dall’altra parte dell’impatto (che si è verificato o che può verificarsi) delle circostanze relative al verificarsi di COVID-19 sulla corretta esecuzione del contratto da tale parte. Il termine attualmente è di 14 giorni dalla data di ricevimento di date informazioni e della relativa giustificazione (e delle prove sotto forma di autodichiarazioni o documenti). Precedentemente – 7 giorni.

2.3. Tra parentesi ricordiamo che la modifica di un contratto di appalto pubblico richiede il raggiungimento di un accordo tra le parti del contratto e la stipula di un annesso al contratto, il che significa che non costituisce una rivendicazione indipendente di nessuna delle parti, che comporta una modifica automatica del contratto stesso. Ciò vale anche per le modifiche che potrebbero essere collegate all’attuale situazione di rischio di COVID-19.

2.4. Si precisa esplicitamente che le circostanze relative al verificarsi della COVID-19, di cui alla Legge, non possono costituire una base autonoma per l’esercizio del diritto di recesso contrattuale.

3. RESPONSABILITA DEI COMMITTENTI

Le disposizioni relative “all’esclusione di responsabilità” dei committenti, derivanti dalla legge sulla disciplina della finanza pubblica, per azioni consistenti nella modifica di un contratto di appalto pubblico o nel recesso dalla definizione e dal recupero dei crediti derivanti dall’inadempimento o dalla scorretta esecuzione del contratto di appalto pubblico a seguito di circostanze relative a da COVID-19 non sono state modificate.

4. CAMERA NAZIONALE DI RICORSO [KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA] e MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI

Sono previste nuove norme per le attività della Camera Nazionale di Ricorso, ossia:

4.1. nel periodo di stato di epidemia annunciato a causa della COVID-19, la Camera Nazionale di Ricorso non svolge riunioni o udienze con la partecipazione delle parti e dei partecipanti del procedimenti di ricorso;

4.2. La legge non interrompe e non sospende i termini per la presentazione di un ricorso, il che significa che gli appaltatori che desiderano avvalersi delle misure di protezione legale saranno vincolati dai termini risultanti dalla LAP. In caso di ricorso, il termine sarà pertanto di 5 o 10 giorni dalla data di ottenimento delle informazioni sui motivi di presentazione del ricorso.

In tale ambito raccomandiamo di presentare un ricorso in forma elettronica con una firma elettronica qualificata.

4.3. La legge, non sospende neppure i controlli di precedenti ordini cofinanziati dall’Unione Europea, eseguiti dal Presidente dell’Ufficio degli Appalti Pubblici – il valore dell’ordine è pari o superiore, rispettivamente: (i) 20.000.000 EURO per lavori di costruzione e (ii) 10.000.000 Euro per forniture e servizi. La notifica dopo il controllo dovrebbe essere fornita entro e non oltre il 14° giorno dalla data di ricevimento dell’intera documentazione della procedura (30 giorni – in caso di controllo particolarmente complesso).

Manteniamo tutte le nostre raccomandazioni relative agli appaltatori e ai committenti in relazione alla presente situazione, che abbiamo indicato nell’allerta precedente nell’allerta precedente, alla quale Vi rimandiamo.

Siamo a Vostra completa disposizione e Vi assisteremo nella valutazione della Vostra situazione. Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento via e-mail, telefono o via messaggero istantaneo:

Sebastian Pietrzyk – co-gestore degli appalti pubblici
+48 606 406 531 – WhatsApp
sebastian.pietrzyk@actlegal-bsww.com

Marcelina Daszkiewicz – co-gestore degli appalti pubblici
+48 665 667 667 670 – WhatsApp
marcelina.daszkiewicz@actlegal-bsww.com

Pacchetto anticrisi – scudo per il settore immobiliare

Cambiamenti più importanti derivanti dal pacchetto del cosiddetto scudo per il settore immobiliare:

Riduzione statutaria del canone di locazione nei centri commerciali con una superficie di vendita di oltre 2000 mq.

• Riduzione del 90% del canone di locazione di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 2000 mq per il periodo di impossibilità/limitazione di operatività dal Locatario (a meno che il Contratto di locazione non preveda un meccanismo più favorevole per il Locatario – in tal caso si applica tale meccanismo).

• Diritto del Locatore e del Locatario di richiedere al Tribunale una modifica della suddetta riduzione tenendo conto dei principi di giustizia.

• Mancanza di penali contrattuali, interessi, risarcimento per il mancato adempimento delle obbligazioni da parte del Locatario (è intenzione del Legislatore, come risulta dalla giustificazione del progetto, in una situazione in cui esso risulta da un divieto o da una limitazione dell’attività – qui la disposizione è formulata in modo molto ampio e ci sarà la possibilità di una sovra interpretazione).

Tassa per l’UP rinviata di 3 mesi

Rinvio del termine di pagamento della tassa per l’usufrutto perpetuo dal 31.03.2020 al 30.06.2020.

Esenzione da PCC da prestiti

Esenzione dei crediti dall’imposta PCC, ma solo se “il mutuatario è un imprenditore la cui liquidità si è gravemente deteriorata a causa delle conseguenze economiche negative di COVID-19”.

Sospensione dell’imposta sulle vendite al dettaglio

Continuazione della sospensione della legge sull’imposta sulle vendite al dettaglio. Il contribuente non dovrà pagare le tasse per i periodi di liquidazione luglio-dicembre 2020.

Rinvio del termine per il pagamento dell’imposta sul reddito degli immobili fino al 20 luglio 2020.

Valido per il periodo marzo-maggio 2020 e si applica dove:
• il contribuente ha subito conseguenze economiche negative in un dato mese a causa di COVID-19;
• il reddito conseguito dal contribuente in un determinato mese è inferiore almeno del 50% rispetto al mese corrispondente dell’anno fiscale precedente e, nel caso di un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2019 – in relazione ai redditi medi conseguiti nell’anno in oggetto.

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Protezione dei dati e #coronavirus

La situazione attuale relativa allo stato dell’epidemia COVID-19 colpisce quasi tutti i settori della vita, e quindi anche la legislazione vigente. Recentemente è apparso un progetto di legge sul cosiddetto Scudo anticrisi, che contiene proposte di modifica di molti atti per aiutare gli imprenditori. In relazione a questa situazione, anche il Presidente di UODO ha emesso un comunicato il 12 marzo, in cui ha sottolineato che la normativa sulla protezione dei dati personali non deve essere messa in atto come ostacolo all’attuazione delle attività legate alla lotta contro i coronavirus. Cosa significa questa comunicazione nella pratica? A proposito di questo e di alcuni degli argomenti più frequentemente discussi nel campo della protezione dei dati personali qui di seguito.

RODO è ancora valida

Naturalmente la protezione dei dati non dovrebbe essere in alcun modo un ostacolo, ma va notato che, nonostante la difficile e straordinaria situazione attuale, tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati, compresi gli obblighi derivanti da RODO (nonché le sanzioni amministrative pecuniarie), rimangono valide. La comunicazione del Presidente di UODO è solo una direttiva generale e non pregiudica in alcun modo la validità delle disposizioni.

Di conseguenza, non esistono ancora linee guida specifiche che facilitino il trattamento legale dei dati personali da parte degli imprenditori in relazione all’attuale situazione epidemica.

Misurare la temperatura o no?

Da tempo osserviamo che ci sono dubbi sulla possibilità di misurare la temperatura corporea dei dipendenti o di altre persone e, in caso affermativo, su quale base.

In primo luogo, va osservato che i dati relativi alla temperatura corporea sono dati sanitari che, in quanto categorie particolari di dati, non possono essere trattati ai sensi dell’articolo 9 comma1 di RODO. I dati sanitari possono essere trattati solo sulla base di uno dei motivi elencati nel catalogo che elenca l’articolo 9 comma 2 di RODO.

Per abbreviare le considerazioni teoriche al riguardo, segnaliamo che, a nostro avviso, il trattamento dei dati personali mediante misurazioni della temperatura è possibile sia per i dipendenti che per le altre persone alle condizioni indicate di seguito.

Misurazione della temperatura dei dipendenti

Se la temperatura dei lavoratori viene misurata, a nostro avviso, la base appropriata sarebbe l’articolo 9 comma 2 lettera b di RODO, vale a dire che il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi e dei diritti specifici del responsabile del trattamento o dell’interessato nel campo del diritto del lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale, nella misura in cui ciò è consentito dal diritto dell’unione o dal diritto dello stato membro, o da un contratto collettivo ai sensi del diritto dello stato membro che prevede adeguate garanzie per i diritti e gli interessi fondamentali dell’interessato. Poiché la suddetta disposizione non costituisce un presupposto autonomo per il trattamento dei dati personali, si dovrebbe anche invocare un corrispondente obbligo del datore di lavoro in materia di diritto del lavoro. A questo proposito, vediamo un tale obbligo nell’articolo 207 del Codice del lavoro.

Si segnala inoltre che il progetto di legge del Senato che modifica la legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al combattere e al contrasto della COVID-19, delle altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate e alcuni altri atti del 13 marzo 2020 prevede l’aggiunta dell’articolo 3 a, secondo il quale:

Articolo 3 a. Per evitare il COVID-19, il datore di lavoro ha il diritto di:
1) chiedere al dipendente informazioni sul fatto che sia stato recentemente a rischio di infezione da COVID-19;
2) chiedere al dipendente che ha un ragionevole sospetto di essere infetto da COVID-19 o che ha soggiornato recentemente in un luogo a rischio di infezione da COVID-19 di sottoporsi alla necessaria visita medica; la visita medica è un servizio sanitario ai sensi dell’articolo 9;
3) monitorare la salute del dipendente prima del suo rientro al lavoro, in particolare misurando la sua temperatura corporea;
4) introdurre ulteriori requisiti di salute o sicurezza e igiene sul posto di lavoro;
5) distaccare il dipendente nell’area a rischio COVID-19 solo nei casi necessari e con il consenso del dipendente, ai sensi dell’articolo 3a

La modifica di cui sopra deve essere valutata positivamente, in quanto i dubbi attuali saranno eliminati.

Misurazione della temperatura a persone diverse dai dipendenti

A nostro avviso, è possibile misurare la temperatura a persone diverse dai dipendenti dell’impresa interessata sulla base del consenso esplicito e volontario di tale persona ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera a di RODO. Vale la pena notare che il consenso non deve essere scritto, ma esplicito.

Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, notiamo anche la crescente popolarità delle termocamere, che non possono essere utilizzate per il trattamento dei dati personali.

Indipendentemente dal processo di elaborazione, non dobbiamo dimenticare di adempiere agli obblighi di RODO nell’elaborazione dei dati personali, in particolare l’obbligo di informazione.

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Chiusura dei centri commerciali in Polonia?

In data odierna, sul sito web del Parlamento è stato pubblicato il progetto di auto emendamento alla legge COVID.
Il testo completo è disponibile qui.

Secondo questo progetto l’Art. 15ze. della legge che finora prevedeva una riduzione del 90% dell’affitto per gli enti la cui attività in strutture di grandi dimensioni è stata limitata, sarà sostituita da un nuovo regolamento. Esso prevede che durante il periodo del divieto operativo in strutture commerciali con una superficie di vendita superiore a 2000 m2 in conformità alla normativa vigente, scadono gli obblighi reciproci delle parti del contratto di locazione, affitto o altro contratto simile con il quale lo spazio commerciale (contratto) viene messo a disposizione per l’uso. La disposizione prevede inoltre il diritto per il locatario di presentare un’offerta di proroga del contratto per sei mesi – qualora tale offerta non venga presentata, i contratti “saranno considerati non scaduti temporaneamente“. (scrittura originale dalla giustificazione del regolamento).

Secondo la giustificazione del regolamento in questione, “la gestione dell’attività corrente nelle strutture di grandi dimensioni è vietata o è diventata meno redditizia a causa della riduzione del numero di clienti che frequentano i centri commerciali”. Pertanto, i contratti di locazione dovrebbero essere temporaneamente interrotti in modo che i locatari e i locatori non siano obbligati a reciproci rapporti, che generino costi per entrambe le parti in questo periodo“.

Sia la formulazione della suddetta disposizione che la giustificazione del regolamento indicano che l’obiettivo del legislatore è quello di “sospendere temporaneamente” tutti i contratti di locazione in tutte le strutture di grandi dimensioni in Polonia.

Alla luce del regolamento previsto, non è chiaro se le parti che desiderano continuare la loro attività nei centri commerciali (che di norma adesso desiderano continuare) potranno concludere accordi che mantengono gli attuali contratti di locazione in vigore nonostante la loro “sospensione temporanea” prevista dalla legge.

A causa delle conseguenze della mancata presentazione dell’offerta (l’offerta dovrebbe essere presentata non ora, ma entro tre mesi dalla data di revoca del divieto), sarà molto difficile determinare se i contratti di locazione sono attualmente in vigore ( e di conseguenza la realizzazione, p.es. della fatturazione).

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Cambiamenti nei procedimenti giudiziari in relazione a COVID-19

In considerazione alla situazione verificatasi dalla pandemia del cosiddetto coronavirus (COVID-19), il Ministero della Giustizia ha preparato un pacchetto di regolamenti straordinari riguardanti, in particolare, i procedimenti giudiziari.

Le disposizioni elaborate dal Ministero della Giustizia sono incluse nel progetto di legge che modifica la legge sul regime speciale per la prevenzione, la prevenzione e la lotta contro COVID-19, le altre malattie infettive e le situazioni di crisi da esse causate (di seguito il “Progetto di Legge“). Attualmente è in corso una consultazione interministeriale nell’ambito del disegno di legge.

I cambiamenti pianificati più rilevanti:

1. Casi urgenti

1.1. Il Ministero della Giustizia prevede di creare un catalogo di casi urgenti. L’obiettivo è quello di permettere ai tribunale di giustiziare in determinate categorie i casi urgenti che richiedono una giurisdizione assoluta, anche nei casi in cui il tribunale competente per località ha completamente sospeso qualsiasi azione a causa di COVID-19 – anche nel caso di necessita di sottoporre in quarantena i giudici, gli assessori giudiziari o i dipendenti del tribunale.
Il Progetto di Legge prevede l’aggiunta all’attuale legge di un regolamento, secondo il quale i casi urgenti sono, in particolare:
– domande di arresto cautelare
– in cui si applica la detenzione
– in cui è stata rilasciata una misura di protezione
– in materia del mandato d’arresto europeo
– ordinazione di un’interruzione dell’esecuzione della sanzione nel sistema di sorveglianza elettronica
– applicazione di una misura di detenzione sotto forma di collocamento di uno straniero in un centro sorvegliato o in un di arresto per stranieri
– in caso di esecuzione di una pena detentiva o di un’altra pena o misura coercitiva che comporti la pena detentiva, se la decisione del tribunale riguarda la liberazione della persona in detenzione dal carcere o dalla custodia cautelare o è necessaria per l’esecuzione di tale pena o misura coercitiva in tale custodia cautelare o carcere
– revoca dell’autorità genitoriale o rimanente in custodia
– di cui alla legge sulla tutela della salute mentale
– relativa al collocamento o all’estensione di un minorenne in un rifugio per minorenni
– relativa al collocamento di un minorenne straniero in un istituto di cura ed educativo
– richieste di concessione di sicurezza
– interrogatorio dal tribunale della persona per la sicurezza delle prove o per la quale risulta un dubbio di non poter essere ascoltata al processo
– amministrativa, quando la legge fissa un termine per il loro esame da parte del tribunale e i casi di richieste di sospensione dell’esecuzione dell’atto o delle azioni

1.2. L’introduzione di un dato caso nel catalogo dei casi “urgenti” avrebbe le seguenti conseguenze:
– in caso di cessazione totale delle attività da parte del tribunale comune o militare a causa di COVID-19, il presidente della corte d’appello potrà indicare un altro tribunale equivalente, situato nella stessa area di appello, come competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività;
– in caso di cessazione totale delle attività da parte di tutti i tribunali comuni o militari nell’area di appello COVID-19, il Primo Presidente della Corte Suprema potrà, su richiesta del presidente della corte d’appello in cui area i tribunali hanno cessato attività, indicare un altro tribunale equivalente, situato possibilmente in un’area di appello vicina, come competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività;
– in caso di cessazione completa delle attività da parte del tribunale amministrativo voivodale a causa della COVID-19, il Presidente del Tribunale Amministrativo Supremo potrà indicare un altro tribunale amministrativo voivodale competente a trattare i casi urgenti che rientrano nella giurisdizione del tribunale che ha cessato le attività.

1.3. Il tribunale indicato come tribunale competente rimarrebbe, a seguito dell’indicazione a trattare i casi urgenti secondo il punto 1.2 come tribunale competente a concludere il procedimento nella data istanza.

2. Decorrenza dei termini

2.1. Il Progetto di Legge prevede che durante il periodo di stato di rischio epidemico o di stato di epidemia dichiarato a causa di COVID-19, la decorrenza dei termini per i procedimenti giudiziari, tra cui:
– procedimenti giudiziari amministrativi;
– procedimenti esecutivi;
– penali, penali e fiscali, reati di infrazione;
– amministrativi, esecutivi in amministrazione;
– nonché i termini per altri procedimenti svolti ai sensi della legge
non si avvia e quello in corso viene sospeso per tale periodo, ossia il periodo dello stato di rischio epidemico o dello stato di epidemia dichiarata a causa della COVID-19.

2.1.1. La regola di cui sopra vale inoltre per la decorrenza del termine:
– per la gestione silenziosa della questione;
– in un altro caso in cui la mancanza di un’obiezione, di una decisione, di un ordine o di un’altra transazione da parte dell’autorità autorizza la parte o il partecipante ad agire, ad intraprendere un’azione o a influisce sui diritti e gli obblighi di una parte del procedimento o di un partecipante al procedimento;
– per esprimere una posizione o per dare un’interpretazione individuale da parte dell’autorità.

Si prega di notare che prima della scadenza del termine di cui al punto 2.1.1 – l’autorità o il soggetto potrà emettere, d’ufficio, una decisione che comprendi pienamente la richiesta di una parte o di un partecipante del procedimento, un certificato di assenza di motivi di opposizione, esprima una posizione o emetta un’interpretazione individuale.

L’autorità, il tribunale o l’ente competente potrà convocare la persona obbligata a compiere l’azione entro un determinato termine, se la mancata esecuzione delle azioni potrebbe comportare:
– un pericolo per la vita o la salute umana o animale;
– gravi danni per l’interesse pubblico;
– danni materiali irreparabili.

In tal caso, la persona obbligata dovrebbe adempiere all’obbligo entro un determinato termine.

Le azioni nei procedimenti sopra indicati, svolte durante il periodo di rischio epidemico o di stato di epidemia annunciato a causa di COVID-19 – sono efficaci.

Il Progetto di Legge prevede che durante il periodo di rischio epidemico o di epidemia dichiarata a causa di COVID-19:
– non si applicano le disposizioni sulla carenza delle autorità e sull’obbligo dell’autorità e dell’ente di comunicare ad una parte o ad un partecipante del procedimento il mancato trattamento del caso entro il termine;
– non vengono imposte sanzioni alle autorità o agli enti per la mancata risoluzione entro i termini di legge.

Inoltre, il Progetto di Legge prevede che la cessazione delle attività da parte del tribunale o dell’autorità durante il periodo di rischio epidemico o di epidemia o annunciato a causa di COVID-19 non può costituire la base di misure legali riguardanti l’inattività, l’eccessività o la violazione del diritto di una parte per l’esame del procedimento senza ritardi ingiustificati.

2.2. Il Progetto di Legge prevede inoltre che i termini previsti dal diritto civile e amministrativo non saranno avviati ma saranno sospesi. Sono i termini seguenti:
– la cui soddisfazione è una condizione la concessione della tutela legale davanti a un tribunale o a un’autorità e i termini entro i quali una parte deve compiere azioni che formano i diritti e i doveri della sua o dell’altra parte del rapporto giuridico;
– occupazione, prescrizione, omissione;
– perentorio, dove l’inosservanza della legge comporta conseguenze negative per la parte;
– termini per gli enti o le unità organizzative soggette all’iscrizione nel registro degli imprenditori o nel registro delle associazioni, di altre organizzazioni sociali e professionali, fondazioni e istituzioni sanitarie pubbliche indipendenti dal Registro Nazionale Giudiziario o di un altro registro tenuto da un’autorità di amministrazione pubblica per lo svolgimento di attività che comportino l’obbligo di presentare al registro competente, nonché termini per l’adempimento da parte di tali enti degli obblighi previsti dalla normativa sul loro ordinamento.

Come nel caso dei termini indicati al punto 2.1 – l’autorità, il tribunale o l’ente competente potrà convocare la persona obbligata a compiere l’azione entro un determinato termine, se la mancata esecuzione dell’azione potrebbe comportare
– pericolo per la vita o la salute umana o animale;
– gravi danni all’interesse pubblico;
– danni materiali irreparabili;
In tal caso, la persona obbligata dovrebbe adempiere all’obbligo entro un determinato termine.

Va tenuto presente che le azioni compiute per esercitare il diritto o l’obbligo durante il periodo di interruzione dell’avvio o di sospensione dei termini indicati nel presente punto – sono efficaci.

3. Presentazione di lettere processuali

Il Ministero della Giustizia prevede di aggiungere al Progetto di Legge in vigore una disposizione secondo la quale, durante uno stato di emergenza o di epidemia o in caso di cessazione dell’attività di un operatore postale che fornisce i servizi comuni, si può presentare una lettera di ricorso al tribunale utilizzando la piattaforma e-PUAP, tuttavia tale lettera deve essere accompagnata da una firma elettronica qualificata.

Inoltre, è possibile presentare al tribunale tramite posta elettronica una lettera con firma elettronica qualificata o la riproduzione digitale di una lettera firmata a mano.

Se la lettera è stata inviata da un indirizzo e-mail precedentemente indicato del mittente o se non vi sono dubbi sulla persona del mittente, la lettera si considera munita di una firma equivalente a quella manoscritta.

Alla lettera presentata in uno dei metodi di cui sopra non deve essere accompagnata da allegati cartacei, ma solo da copie digitali di tutti gli allegati.

Si riserva che le modifiche di legge sopra descritte sono costantemente trattate e pertanto le disposizioni finali possono entrare in vigore con un contenuto modificato.

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Aiuto pubblico alla ristrutturazione

I lavori legislativi per aiutare gli imprenditori in relazione al coronavirus stanno velocizzando. Uno degli atti giuridici proposti è la legge sulla concessione di aiuti pubblici per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese, il cui progetto è stato reso disponibile il 20 marzo 2020. Il documento è stato presentato per parere al Consiglio di Dialogo Sociale e la sua forma definitiva può ancora essere modificata.

Le soluzioni elaborate prevedono la possibilità di concedere aiuti pubblici agli imprenditori per: a) salvataggio, b) sostegno temporaneo alla ristrutturazione, c) ristrutturazione. La principale forma presunta di concessione di aiuti è un prestito, che può essere utilizzato in ciascuno dei suddetti tipi di aiuti, coperto da un’adeguata garanzia – il progetto prevede una forma di garanzia, in particolare un’ipoteca, un pegno civile o di registro, una cessione del credito, una dichiarazione sulla sottomissione all’esecuzione e una cambiale in bianco. Altre forme di sostegno – disponibili nel caso di aiuti alla ristrutturazione – comprendono l’acquisizione di quote di partecipazione o azioni, l’assunzione di obbligazioni, la rateizzazione o l’annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

I fondi stanziati proposti nel progetto dal bilancio statale per la concessione di aiuti ammontano a 100 milioni di PLN all’anno, di cui non più del 69% (69 milioni di PLN) è destinato ad aiuti sotto forma di prestiti, mentre i successivi 29% (29 milioni) sono destinati ad aiuti sotto forma di quote di partecipazione, azioni o obbligazioni e il 2% (2 milioni) è destinato al finanziamento dei costi di concessione degli aiuti.

CONDIZIONI DI CONCESSIONE DI AIUTI

– Condizioni relative all’obiettivo dell’aiuto

La condizione per la concessione di un aiuto consiste nello stabilire che l’aiuto concesso impedisce e porta alla riduzione delle difficoltà sociali o al superamento delle imperfezioni del mercato (che è stato definito in dettaglio nella legge), laddove senza l’aiuto l’obiettivo non sarebbe stato raggiunto o sarebbe stato raggiunto in misura minore. Sono state previste ulteriori condizioni per gli imprenditori che hanno acquistato beni da un altro imprenditore che ha ricevuto aiuti prima della loro cessione, nonché per gli imprenditori appartenenti a gruppi di capitale. Il progetto prevede inoltre condizioni aggiuntive, premesse dettagliate da soddisfare a seconda dello scopo dell’aiuto, ossia se l’aiuto è concesso per a) il salvataggio, b) il sostegno temporaneo alla ristrutturazione, c) la ristrutturazione.

– Condizioni relative all’imprenditore

L’aiuto sarà indirizzato ad un catalogo limitato di imprenditori. La condizione per la concessione dell’aiuto sarà quella di stabilire che l’imprenditore si trovi in uno stato di insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare o in uno stato di rischio di insolvenza ai sensi della Legge sulla Ristrutturazione, tuttavia in quest’ultimo caso sarà necessario soddisfare ulteriori condizioni relative alla dimostrazione delle perdite subite e/o del rapporto debito/capitale proprio.

L’aiuto non sarà disponibile, in particolare, per gli imprenditori che:
1) hanno iniziato la loro attività nel periodo inferiore a 3 anni prima della presentazione della domanda di aiuto,
2) svolgono attività economica nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’estrazione del carbone o della finanza,
3) operano in un mercato in cui vi è o può esservi una sovrapproduzione strutturale a lungo termine.
4) hanno già beneficiato dell’aiuto nei 10 anni precedenti, con il progetto che prevede eccezioni che consentono loro di beneficiare dell’aiuto prima della fine di tale periodo. Le eccezioni sono strutturate in modo tale che sia possibile ottenere un aiuto per ciascuna delle forme previste dal progetto, a condizione che l’aiuto sia concesso nell’ambito della stessa procedura di aiuto – ad esempio, si possono ottenere aiuti per il salvataggio, poi aiuti temporanei per la ristrutturazione e poi aiuti per la ristrutturazione.

Le restrizioni sopra descritte non si applicheranno ad un imprenditore che fornisce servizi di interesse economico generale nel caso in cui l’aiuto sia necessario per mantenere la continuità di tali servizi, ma per un periodo non superiore a quello necessario fino al trasferimento dell’obbligo di fornire tali servizi ad un’altra impresa.

COME BENEFICIARE DELL’AIUTO?

Secondo il progetto, l’aiuto sarà concesso su richiesta dell’imprenditore, generalmente dal ministro responsabile dell’economia, mentre il progetto prevede che il ministro possa affidare la concessione dell’aiuto all’Agenzia per lo Sviluppo Industriale.

La domanda richiederà informazioni e documenti simili a quelli richiesti nel caso di una domanda di apertura della procedura di ristrutturazione, mentre in alcuni aspetti selezionati le informazioni richieste dovranno essere più ampie (e quindi i requisiti formali della domanda saranno piuttosto elevati). La domanda di aiuto al salvataggio sarà la più semplice, seguita da un sostegno temporaneo alla ristrutturazione, e la maggior parte delle informazioni saranno richieste nella domanda di aiuto alla ristrutturazione.

Le decisioni relative alla concessione dell’aiuto saranno emesse in via amministrativa, sotto forma di decisioni, che saranno soggette a ricorso. La domanda stessa deve essere esaminata entro 30 giorni dalla sua presentazione, ma in casi particolarmente complessi il termine può essere prorogato, ma comunque non oltre i 60 giorni.

***

L’idea dei cambiamenti previsti dovrebbe essere valutata positivamente, in quanto possono contribuire ad ottenere aiuti di stato dagli imprenditori in un momento così difficile come quello dell’epidemia. D’altro lato, un periodo di tempo relativamente lungo per l’esame della domanda e la mancanza di conseguenze pratiche in caso di mancato esame della domanda di aiuto entro i termini possono sollevare alcuni dubbi.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare:

Barbara Szczepkowska
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+48 602 260 127, +48 22 420 59 59

Marek Miszkiel
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